Cassazione Civile, Ordinanza n. 22082/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall’iniziativa di una società, quale mandataria della cessionaria di un credito originariamente bancario, che aveva chiesto l’accertamento dell’opponibilità a una società in amministrazione straordinaria dell’ipoteca iscritta su beni di una terza datrice a garanzia di un debito altrui. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta ai sensi degli artt. 52 e 103 l.fall.; il tribunale aveva rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. avverso tale provvedimento. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria con rinuncia agli atti del giudizio e alle domande, chiedendo la compensazione delle spese, richiamando il sopravvenuto orientamento delle Sezioni Unite che esclude per il creditore ipotecario o pignoratizio su beni compresi nel fallimento, costituiti in garanzia di debiti di terzi, la possibilità di usare il procedimento di verifica del passivo, dovendo invece intervenire nella ripartizione dell’attivo. La resistente ha richiamato le difese svolte nel controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte della ricorrente, con compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c., valorizzando il fatto che l’indirizzo nomofilattico invocato dalla ricorrente era sopravvenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato დამატivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di norma eccezionale non applicabile alla rinuncia e, comunque, a ipotesi di inammissibilità sopravvenuta. Non vi è stata decisione sui motivi di ricorso nel merito.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
Norma processuale richiamata come base dell’opposizione contro il provvedimento del giudice delegato in sede concorsuale.
artt. 52 e 103 l.fall.
Richiamati come fondamento della domanda di accertamento dell’opponibilità dell’ipoteca nella procedura concorsuale; la Corte li menziona solo nel riepilogo della vicenda.
art. 390 c.p.c.
Consente la rinuncia agli atti del giudizio in cassazione, dichiarata dalla ricorrente con memoria.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la compensazione delle spese.
art. 391, comma 2, c.p.c.
Fondamento della dichiarazione di estinzione del giudizio e della compensazione delle spese in presenza di rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione alla rinuncia al ricorso, perché norma eccezionale di stretta interpretazione e sanzione per impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Massime di principio
- In cassazione, la rinuncia agli atti del giudizio comporta l’estinzione del processo, con possibile compensazione delle spese quando ricorrano i presupposti valutati dalla Corte.
- Il contributo unificato დამატivo previsto per l’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione non si applica, per interpretazione restrittiva, alla rinuncia al ricorso.
- Il titolare di un’ipoteca o di un pegno costituiti a garanzia di debiti di terzi sui beni compresi nella procedura concorsuale non può utilizzare il procedimento di verifica dello stato passivo, dovendo far valere il proprio diritto nella fase di riparto dell’attivo.
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