Sentenza n. 131/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento emesso dalla Prefettura di Bologna il 08.10.2025, notificato in pari data, codice pratica n. P-BO/L/N/2025/103881 con il quale lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Bologna ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio in motivi di lavoro subordinato presentata nell’interesse del ricorrente Sig. Bakhar Oussama dalla ditta individuale Milko Zanella (Pratica BO2110466454);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il rigetto della domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, fondato sul parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro circa l'insufficiente capacità economica del datore di lavoro. L'Amministrazione aveva preso in considerazione la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023, dalla quale risultava un reddito complessivo di 325 euro, ritenendo non raggiunta la soglia di 30.000 euro prevista dall'art. 9, comma 1, del D.M. 27 maggio 2020. Il ricorrente ha dedotto che, essendo stata presentata l'istanza il 3 marzo 2025, avrebbe dovuto essere considerato il reddito risultante dall'ultima dichiarazione disponibile, relativa all'anno 2024. Ha inoltre documentato che per il 2024 il datore di lavoro aveva conseguito ricavi per 44.286 euro e un reddito d'impresa di 39.095 euro, superiori alla soglia normativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo all'erronea individuazione dell'anno fiscale da considerare e al conseguente difetto di istruttoria. L'art. 9, comma 1, del D.M. 27 maggio 2020 richiede che il reddito imponibile o il fatturato risultino dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. Poiché la domanda era stata presentata il 3 marzo 2025, l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare i dati relativi al 2024, e non quelli del 2023. La documentazione prodotta ha dimostrato il superamento della soglia di 30.000 euro per il 2024. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato per difetto istruttorio. L'Amministrazione conserva il potere-dovere di concludere nuovamente il procedimento con un provvedimento legittimo, previa adeguata istruttoria. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, D.M. 27 maggio 2020
L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui (…)
Ai fini della verifica della capacità economica del datore di lavoro deve essere considerato il reddito imponibile o il fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente rispetto alla domanda; nel caso concreto, essendo l'istanza del 3 marzo 2025, il dato rilevante era quello del 2024 e non del 2023.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una disciplina subordina il rilascio del nulla osta o l'ammissione a una procedura alla dimostrazione di una soglia reddituale o di fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio precedente, l'Amministrazione deve riferirsi al documento fiscale relativo all'anno immediatamente precedente alla presentazione dell'istanza, ove disponibile e pertinente.
- È viziato per difetto di istruttoria il provvedimento che rigetta una domanda per insufficiente capacità economica del datore di lavoro sulla base di dati fiscali relativi a un'annualità anteriore rispetto a quella prescritta dalla normativa applicata.
- L'annullamento per difetto di istruttoria non determina automaticamente il rilascio del titolo richiesto: l'Amministrazione deve rinnovare la valutazione e concludere il procedimento con un nuovo provvedimento, previa adeguata istruttoria e nel rispetto dei criteri normativi.
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