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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16486/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 19/02/2024 che aveva rigettato l'istanza di remissione del debito per spese processuali pari a 273.613,44 euro (debito in solido con altri imputati). Il ricorrente contestava la decisione per violazione di legge e carenza di motivazione: 1) mancata comparazione dell'illecito disciplinare (modifica di un modulo prestampato sanzionata nel 2018) con la condotta complessiva tenuta in carcere; 2) insufficiente valutazione e mancata quantificazione delle condizioni economiche (si richiedeva valutazione del valore degli immobili cointestati e dell'incidenza delle entrate familiari sulla capacità di pagamento e sulla sussistenza delle esigenze vitali).

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto per un nuovo esame. La decisione ha rilevato che il giudice di merito non ha effettuato la necessaria comparazione tra l'illecito disciplinare e la condotta intramuraria complessiva (nonostante i riscontri di regolare condotta forniti dall'Area Osservazione e Trattamento) e ha motivato in modo contraddittorio l'uso della liberazione anticipata come elemento ostativo. Inoltre, la valutazione delle condizioni economiche è stata ritenuta incongrua: non è stato accertato il valore di mercato degli immobili, né adeguatamente valutata l'effettiva disponibilità di risorse familiari e l'incidenza del pagamento del debito sul soddisfacimento delle esigenze vitali; non è stata neppure considerata la possibilità di una remissione parziale. Per questi vizi la decisione è stata annullata e rinviata per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 115/2002

    il debito per le spese del processo "è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354"

    La norma richiede sia condizioni economiche disagiate sia condotta regolare; la Corte richiede motivazione specifica sull'esistenza di tali condizioni e sulla regolarità della condotta nel periodo di osservazione.

  • art. 30‑ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Richiama il concetto di condotta regolare in carcere: la remissione del debito richiede la regolarità della condotta inframuraria; tuttavia la Corte precisa che la commissione di un singolo illecito disciplinare può escludere il beneficio solo dopo adeguata comparazione con la condotta complessiva.

  • art. 54 ordinamento penitenziario

    La norma disciplina la liberazione anticipata; la Corte osserva che il requisito per la liberazione anticipata (partecipazione all'opera di rieducazione) è più stringente rispetto a quello richiesto per la remissione del debito, per cui la concessione della liberazione anticipata non può essere usata automaticamente a fondamento di una valutazione negativa per la remissione del debito senza coerente motivazione.

  • artt. 11, 27 Cost.

    Richiamati in relazione ai principi costituzionali implicati (finalità della pena e tutela della dignità e delle condizioni minime di vita), esigendo valutazioni che non compromettano il soddisfacimento delle esigenze vitali del debitore.

  • artt. 125, 127, 666, 667, 678 c.p.p.

    Richiamati come norme processuali pertinenti al rito e ai provvedimenti impugnati; la Corte segnala esigenze di motivazione e di corretta istruttoria ai sensi delle norme procedurali citate.

  • d.P.R. n. 115 del 2002 (testo organico dell'ordinamento penitenziario)

    Contesto normativo che regola gli istituti di esecuzione penale, inclusa la disciplina della remissione del debito per spese processuali e i requisiti connessi.

Massime di principio

  • La concessione della remissione del debito richiede sia la verifica di disagiate condizioni economiche sia la regolarità della condotta durante la detenzione: entrambe le dimensioni devono essere motivate e quantificate.
  • Un singolo illecito disciplinare non esclude automaticamente il beneficio: il giudice deve comparare caratteristiche, tempi e modalità dell'illecito con la condotta complessiva del detenuto nel periodo di osservazione.
  • La valutazione economica deve quantificare il valore dei beni (es. tramite iscrizioni pubbliche) e l'effettiva incidenza delle risorse del nucleo familiare, per accertare se il pagamento del debito precluderebbe il soddisfacimento delle esigenze vitali.
  • In presenza di difficoltà oggettive ma non totali nella capacità di pagamento, il giudice deve considerare anche la possibilità di una remissione parziale del debito.
  • La motivazione del provvedimento deve essere coerente: non si possono valorizzare profili (es. liberazione anticipata) in modo contraddittorio rispetto ai requisiti richiesti per la remissione del debito.
  • Se la motivazione è carente su punti essenziali (comparazione disciplinare, quantificazione patrimoniale, incidenza delle entrate familiari), il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame motivato.

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