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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00651/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Acri Nicola ha impugnato il decreto del 30/04/2025 della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva respinto la sua domanda di revoca della misura di prevenzione personale ai sensi dell'art.11 d.lgs. n.159/2011. La misura risultava applicata formalmente il 15/12/2016 per anni 5 ma mai eseguita per lo stato detentivo dell'interessato, il quale è detenuto per ergastolo e ha avviato un percorso di collaborazione con la giustizia (dal 2021). L'appellante lamentava, tra l'altro, l'impossibilità di partecipare all'udienza camerale via videocollegamento e sosteneva che l'esistenza del titolo sospeso poteva comunque arrecare pregiudizio nelle valutazioni della Magistratura di Sorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato in ordine all'interesse all'azione di revoca. Ha annullato la decisione impugnata con rinvio, enunciando il principio che la sospensione dell'esecuzione della misura per effetto della detenzione non preclude la proposizione dell'istanza di revoca ai sensi dell'art.11, comma 2, d.lgs. n.159/2011. Il Collegio ha ritenuto che l'art.11 si riferisce alla cessazione della "causa" della misura (la pericolosità sociale) e non all'effettiva esecuzione della misura; pertanto il ricorrente ha interesse a chiedere la rivalutazione allegando fatti che dimostrino l'affievolimento o la cessazione della pericolosità (es. collaborazione, percorso rieducativo). La Corte ha inoltre chiarito che non sussiste un rapporto di pregiudizialità funzionale tra la procedura ex art.14, comma 2-ter, e quella ex art.11, comma 2: la verifica ex officio prevista all'esito della detenzione non esclude la possibilità di istanza anticipata di revoca durante la sospensione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art.11

    «è cessata la causa che lo ha determinato»

    La revoca della misura applicativa è subordinata alla cessazione della causa che l'ha determinata (la pericolosità sociale) e tale verifica prescinde dall'esecuzione o sospensione della misura; dunque è proponibile la domanda di revoca anche durante la sospensione per detenzione, previo allegazione di elementi che comprovino la cessazione o l'affievolimento della pericolosità.

  • d.lgs. n.159 del 2011, art.14, comma 2-ter

    Prevede la rivalutazione per l'esecuzione della misura al termine della detenzione; la Corte ha precisato che questa norma non ha funzione preclusiva rispetto all'istanza di revoca ex art.11 proposta durante la sospensione, essendo finalità diverse.

  • d.lgs. n.159 del 2011, art.67

    Richiamata per evidenziare che gli effetti delle misure di prevenzione discendono dal provvedimento definitivo di applicazione; utile a comprendere come la sussistenza del titolo, anche sospeso, produca effetti giuridici e reputazionali.

  • cod. proc. pen., art.679

    Richiamato in relazione all'obbligo di valutazione ex officio della attualità della pericolosità al momento della riattivazione del titolo sospeso; ciò non impedisce tuttavia la decorrenza dell'azione di parte in periodo di sospensione.

  • Corte Cost. n.24 del 2019

    Citata a supporto dell'interpretazione secondo cui la causa della misura è la condizione soggettiva di pericolosità sociale, parametro centrale per la revoca.

  • Cass. Sez. U. n.111 del 30/11/2017 (Gattuso) e Cass. Sez. V n.42678 del 13/10/2021 (Guidotto)

    Giurisprudenza citata per sostenere che la pericolosità sociale è il presupposto della misura e che è possibile una rivedibilità anticipata rispetto all'eseguibilità del provvedimento, con possibilità di revoca durante la sospensione qualora emergano elementi di cessazione della pericolosità.

  • Cass. Sez. VI n.26243 del 24/06/2020 e Cass. Sez. 2 n.20954 del 28/02/2020

    Pronunce segnalate come contrarie nella dottrina giurisprudenziale (ritenevano, in diversi casi, una diversa incidenza della sospensione sull'interesse alla rivisitazione); la Corte qui disattende quella lettura, affermando l'ammissibilità dell'istanza ex art.11 durante la sospensione.

Massime di principio

  • L'interesse a ottenere la revoca della misura di prevenzione personale sussiste anche quando l'esecuzione della misura è sospesa per effetto della detenzione; la sospensione non esclude la possibilità di presentare l'istanza.
  • La norma di cui all'art.11 d.lgs. n.159/2011 mira a verificare la cessazione della causa (pericolosità sociale) e non richiede che la misura sia stata materialmente eseguita per avviare la revoca.
  • La parte che chiede la revoca deve allegare e, se possibile, documentare elementi concreti che dimostrino l'affievolimento o la cessazione della pericolosità (es. collaborazione con la giustizia, percorsi trattamentali, buona condotta).
  • La procedura di riesame ex art.14, comma 2-ter (verifica per la riattivazione all'esito della detenzione) non esclude né preclude l'azione autonoma del soggetto ai sensi dell'art.11: si tratta di istituti con finalità distinte.
  • La presenza di un titolo di prevenzione sospeso può comunque arrecare pregiudizi di natura reputazionale e processuale (es. valutazioni della Magistratura di Sorveglianza), giustificando l'interesse a una valutazione anticipata.
  • In pratica, chi è destinatario di una misura sospesa per detenzione dovrebbe valutare di promuovere tempestivamente l'istanza di revoca allegando gli elementi di cambiamento soggettivo, perché il giudice è tenuto a esaminarla anche durante la sospensione.

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