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Sentenza

Sentenza n. 738/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento - dell’ordinanza dirigenziale n. 55 del 25 agosto 2025 avente ad oggetto la chiusura dell'attività commerciale costituita dal ristorante “Giagoni in Piazza”, a firma del Dirigente del Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità; - di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, incluso, ove occorrer possa, dell'ordinanza sindacale n. 52 del 10 luglio 2025 (non conosciuta e non conoscibile - perché non pubblicata - mediante consultazione del sito istituzionale dell'ente).

Giustizia amministrativa202500756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di chiusura per cinque giorni di un ristorante e di rimozione di occupazioni eccedenti il suolo pubblico autorizzato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale che, a seguito di due verbali della Polizia Locale, aveva accertato l'occupazione di suolo pubblico in misura superiore a quella autorizzata e disposto il ripristino dello stato dei luoghi nonché la chiusura dell'esercizio commerciale per cinque giorni e comunque fino all'adempimento dell'ordine. In primo luogo è stata dedotta la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 16, l. 94/2009, il difetto di motivazione, l'erroneità dei presupposti e l'incompetenza. Il ricorrente ha sostenuto che l'occupazione non fosse totalmente abusiva, essendo munito di concessione per una parte dell'area, che la porzione occupata riguardasse una piazza e non una strada, che non fossero state dimostrate specifiche ragioni di sicurezza pubblica e che il potere di disporre la chiusura spettasse al Sindaco e non al dirigente, in assenza di delega. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il pagamento delle sanzioni e il ripristino dei luoghi, senza impugnazione dei verbali presupposti, integrassero acquiescenza e che la chiusura costituisse conseguenza automatica dell'accertamento.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità: il pagamento delle sanzioni e il ripristino dei luoghi non costituiscono rinuncia all'azione né acquiescenza, in mancanza di una manifestazione esplicita e univoca di adesione al provvedimento, tanto più che il ricorrente aveva tempestivamente contestato la sussistenza dei presupposti del potere esercitato. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 3, comma 16, l. 94/2009 imponga il ripristino in caso di indebita occupazione di suolo pubblico e preveda la chiusura dell'esercizio commerciale per almeno cinque giorni quale misura minima, senza margini di discrezionalità una volta accertata l'occupazione abusiva o eccedente il titolo. L'area occupata è stata qualificata come strada urbana sulla base dell'attestazione dell'Ufficio viabilità comunale e delle valutazioni della Polizia Locale; il ricorrente non ha svolto una contestazione puntuale di tale qualificazione. Ne consegue che non occorreva una specifica motivazione ulteriore sull'interesse pubblico, presunto dal legislatore nella necessità di garantire la fruibilità delle strade urbane. La misura è applicabile anche quando l'occupazione sia solo parzialmente abusiva, cioè eccedente la superficie autorizzata, e non soltanto quando manchi integralmente il titolo. La violazione dell'art. 7 l. 241/1990 è stata ritenuta irrilevante perché si trattava di potere vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto modificare l'esito. È stata inoltre respinta la censura di incompetenza: secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, il potere, avendo natura vincolata, può essere esercitato dal dirigente comunale delegato e le ordinanze adottate a tal fine sono legittime. Il ricorso è stato definitivamente rigettato; le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 16-18, l. 94/2009

    il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni

    La disposizione fonda un potere ripristinatorio e interdittivo vincolato in presenza di indebita occupazione di suolo pubblico per fini commerciali; la chiusura per cinque giorni costituisce la misura minima ed è applicabile anche all'occupazione eccedente la superficie autorizzata.

  • art. 20, commi 3 e 4, d.lgs. 285/1992

    La violazione della disciplina sull'occupazione della sede stradale costituisce il presupposto dell'ordine di ripristino e della chiusura dell'esercizio commerciale.

  • art. 2 d.lgs. 285/1992

    La nozione tecnica di strada del Codice della strada è stata utilizzata per qualificare la piazza interessata come strada urbana.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria quando il provvedimento esercita un potere vincolato e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale dell'atto.

  • art. 88 c.p.a.

    Il giudice ha richiamato la possibilità di una motivazione mediante rinvio a precedenti conformi per la censura relativa alla competenza dirigenziale.

Massime di principio

  • L'art. 3, comma 16, l. 94/2009 attribuisce un potere vincolato di ripristino dello stato dei luoghi e di chiusura dell'esercizio commerciale quando sia accertata un'indebita occupazione di suolo pubblico destinata ad attività commerciale; la chiusura per cinque giorni rappresenta la misura minima prevista dalla legge.
  • La misura interdittiva prevista per l'occupazione commerciale indebita è applicabile non solo quando manchi integralmente un titolo concessorio, ma anche quando l'occupazione ecceda la superficie autorizzata, limitatamente alla porzione abusivamente occupata.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 16, l. 94/2009, una piazza può essere qualificata come strada urbana quando presenti le caratteristiche tecniche oggettive previste dal Codice della strada e sia destinata, anche se istituita come area pedonale, al transito di mezzi di soccorso, di polizia o di servizio.
  • Quando la chiusura dell'esercizio consegue automaticamente all'accertamento vincolato dell'occupazione indebita di suolo pubblico, non è necessaria una specifica motivazione ulteriore sull'interesse pubblico concreto e non rileva l'omessa comunicazione di avvio se la partecipazione non avrebbe potuto modificare l'esito.
  • Il pagamento delle sanzioni e il ripristino dei luoghi non integrano acquiescenza al provvedimento impugnato in assenza di una manifestazione esplicita e univoca di piena adesione, sicché il destinatario conserva l'interesse a contestare giudizialmente la legittimità della misura interdittiva.
  • Il potere di disporre la chiusura dell'esercizio commerciale per indebita occupazione di suolo pubblico può essere esercitato dal dirigente comunale delegato, secondo l'orientamento richiamato dal giudice, in ragione della natura vincolata del potere.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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