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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14479/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso di cassazione contestava esclusivamente la parte di imputazione relativa al danneggiamento del palo della pubblica illuminazione. Si deduceva che la motivazione dei giudici di merito fosse contraddittoria e manifestamente illogica perché la prova del danneggiamento non si fonderebbe su dati concreti e su percezione diretta degli operanti; inoltre si sosteneva che il fatto ascritto non costituisce reato perché mancava il dolo eventuale: guidare in stato di ebbrezza non dimostrerebbe la previsione e l'accettazione, con la necessaria specificità, dell'evento consistente nell'abbattimento del palo.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di danneggiamento del palo della pubblica illuminazione perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento psicologico doloso (dolo eventuale). Quanto agli altri reati (resistenza e il successivo danneggiamento della vettura di servizio) la responsabilità è stata confermata e il giudizio è dichiarato definitivo. Poiché la pena complessiva era stata determinata cumulativamente comprendendo anche la condanna al danneggiamento annullato, la Corte ha disposto il rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione della pena, non potendo la Corte di cassazione operare autonomamente la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. proc. pen.

    Richiamato per motivare la trattazione in camera di consiglio in mancanza di richiesta di trattazione orale; usato insieme all'art. 611 per la procedura

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Associato all'art. 610 per confermare che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza udienza orale per mancata richiesta nei termini

  • Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 (P.G., R.C., Espenhahn e altri), Rv. 261105 - 01

    Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105 - 01

    La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il dolo eventuale richiede la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi e l'abbia psicologicamente accettata. Va ricostruito il processo decisionale mediante indicatori (lontananza della condotta da quella doverosa; personalità e precedenti; durata e ripetizione; comportamento successivo; scopo e compatibilità delle conseguenze; probabilità dell'evento; conseguenze negative per l'autore; contesto dell'azione). In mancanza di tale valutazione non può affermarsi il dolo eventuale.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare i limiti della Corte di cassazione nel modificare autonomamente la determinazione della pena quando la sentenza impugnata è stata annullata solo in parte; giustifica il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 621 cod. proc. pen.

    Richiama le conseguenze procedurali dell'annullamento parziale e la necessità di rinvio per la ridefinizione della pena da parte del giudice di merito

Massime di principio

  • La guida in stato di alterazione (es. ebbrezza) non determina automaticamente il dolo eventuale rispetto a qualsiasi danno collaterale: per affermare il dolo eventuale è necessaria prova concreta che l'agente abbia previsto e accettato psicologicamente l'evento specifico verificatosi.
  • Per dimostrare dolo eventuale occorre ricostruire il processo decisionale dell'agente usando indicatori (distanza dalla condotta doverosa, personalità e precedenti, durata/ripetizione dell'azione, comportamento successivo, scopo, probabilità dell'evento, conseguenze negative per l'autore, contesto): non è sufficiente il mero stato di ebbrezza.
  • Se la Cassazione annulla un capo di imputazione che influisce sul cumulo delle pene, ma conferma altri reati e la pena complessiva è stata calcolata cumulativamente, la Corte di cassazione deve rinviare il procedimento a giudice di merito per la rideterminazione della pena e non può operare direttamente la nuova quantificazione.
  • Una condotta volontaria e diretta verso un obiettivo (es. puntare un'auto contro una vettura di servizio) costituisce un indice forte di intenzionalità e può giustificare la qualificazione dolosa, diversamente da eventi lesivi probabilmente accidentali o non specificamente previsti dall'agente.
  • Nel formulare ricorsi in cassazione avverso la qualificazione psicologica del reato è essenziale censurare specificamente la mancata valutazione degli indicatori pertinenti o la contraddittorietà della motivazione, perché la decisione della Suprema Corte si fonda sulla verifica della completezza e adeguatezza della valutazione compiuta dai giudici di merito.

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