Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 242/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Ferrara-dd-OMISSIS- Prot. Dir Casa Circondariale Ferrara n.-OMISSIS- del 04.02.2022, notificato il 07.04.2022 contenente accertamento di credito erariale; - del provvedimento Ministero della Giustizia – DAP-Casa Circondariale di Ferrara Prot.-OMISSIS- del 07.02.2019.

Giustizia amministrativa202200481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Accertamento di un debito erariale di € 11.935,01 per il recupero di somme percepite durante il periodo di aspettativa senza assegni e di trattamento economico ridotto, nonché il precedente provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento del debito erariale, deducendo vizi procedurali e sostanziali. Ha lamentato, in particolare, la violazione della circolare ministeriale n. 2484/5934 del 7 agosto 1998, che prevede la comunicazione al dipendente del raggiungimento del limite massimo di aspettativa almeno sessanta giorni prima; secondo il ricorrente, la comunicazione tardiva avrebbe pregiudicato la possibilità di chiedere un ulteriore periodo di aspettativa o di verificare la riammissione in servizio. Ha inoltre dedotto l'errore dell'Amministrazione nel calcolo del periodo massimo di aspettativa, il mancato esercizio dell'autotutela per correggere tale errore, il danno economico derivante dalla richiesta di restituzione di somme già percepite e tassate, l'assenza di una corretta quantificazione del debito e il mancato computo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati, in violazione degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 352/1998. Nel corso del giudizio il ricorrente ha chiesto anche l'annullamento del ruolo relativo al recupero e lo scomputo di € 7.318,71, corrispondenti all'imponibile lordo indicato in un invito al pagamento. Successivamente, la Ragioneria Territoriale dello Stato, con provvedimento del 24 agosto 2023, ha riesaminato la posizione, respinto l'istanza di autotutela e confermato integralmente il debito di € 11.935,01 sulla base di una nuova istruttoria e di una nuova motivazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento del 24 agosto 2023 ha infatti definito il riesame richiesto dal ricorrente, confermando integralmente la debenza dell'importo e respingendo la richiesta di riduzione, sulla base di una nuova istruttoria e di una rinnovata motivazione. Secondo il Collegio, l'Amministrazione ha così nuovamente esercitato il potere, sostituendo sostanzialmente l'oggetto dell'interesse del ricorrente: l'interesse a contestare l'originario accertamento si è trasferito sul successivo diniego di riesame, che non è stato impugnato. Il nuovo provvedimento ha inoltre evidenziato che l'importo era già stato quantificato all'esito del procedimento di autotutela concluso dal Ministero della Giustizia con determinazione non censurata. Non essendo stata proposta un'efficace controdeduzione su tali elementi, il ricorso originario non conservava più un interesse attuale. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Utilizzato dal Collegio per segnalare alle parti la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 2 d.m. n. 352/1998

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa relativa al computo degli interessi legali sugli emolumenti arretrati.

  • art. 3 d.m. n. 352/1998

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa relativa alla rivalutazione monetaria degli emolumenti arretrati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione riesamina la posizione dell'interessato e adotta un nuovo provvedimento che conferma integralmente l'atto contestato sulla base di una nuova istruttoria e di una nuova motivazione, l'impugnazione dell'originario provvedimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il nuovo atto sia autonomamente impugnato.
  • L'interesse processuale del ricorrente si trasferisce sul successivo provvedimento di riesame quando quest'ultimo costituisce una riedizione compiuta del potere amministrativo e definisce nuovamente, in senso sfavorevole, la medesima pretesa sostanziale.
  • La mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto che conferma l'atto originario impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure rivolte esclusivamente al primo provvedimento, poiché queste non sono più idonee a procurare un'utilità concreta e attuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.