Cassazione Penale, Sentenza n. 43703/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del G.U.P. che le aveva applicato, mediante patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione con sospensione condizionale e le pene accessorie previste dall'art. 216, comma 4, L.F. Il motivo di ricorso denunciava la violazione degli artt. 216, comma 4, L.F. e 445, comma 1, c.p.p., deducendo che, ove la pena principale applicata con patteggiamento sia inferiore o pari a due anni, l'art. 445 c.p.p. esclude l'applicazione di pene accessorie (salvo le eccezioni previste dal comma 1-ter, non operative nel caso), sicché le pene accessorie fallimentari imposte dal G.U.P. sarebbero illegali
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari applicate all'imputata, ritenendole illegali perché incompatibili con l'art. 445, comma 1, c.p.p. (che esclude l'irrogazione di pene accessorie quando, con sentenza ex art. 444, comma 2, c.p.p., si applica una pena detentiva non superiore a due anni). La condanna sostanziale (patteggiamento: 1 anno e 8 mesi, sospensione condizionale) è rimasta confermata; sono state eliminate le pene accessorie disposte dal G.U.P.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento; consente l'applicazione di una pena su richiesta delle parti e costituisce il presupposto per gli effetti previsti dall'art. 445 c.p.p.
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che quando, con sentenza ex art. 444, comma 2, c.p.p., si applica una pena detentiva che, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superi gli anni due, non possono essere irrogate pene accessorie (con alcune eccezioni previste dal comma 1-ter). In caso di conflitto, è norma speciale e prevalente rispetto alle disposizioni che impongono pene accessorie.
art. 216, comma 4, Legge Fallimentare (L.F.)
Prevede l'applicazione obbligatoria di specifiche pene accessorie in caso di condanna per bancarotta fraudolenta; la Corte ha ritenuto però tale norma prevalente normalmente, ma incompatibile con l'effetto premiale del patteggiamento disciplinato dall'art. 445 c.p.p., salvo le eccezioni elencate dal comma 1-ter di quest'ultimo.
art. 240 cod. pen.
La confisca è esclusa tra le misure che possono essere comunque applicate in presenza di patteggiamento secondo art. 445 c.p.p.; citata dal Collegio nell'elencare i limiti all'applicazione di misure accessorie
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando il rinvio è superfluo e la decisione può essere adottata sulla base degli elementi già accertati; applicata per cancellare le sole pene accessorie senza nuove indagini
Legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 4, lett. e)
Ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 445 c.p.p.; la norma è richiamata per spiegare le eccezioni all'esclusione delle pene accessorie, ma tali eccezioni non ricorrevano nel caso di specie
Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019 (giurisprudenza della Cassazione)
Conferma il principio secondo cui, anche in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di pena detentiva non superiore a due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie previste dalla legge fallimentare
Sezioni Unite, sent. n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)
Affermano i presupposti per pronunciare annullamento senza rinvio quando il giudice di legittimità ritiene superfluo il rinvio e può decidere la causa con gli elementi già acquisiti; usata quale fondamento per eliminare le pene accessorie senza rinvio
Massime di principio
- Quando un imputato ottiene, mediante patteggiamento ex art. 444 c.p.p., l'applicazione di una pena detentiva non superiore a due anni, l'art. 445, comma 1, c.p.p. esclude l'irrogazione di pene accessorie: le disposizioni che prevedono tali pene (es. art. 216 L.F.) vengono così override dalla norma speciale del patteggiamento, salvo le eccezioni del comma 1-ter dell'art. 445 c.p.p.
- Se le pene accessorie sono state comunque applicate in violazione dell'art. 445 c.p.p., la Corte di Cassazione può annullare tali statuizioni senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
- È importante verificare se la fattispecie rientra nelle eccezioni previste dal comma 1-ter dell'art. 445 c.p.p.; in loro presenza le pene accessorie potrebbero comunque essere mantenute nonostante il patteggiamento
- Per la difesa: in casi di patteggiamento con pena <= 2 anni, va contestata l'applicazione di pene accessorie obbligatorie e richiesto l'annullamento delle stesse; per l'accusa: va valutata la possibilità che, se ricorre una delle eccezioni di cui al comma 1-ter, le pene accessorie possano essere legittimamente applicate
- In presenza di conflitti normativi tra una norma speciale (effetto premiale del patteggiamento) e una norma che impone pene accessorie, prevale l'interpretazione che tutela l'effetto premiale riconosciuto dall'art. 445 c.p.p., salvo diversa disposizione esplicita
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