Cassazione Penale, Ordinanza n. 04674/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva escluso l'ipotesi lieve in materia di stupefacenti. Il ricorso è stato ritenuto palesemente generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato: le esorbitanti quantità di due tipologie di sostanze stupefacenti rinvenute; l'esito delle perquisizioni e del sequestro; il rinvenimento di fogli manoscritti con dettagli contabili; tre bilancini; e numerosi contenitori. La doglianza, quindi, non attaccava specificamente la valutazione complessiva svolta dal giudice di merito sull'insussistenza della lieve entità.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990
La decisione richiama indirettamente la disciplina del reato in materia di stupefacenti e dell'ipotesi lieve, ritenendo corretta la valutazione di merito sull'esclusione della lieve entità alla luce delle quantità e degli indici di spaccio.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura contro l'esclusione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una doglianza astratta o meramente assertiva.
- La valutazione sull'ipotesi lieve può essere esclusa dal giudice di merito quando gli elementi fattuali complessivi evidenziano quantità esorbitanti di sostanza, strumenti di pesatura e indici organizzativi o contabili compatibili con un'attività di spaccio non occasionale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si misura con il nucleo argomentativo della decisione impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti senza confutare le ragioni poste a fondamento della sentenza.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause ostative, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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