Cassazione Penale, Ordinanza n. 29320/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di appello che aveva mantenuto ferma la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Genova ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di La Spezia nei confronti dell'imputato per la violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, del Codice della strada. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, sosteneva che la decisione fosse non adeguatamente motivata sul punto della personalizzazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che il giudice di merito aveva correttamente negato le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi valorizzabili e aveva anzi richiamato elementi negativi della condotta, tra cui l'omesso arresto dopo il sinistro, l'allontanamento con un gesto di disprezzo e la personalità negativa desunta da una precedente condanna a 14 anni per omicidio.
Norme richiamate
art. 189, commi 6 e 7, Codice della strada
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta, ma indica la violazione dell'obbligo connesso al comportamento successivo a un incidente stradale.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute per il solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi e valorizzando profili negativi della condotta e della personalità dell'imputato.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
Richiamato come intervento normativo che ha inciso sulla disciplina delle attenuanti generiche, rendendo insufficiente il solo dato dell'incensuratezza.
l. 24 luglio 2008, n. 125
Legge di conversione del d.l. n. 92 del 2008, richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi di segno positivo e valorizzi, in senso ostativo, elementi negativi desumibili dalla condotta o dalla personalità dell'imputato.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche: occorre la presenza di concreti elementi favorevoli alla personalizzazione del trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, senza evidenziare effettivi vizi logici o giuridici della decisione di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero.
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