Sentenza n. 1691/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, incensurato, ha impugnato il diniego questorile di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo la violazione del R.D. n. 773/1931 e l'eccesso di potere. Ha contestato l'assenza o insufficienza della motivazione e la mancata valutazione complessiva della propria personalità. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe valorizzato due risalenti episodi: il deferimento del 2000 per omessa custodia di armi, cui era seguito un divieto prefettizio di detenzione di armi successivamente revocato, e un controllo del 2006 nel quale era stato trovato in auto con una persona gravata da precedenti di polizia. Ha inoltre contestato la rilevanza dell'episodio del 2019, relativo alla sua presenza in auto con soggetti controindicati, sostenendo che tali circostanze non dimostrassero una stabile frequentazione. Ha dedotto, infine, la contraddittorietà dell'azione amministrativa, poiché gli episodi del 2000 e del 2006 erano già conosciuti dall'amministrazione quando negli anni precedenti, da ultimo nel 2015, erano stati concessi rinnovi della licenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il diniego non fosse fondato sugli automatismi preclusivi relativi a specifiche condanne previsti dagli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, del R.D. n. 773/1931, bensì sul giudizio discrezionale di affidabilità e buona condotta previsto dagli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2. In materia di porto d'armi l'amministrazione dispone di un ampio margine valutativo e può negare o non rinnovare il titolo anche in assenza di un accertato reato o di un oggettivo abuso dell'arma, quando gli elementi disponibili non consentano una piena prognosi di affidabilità e di non abuso. Il sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta illogicità o irragionevolezza. Nel caso concreto, gli episodi del 2000 e del 2006 sono stati rivalutati alla luce del nuovo episodio del 2019, nel quale il ricorrente era stato trovato in compagnia di soggetti controindicati per reati in materia di stupefacenti e danneggiamento. Tali elementi, considerati unitariamente e non atomisticamente, sono stati ritenuti idonei a sostenere il giudizio prognostico negativo. Il precedente rilascio della licenza non impediva il successivo diniego, poiché l'autorità di pubblica sicurezza può riesaminare le precedenti determinazioni quando sopravvengano o vengano rivalutate circostanze rilevanti. È stato inoltre ritenuto ostativo anche il potenziale pericolo che l'arma possa essere appresa da soggetti controindicati legati al titolare da rapporti di frequentazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11 R.D. n. 773/1931
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per determinati delitti e a chi non può provare la sua buona condotta.
Il comma 1 disciplina ipotesi di diniego automatico, mentre il comma 2 consente una valutazione discrezionale dell'affidabilità e della buona condotta dell'interessato.
art. 43 R.D. n. 773/1931
Non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il comma 1 prevede ipotesi ostative automatiche, mentre il comma 2 attribuisce all'amministrazione il potere discrezionale di negare la licenza quando l'interessato non dia affidamento di un uso corretto delle armi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della controversia nell'udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo dell'interessato, poiché la regola generale è il divieto di detenzione delle armi e il titolo di polizia è subordinato a una prognosi positiva di affidabilità.
- Il diniego o il mancato rinnovo del porto d'armi può essere fondato sul giudizio discrezionale di affidabilità e buona condotta previsto dagli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, R.D. n. 773/1931, anche quando non ricorrano le ipotesi di automatismo preclusivo e non sia stato accertato un abuso penalmente rilevante dell'arma.
- Nel giudizio sull'affidabilità del richiedente, l'autorità di pubblica sicurezza può valorizzare anche meri indizi e comportamenti non costituenti reato, purché proceda a una valutazione complessiva e ragionevole dalla quale emerga un pericolo non remoto di abuso delle armi.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio prognostico di affidabilità in materia di porto d'armi è esterno e può condurre all'annullamento soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o incoerenza dell'apprezzamento amministrativo.
- Il precedente rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi non preclude il successivo diniego, poiché l'autorità di pubblica sicurezza può riesaminare le precedenti determinazioni alla luce di nuovi episodi o della rivalutazione complessiva di circostanze già conosciute.
- Nella valutazione dell'affidabilità può assumere rilievo anche il rischio che l'arma venga acquisita o utilizzata da soggetti controindicati con i quali il titolare intrattenga rapporti di frequentazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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