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Sentenza

Sentenza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45116 del 9 agosto 2024 con il quale, all’esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575/2023 (“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”), “con riferimento alla concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la regione Puglia (posti n. 104 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate)” è stata “approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenuto conto delle preferenze”, e della “graduatoria definitiva di merito” ad esso allegata che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui non vi sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; - dell’avviso della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 45692 del 13 agosto 2024 e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla “Graduatoria definitiva di merito - CLC A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, nella parte in cui neanche in questa sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; nonché, per quanto occorra: - dell’avviso ai candidati della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 47553 del 21 agosto 2024, con cui l’Ufficio ha precisato “che, ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di “idonei”, nonché, ove interpretati nel senso indicato nella predetta nota o comunque in senso tale da precludere la pubblicazione della graduatoria generale di merito, in parte qua: - decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 2575 del 6 dicembre 2023, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”; - del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”; - del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 avente ad oggetto Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale; nonché, comunque, sempre in parte qua, - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tutti quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto, ivi compresi, in particolare, tutti quelli di scorrimento della graduatoria allo stato nella disponibilità dei ricorrenti, adottati dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in date 28 agosto 2024, 29 agosto 2024, 3 ottobre 2024, 8 ottobre 2024 e 11 ottobre 2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\1\2025: - dei medesimi atti già impugnati, in relazione ai quali alla luce del deposito documentale dell'Amministrazione (Ministero dell'Istruzione e del Merito) nel fascicolo telematico del presente giudizio in data 22.11.2024 (nota a firma della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e relativi allegati) si evincono ulteriori profili di illegittimità, in particolare: (i) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del DPR n. 3/1957, dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, dell’art. 59, comma 10 bis, del d.l. 73/2021, dell’art. 9 del bando e dei relativi Allegato 1 e Allegato A, nonché del D.D.G. 78/2024 (Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale) e del relativo Allegato 1. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento. Difetto di motivazione. (ii) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59, comma 10 bis, del d.l. 73/2021 e della direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 9 del bando e dei relativi Allegato 1 e Allegato A, del D.D.G. 78/2024 (Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale) e del relativo Allegato 1, nonché dell’art. 13 del decreto ministeriale recante la disciplina del concorso de quo. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi costituzionali di legalità, par condicio, affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione. (iii) In subordine: ulteriori profili di violazione del D.P.R. n. 487/1994 con particolare riferimento agli artt. 3 e 5. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria.

Giustizia amministrativa202411735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva dei vincitori del concorso docenti per la classe A012 in Puglia, nella parte in cui non includeva i ricorrenti, nonché gli atti presupposti e gli atti di scorrimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, pur avendo superato le prove concorsuali e, secondo la loro prospettazione, conseguito punteggi superiori a quelli di alcuni vincitori, hanno contestato la mancata pubblicazione di una graduatoria comprensiva degli idonei non vincitori e la conseguente impossibilità di conoscere la propria posizione, verificare il punteggio e beneficiare degli scorrimenti. Hanno inoltre dedotto l'illegittima formazione della graduatoria per violazione delle norme sulle riserve di posti, sostenendo che sarebbero stati inseriti 73 riservatari a fronte di 104 posti, superando il limite del 50%, nonché l'errata applicazione della riserva del 30% a favore dei docenti con almeno tre anni di servizio. Sono stati dedotti violazione di legge, violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento e affidamento, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento, illogicità e sviamento. Con i motivi aggiunti sono stati ulteriormente contestati il computo delle riserve, l'ordine di preferenza tra le diverse categorie di riservatari e la mancata indicazione nel bando delle percentuali delle ulteriori riserve; in subordine è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 10, del d.l. n. 73/2021 e prospettata la violazione della direttiva 1999/70/CE.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei, ha ritenuto che l'art. 59, comma 10, lettera d), del d.l. n. 73/2021 e l'art. 9 del bando imponessero la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, con possibilità di integrazione in caso di rinunce o altre sopravvenienze, senza obbligo di pubblicare una graduatoria generale degli idonei non vincitori. La posizione e il punteggio dei candidati erano comunque conoscibili tramite l'area personale della piattaforma e mediante accesso agli atti. La disciplina è stata ritenuta ragionevole in relazione alla cadenza annuale e alle esigenze di celerità del reclutamento collegato al PNRR. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la scelta legislativa rientra nella discrezionalità del legislatore sulle modalità di reclutamento e non determina una lesione irragionevole degli interessi dei candidati. Quanto al computo delle riserve, il TAR ha rilevato anzitutto l'insufficiente prova dell'utilità concreta per tutti i ricorrenti e la disomogeneità delle loro posizioni, con conseguenti profili di inammissibilità del ricorso collettivo e carenza di interesse attuale per alcuni di essi. Nel merito, ha affermato che i candidati appartenenti a categorie riservatarie, ma collocati tra i vincitori per puro merito, non devono essere computati nella quota dei posti riservati: diversamente, la consistenza effettiva della riserva dipenderebbe dagli esiti variabili della procedura e sarebbe ridotta proprio dai candidati che hanno conseguito il posto senza avvalersi della riserva. Ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione dell'ordine di priorità tra le diverse riserve previsto dall'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994, sicché le riserve a favore delle categorie considerate prevalenti possono assorbire, nei limiti di legge, la riserva dei cosiddetti triennalisti. Non è stata provata una concreta lesione della direttiva 1999/70/CE, né che la diversa imputazione delle riserve avrebbe procurato un beneficio a tutti i ricorrenti. Infine, il bando è stato ritenuto sufficientemente trasparente quanto alle riserve, mediante il richiamo alle disposizioni legislative applicabili e agli allegati contenenti le relative percentuali. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 10, lettera d), d.l. 73/2021

    formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni [...] nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva [...] l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    La disposizione impone la formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori, non di una graduatoria generale degli idonei non vincitori, ferma la possibilità di integrazione in caso di rinunce o sopravvenienze.

  • art. 59, comma 10-bis, d.l. 73/2021

    Prevede la riserva di posti per i candidati con almeno tre anni di servizio, nell'ambito della disciplina speciale del reclutamento docente.

  • art. 5 d.P.R. 487/1994

    Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva

    Stabilisce il limite complessivo delle riserve e l'ordine di priorità tra le diverse categorie. I candidati riservatari collocati tra i vincitori per merito puro non sono computati nella quota di riserva, mentre le riserve prevalenti possono essere applicate prima di quelle subordinate.

  • art. 9 D.D. 2575/2023

    Conforma la procedura concorsuale alla previsione legislativa sulla pubblicazione della graduatoria dei soli vincitori e sull'integrazione per rinunce.

  • art. 3 D.D. 2575/2023

    Disciplina le riserve applicabili e richiama le norme legislative relative alle diverse categorie riservatarie.

  • art. 3, comma 5-quinquies, d.l. 25/2025

    Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali

    Assicura ai partecipanti l'accesso riservato alle informazioni relative a riserve, precedenze e preferenze applicate.

  • art. 64 c.p.a.

    Impone alla parte l'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese; nel caso concreto non è stata dimostrata l'utilità collettiva del ricorso né il superamento della prova di resistenza.

  • art. 40, comma 2, c.p.a.

    Richiede la specificità dei motivi di ricorso; il TAR ha rilevato che alcune censure erano state formulate genericamente e trattate congiuntamente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Non risulta violato, poiché il bando e la disciplina richiamata fornivano un quadro sufficiente delle riserve applicabili.

  • direttiva 1999/70/CE

    Non è stata ritenuta violata, non essendo dimostrato che l'applicazione delle riserve avesse compromesso l'obiettivo di contrastare il precariato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina legislativa speciale prevede la pubblicazione della graduatoria dei soli vincitori, l'amministrazione non è obbligata a pubblicare anche una graduatoria generale degli idonei non vincitori; questi ultimi possono comunque conoscere la propria posizione tramite l'area riservata o mediante accesso agli atti e possono essere inclusi in caso di rinunce o sopravvenienze secondo le modalità previste dalla legge.
  • In una procedura concorsuale, il candidato appartenente a una categoria riservataria che sia risultato vincitore in base al merito ordinario non deve essere computato nella quota dei posti riservati, perché la riserva deve assicurare l'effettiva possibilità di assunzione mediante il trattamento di favore e non può essere ridotta dagli appartenenti alla categoria che abbiano conseguito il posto indipendentemente dalla riserva.
  • Quando un candidato appartiene a più categorie riservatarie, l'amministrazione deve applicare l'ordine di priorità stabilito dall'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994; le riserve considerate prevalenti possono quindi assorbire posti entro il limite complessivo di legge, anche senza che ricorra una parità di merito o di titoli, salvo diversa previsione normativa o della lex specialis.
  • Il ricorso collettivo contro una graduatoria concorsuale è ammissibile solo se le posizioni dei ricorrenti sono omogenee e orientate a un'utilità comune; la disomogeneità dei punteggi, delle riserve possedute e degli effetti concretamente conseguibili può determinare carenza di interesse e conflitto di interessi tra i ricorrenti.
  • La mancata pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei non impedisce di per sé gli scorrimenti previsti dalla disciplina concorsuale né determina una lesione del diritto dei candidati, quando la loro posizione sia conoscibile tramite strumenti individuali di accesso e non sia dimostrato un concreto ostacolo all'esercizio del diritto di accesso o alla verifica degli scorrimenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuolaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimentoRiserve di posti e preferenze
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaQuestione di legittimità costituzionale

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