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Circolare

Circolare n. 28 del 16/10/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione, che la torre di sostegno degli aerogeneratori va valutata in relazione alla sua strumentalità al processo produttivo: di regola la torre, insieme a rotore e navicella, costituisce un unicum impiantistico funzionale alla produzione di energia e quindi può essere esclusa dalla stima catastale (come macchinario/impianto). Si aggiornano le precedenti indicazioni di prassi (circolare 27/E/2016) e si invitano gli uffici a riesaminare il contenzioso pendente adottando le conseguenti disposizioni procedurali.

“Centrali eoliche” - Determinazione della rendita catastale - Computabilità nella stima del valore della torre di sostegno dell'aerogeneratore - Ulteriori chiarimenti

Punti principali

Quadro normativo

Richiamo all'art.1, comma 21 legge n.208/2015: dal 1° gennaio 2016 la rendita catastale per immobili speciali (gruppi D ed E) è determinata tramite stima diretta considerando suolo, costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi; sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo.

Determinazione della rendita per centrali eoliche

Descrizione delle componenti tipiche di una centrale eolica (aerogeneratori, fondazioni, cabine, cavi, sistemazioni). Precedente prassi (circolare 2/E e 27/E del 2016) aveva incluso le torri fra le "costruzioni" soggette a stima.

Orientamento della giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione ha affermato che la torre può svolgere funzione attiva e strumentale al processo produttivo (contrasto delle forze del vento, componente essenziale della macchina): pertanto rotore-navicella-torre vanno considerati un unicum impiantistico e, di norma, esclusi dalla stima catastale, salvo peculiari caratteristiche costruttive dell'impianto.

Aggiornamento della prassi

Le indicazioni contenute nel par.1.3 della circolare 27/E/2016 sono superate: la presunzione automatica di qualificare le torri come "costruzioni" non è più valida; occorre tener conto dell'indirizzo della Corte e considerare l'eventuale esclusione dalla stima dell'intero complesso impiantistico, salvo specificità.

Gestione del contenzioso pendente

Gli uffici territoriali devono riesaminare le controversie in corso e, se le procedure non sono conformi al nuovo indirizzo, abbandonare la pretesa nei modi e nei gradi di giudizio opportuni, valutando anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e le questioni spese.

Vigilanza e esecuzione

Le direzioni regionali devono assicurare l'osservanza delle istruzioni da parte delle direzioni provinciali e degli uffici dipendenti. La circolare è emanata dal Direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.

Testo integrale

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