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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00219/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere (03/07/2025). I motivi dedotti: 1) violazione di legge nella valutazione delle esigenze cautelari per mancanza di attualità e concretezza delle stesse; 2) violazione di legge per mancato riconoscimento che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è relativa anche per le "mafie storiche" e che la prova del "tempo silente" e di precedenti cessazioni di misure di prevenzione/sorveglianza (Tribunale di sorveglianza e giudice della prevenzione avevano dichiarato cessata la libertà vigilata e la sorveglianza speciale) dovrebbe consentire di superare la presunzione, oltre alla mancata descrizione di un ruolo attuale dell'imputato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso, essendo esperito ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge e non per sindacato sulla logicità della motivazione. Sul merito la Corte ha confermato che, per i reati di associazione mafiosa ("mafie storiche"), la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata dal solo decorso del tempo; può essere superata solo con il recesso dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa o con prove oggettive e concrete (es. collaborazione, trasferimento lontano dall'area di operatività). Nel caso, mancavano elementi oggettivi di superamento della presunzione: il ricorrente non aveva collaborato né si era trasferito, risultavano controlli recenti (cinque controlli in strada con sodali) e la situazione reddituale indicava dipendenza da proventi illeciti. La Corte ha inoltre osservato che non era necessario che l'ordinanza descrivesse un ruolo criminale attuale, posto che la permanenza nell'organizzazione senza recesso è sufficiente a sorreggere la presunzione di esigenze cautelari. Infine è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale che definisce e punisce l'associazione di tipo mafioso; nel caso la condanna in primo grado per tale reato comporta l'applicazione della presunzione relativa di esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale relativa al traffico di sostanze stupefacenti, contestata come capo b); anch'essa parte della contestazione che ha portato alla condanna in primo grado.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare per reati di criminalità organizzata), che può essere superata solo con elementi oggettivi e concreti come il recesso dall'associazione, l'esaurimento dell'attività associativa o altri indici chiari (es. collaborazione, trasferimento). Il mero "tempo silente" non è sufficiente.

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    "l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva"

    Limita il sindacato della Cassazione alle sole questioni di diritto nelle ordinanze che dispongono misure coercitive; non è ammesso un sindacato libero di merito o di logicità motivazionale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente nel giudizio di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per i reati di associazione mafiosa ("mafie storiche") opera una presunzione relativa di esigenze cautelari: il semplice decorso del tempo tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non è sufficiente a superarla.
  • La presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo con elementi oggettivi e concreti (es. recesso dall'associazione, esaurimento dell'attività del sodalizio, collaborazione con la giustizia, trasferimento in area distante) e non con deduzioni generiche.
  • Decisioni favorevoli su misure diverse (es. cessazione della libertà vigilata o della sorveglianza speciale) non comportano automaticamente l'assenza di esigenze cautelari in un procedimento penale per reati associativi; il giudice della custodia può valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti.
  • Nei ricorsi in cassazione avverso ordinanze cautelari (art. 311, comma 2), la Cassazione esamina solo questioni di diritto; i vizi di logicità o merito della motivazione non sono sindacabili se non configurano violazione di legge.
  • Elementi fattuali contemporanei o recenti che evidenziano contatti con esponenti del sodalizio (es. controlli in strada in compagnia di sodali) e l'assenza di redditi leciti rafforzano la valutazione di attualità delle esigenze cautelari.
  • Per difendere efficacemente la posizione in casi simili occorre fornire prove concrete di abbandono dell'attività criminale (es. trasferimento stabile lontano dall'area, lavoro lecito stabile, collaborazione) oppure dimostrare errori di diritto nell'ordinanza impugnata.

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