Cassazione Civile, Ordinanza n. 08362/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. L'interessata proponeva opposizione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, ma il giudice di pace la dichiarava inammissibile per tardività. In appello il Tribunale di Forlì confermava la decisione, ritenendo che non fosse stata provata la spedizione per posta del ricorso entro 30 giorni dalla notifica del verbale. Il Tribunale non considerava l'avviso di ricevimento prodotto solo in appello, reputandolo documento nuovo vietato dall'art. 345 c.p.c. Nel ricorso per cassazione, la ricorrente deduceva: travisamento del fatto processuale; violazione e falsa applicazione di legge; vizio di motivazione, sostenendo che dagli atti, in particolare dal timbro postale sulla busta contenente il ricorso, risultasse la tempestiva spedizione del ricorso e che l'avviso di ricevimento dovesse essere ammesso perché destinato a provare un fatto processuale e non il merito della causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che il divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c. riguarda i documenti e le prove attinenti al merito della controversia, mentre non si applica agli atti diretti a dimostrare lo svolgimento e la regolarità dell'attività processuale, compresi quelli necessari a superare eccezioni di decadenza o a provare la tempestività di un atto processuale. Poiché nel caso concreto dalla documentazione emergeva che il ricorso era stato spedito il 4 marzo 2016, quindi entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale del 3 febbraio 2016, l'errore del Tribunale era decisivo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Forlì, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011
individua il rimedio oppositivo avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa, proponibile anche a mezzo posta secondo quanto richiamato nella decisione di merito.
art. 345 c.p.c.
il divieto di produzione di nuovi documenti in appello opera solo per prove e documenti relativi al merito della causa; non si estende agli atti che provano la regolarità e tempestività dell'attività processuale.
Massime di principio
- Il divieto di nuovi documenti in appello non riguarda gli atti prodotti per dimostrare fatti processuali, come la tempestiva proposizione di un'impugnazione o il rispetto di un termine decadenziale.
- Quando la documentazione processuale dimostra la tempestiva spedizione dell'atto introduttivo, la sua produzione in appello è ammissibile se serve a superare una contestazione di tardività.
- L'erronea esclusione di un documento idoneo a provare la tempestività dell'atto processuale integra un errore decisivo e comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
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