Sentenza del 15/05/2023 n. 13306 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di quattro avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2015 relativi a terreni agricoli. Il Comune aveva negato le agevolazioni previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ritenendo che il ricorrente, quale coadiuvante dell'azienda agricola del fratello, non possedesse i requisiti di "coltivatore diretto" o "imprenditore agricolo professionale" necessari per l'agevolazione, principalmente perché titolare di reddito da pensione superiore al reddito agricolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarato assorbito il terzo, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto applicabili retroattivamente le norme di interpretazione autentica (in particolare il D.L. n. 104/2020, art. 78-bis e la L. n. 145/2018, art. 1, c. 705) secondo le quali la qualità di coltivatore diretto o IAP/coadiutore si desume dall'iscrizione nella previdenza agricola e che lo status di pensionato non è di per sé ostativo all'agevolazione se il soggetto mantiene l'iscrizione previdenziale. Poiché l'iscrizione previdenziale del ricorrente era incontroversa, la Corte ha deciso nel merito in suo favore e ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13 (conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214)
"L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2. I soggetti richiamati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali ... iscritti nella previdenza agricola"; e comma 8-bis (vigente fino al 2015) recante le riduzioni per terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola, purché condotti.
La norma IMU richiama le definizioni catastali del D.Lgs. 504/1992 ma individua i soggetti aventi diritto all'agevolazione tramite l'iscrizione nella previdenza agricola; la conduzione diretta del fondo non costituisce più, di per sé, il requisito soggettivo esclusivo ai fini della qualificazione per l'agevolazione IMU.
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, artt. 2 e 9
"Art. 2: nozioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo"; "Art. 9: agevolazioni per terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale..."
L'art. 2 ha carattere oggettivo (qualificazione del terreno come agricolo), mentre l'art. 9 disciplinava agevolazioni soggettive nell'ambito ICI; per l'IMU il richiamo resta all'art. 2 (criteri oggettivi per la qualificazione del fondo), ma l'art. 9 non è richiamato testualmente per le condizioni soggettive.
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 58, comma 2
"Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali ... e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia"
Nel regime ICI/tributario pregresso l'iscrizione negli elenchi comunali e l'assoggettamento agli obblighi assicurativi erano criteri per definire la qualifica soggettiva; con l'evoluzione normativa alcune modalità di prova sono cambiate, ma l'iscrizione previdenziale rimane elemento di riferimento.
D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, art. 1
"Definizione dell'imprenditore agricolo professionale (IAP)"
Ha sostituito la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale con l'IAP e ha demandato alle regioni la verifica dei requisiti per il riconoscimento della qualifica; per l'IMU la qualifica soggettiva si ricava dall'iscrizione nella previdenza agricola.
L. 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 705
"I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente."
Estende esplicitamente la disciplina agevolativa ai coadiutori iscritti nella previdenza agricola, richiedendo la partecipazione attiva con i requisiti di abitualità e prevalenza propri della previdenza.
D.L. 14 agosto 2020 n. 104, art. 78-bis (conv. con modif.)
"Interpretazione autentica in materia di IMU: (1) le disposizioni della L. n. 145/2018 art. 1, c. 705 si applicano anche ai periodi di imposta precedenti; (2) il D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, art. 9, comma 1 si interpreta ... nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali; (3) si considerano coltivatori diretti e IAP anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale."
Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva che chiarisce: l'iscrizione previdenziale è l'elemento determinante per l'accesso alle agevolazioni IMU; lo status di pensionato non esclude i benefici se la previdenza agricola è mantenuta; le disposizioni si applicano anche ai periodi anteriori.
Massime di principio
- Per l'IMU la qualificazione soggettiva del possessore come "coltivatore diretto" o "IAP/coadiutore" si desume dall'iscrizione nella previdenza agricola: l'iscrizione, di per sé, è sufficiente per accedere all'agevolazione, salvo specifiche contestazioni.
- Lo status di pensionato non esclude automaticamente il diritto all'agevolazione IMU se il soggetto continua a mantenere l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola e dunque svolge l'attività con modalità compatibili con tale iscrizione.
- La qualifica di coadiutore, se accompagnata dall'iscrizione alla previdenza agricola (che presuppone abitualità e prevalenza), consente di fruire delle agevolazioni; non è richiesto un accertamento aggiuntivo sulla prevalenza di reddito agricolo rispetto ad altri redditi quando l'iscrizione previdenziale è comprovata e incontroversa.
- La qualificazione del terreno come agricolo (limitatamente all'esclusione dalla potenzialità edificatoria e al criterio di imponibilità) resta basata su requisiti oggettivi (utilizzazione agricola persistente), mentre i requisiti soggettivi ai fini dell'agevolazione IMU sono ora ancorati principalmente all'iscrizione previdenziale.
- Le norme di interpretazione autentica possono avere efficacia retroattiva e sanare incertezze giurisprudenziali: in presenza di contrasti interpretativi il legislatore può attribuire alle disposizioni un significato già compatibile con il testo originario.
- In contenziosi simili l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per l'agevolazione è in capo al contribuente; se l'iscrizione previdenziale è documentata e non contestata, il giudice può decidere nel merito senza ulteriori accertamenti e riconoscere l'agevolazione.
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