Cassazione Penale, Sentenza n. 30232/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di liberazione anticipata relativo al semestre 1/01-10/07/2017. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto ostativa la concessione del beneficio a causa di una condotta di allontanamento indebito dall'abitazione durante la detenzione domiciliare (contestata come evasione). La difesa ha prodotto successivamente una sentenza di assoluzione e documentazione che dimostrerebbe l'autorizzazione all'uscita, ma tali documenti erano stati prodotti intempestivamente e il Tribunale li aveva ritenuti inammissibili o irrilevanti, ritenendo comunque che il fatto avesse rilievo disciplinare e di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio. La Cassazione ha disposto che il Tribunale, indipendentemente dalla tempestività delle produzioni documentali, deve attivare i poteri istruttori d'ufficio previsti (chiedere documenti, acquisire prove, assumere informazioni) per accertare l'effettiva sussistenza della trasgressione e valutarne la reale consistenza.
Norme richiamate
art. 678 cod. proc. pen.
Il rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione implica che il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza abbiano poteri istruttori d'ufficio, con obbligo di acquisire documenti e assumere prove utili per la decisione.
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014 (De Costanzo, Rv. 263429-01)
Giurisprudenza che afferma i poteri istruttori d'ufficio del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza, con facoltà di richiedere documenti e assumere prove anche oralmente in udienza.
Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019 (Tagacay De Castro, Rv. 277793-01)
Giurisprudenza che precisa come nel procedimento di sorveglianza non esista un onere probatorio stringente a carico del richiedente, ma solo un onere di allegazione; spetta poi al giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, agli accertamenti necessari.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza il richiedente ha l'onere di allegare i fatti a fondamento della sua richiesta, ma non un onere probatorio pieno: il giudice deve procedere agli accertamenti necessari anche d'ufficio.
- Il Tribunale di sorveglianza e il Magistrato di sorveglianza hanno il potere-dovere di attivare indagini istruttorie (richiedere documenti, acquisire prove) indipendentemente dalla tempestività delle produzioni di parte quando la questione è decisiva per la concessione del beneficio.
- Se il fatto impeditivo (es. evasione) è contestato come inesistente o come autorizzato, il giudice deve verificare l'effettiva sussistenza storica della condotta prima di ritenerla ostativa alla misura alternativa o al beneficio.
- Documenti prodotti tardivamente dalla difesa non possono automaticamente precludere l'accertamento della verità sostanziale: il giudice deve comunque acquisire le informazioni necessarie se la loro valutazione è decisiva.
- In casi similari, se dalle indagini emerge che l'uscita era autorizzata o l'evento non sussiste, l'ostatività disciplinare o di sicurezza deve essere esclusa e il beneficio può essere valutato favorevolmente.
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