Circolare n. 27 del 7/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità del Decreto Cessioni (d.l. 16/02/2023, n. 11) che, a tutela della finanza pubblica, introduce un divieto generale di esercizio delle opzioni per sconto in fattura e cessione dei crediti relative ai bonus edilizi a decorrere dall'entrata in vigore (17/02/2023), individuando però deroghe tassative, ridefinendo il perimetro della responsabilità solidale dei cessionari/fornitori con elenchi documentali, vietando l'acquisto dei crediti da parte della Pubblica Amministrazione, prevedendo misure favorevoli (riparto in 10 rate per residui, possibilità di compensazione tra enti diversi) e ammettendo specifiche remissioni in bonis per determinate omissioni formali.
Modifiche del decreto‑legge 16 febbraio 2023, n. 11 alla disciplina di cessione del credito e sconto in fattura (art. 121 d.l. 34/2020) e altre disposizioni sui bonus edilizi
Punti principali
Divieto generale di opzione (sconto/cessione)
Dal 17/02/2023 è vietato esercitare le opzioni di sconto in fattura e cessione dei crediti previste dall'art.121 d.l.34/2020 per gli interventi elencati al comma 2 (Superbonus e altri bonus edilizi), salvo deroghe tassative previste dal decreto.
Deroga per barriere architettoniche
Restano ammesse opzioni per gli interventi di superamento/eliminazione barriere architettoniche (art.119-ter) per spese documentate sostenute dal 01/01/2022 (detrazione al 75%).
Deroga per il Superbonus (condizioni temporali)
Per il Superbonus l'opzione è ammessa solo se, alla data antecedente all'entrata in vigore del decreto (16/02/2023), risultava presentata la CILA asseverata (o, per i condomìni, delibera e CILA) oppure l'istanza per il titolo abilitativo per demolizione/ricostruzione; regole particolari per piani di recupero in zone sismiche.
Deroga per bonus diversi dal Superbonus
Per gli altri bonus l'opzione è ammessa se, entro il 16/02/2023, era stata presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario, o i lavori erano già iniziati, o era stato stipulato un accordo vincolante; in assenza di acconti la data deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva.
Interpretazione sulle varianti
La presentazione di varianti alla CILA o al titolo abilitativo non fa venire meno i termini temporali per l'applicabilità delle deroghe: rileva la data dell'originaria CILA/titolo/delibera.
Soggetti esclusi dal divieto
IACP (e enti similari in house), cooperative di abitazione a proprietà indivisa e determinate organizzazioni non lucrative costituiti alla data del 17/02/2023 possono continuare a esercitare le opzioni (sia Superbonus sia altri bonus).
Deroga per immobili danneggiati da eventi calamitosi
È possibile esercitare le opzioni per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici (art.119, comma 8-ter) e per gli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici a partire dal 15/09/2022 con stato di emergenza (delibere CdM 16/09/2022 e 19/10/2022 nella regione Marche).
Nuovo perimetro della responsabilità solidale di fornitori/cessionari
Per escludere la responsabilità in solido per colpa grave il cessionario/fornitore deve dimostrare l'acquisizione del credito e il possesso di specifica documentazione (titolo edilizio o dichiarazione, visura catastale, fatture/pagamenti, asseverazioni, visti di conformità, delibera condominiale, contratto d'appalto, attestazioni antiriciclaggio ecc.). La sola mancanza parziale di documentazione non basta a provare dolo o colpa grave; l'ente impositore ha l'onere della prova.
Divieto per la Pubblica Amministrazione di acquistare crediti
Dal 17/02/2023 è vietato alle pubbliche amministrazioni (come definite dalla legge 196/2009 e correlati elenchi) acquistare i crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di cui all'art.121.
Riparto in 10 rate della quota residua
Per i crediti derivanti da Superbonus, barriere architettoniche e sismabonus, originanti da comunicazioni inviate entro il 31/03/2023, è possibile (a determinate condizioni) ripartire la quota annua di credito non utilizzata in 10 rate annuali di pari importo; modalità attuative con provv. Direttore Agenzia Entrate 18/04/2023.
Compensazione tra enti diversi
Interpretazione autentica (art.2‑quater): la compensazione prevista dall'art.17 d.lgs.241/1997 può avvenire anche tra debiti e crediti riferiti a enti impositori diversi, nel rispetto della normativa vigente (esempio: compensare debiti previdenziali con crediti edilizi).
Remissioni in bonis ammesse (due ipotesi)
1) Possibile remissione in bonis per la mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia per interventi di riduzione rischio sismico: il termine utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale si esercita il diritto alla prima quota di detrazione; se si opta per cessione/sconto la remissione va perfezionata prima della comunicazione di opzione. 2) Possibile remissione per la Comunicazione di cessione non inviata entro il 31/03/2023 perché il contratto non era ancora concluso: è ammessa la tardiva invio se la cessione è a favore di soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, gruppi bancari, compagnie assicurative), applicandosi le regole della remissione in bonis (versamento di 250 euro per ciascuna omissione e termini entro la prima dichiarazione utile, indicativamente entro il 30/11/2023).
Abrogazione di norme antecedenti
Sono abrogate disposizioni del d.l.63/2013 che permettevano opzioni residuali: da oggi l'unico riferimento è l'art.121 e le deroghe previste dal Decreto Cessioni; se la fattispecie non rientra in art.121 comma 2 non è possibile ricorrere alle norme abrogate.
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