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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-192/17

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 luglio 2018. — COBRA SpA contro Ministero dello Sviluppo Economico. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/5/CE – Reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione – Esistenza di norme armonizzate – Necessità per il fabbricante di rivolgersi a un organismo notificato – Apposizione del numero di identificazione di un organismo notificato. — Causa C-192/17

Giurisprudenza europea62017CJ0192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, nel sistema della direttiva 1999/5/CE, l’uso di norme armonizzate consente al fabbricante di dimostrare la conformità dell’apparecchiatura radio senza necessità di intervento di un organismo notificato. Di conseguenza, il numero di identificazione di quest’ultimo non deve accompagnare la marcatura CE, neppure se il fabbricante lo ha consultato spontaneamente. La terza questione resta assorbita.

Rinvio pregiudiziale sull’obbligo di ricorrere a un organismo notificato e di apporre il suo numero di identificazione sulla marcatura CE per apparecchi radio quando il fabbricante utilizza norme armonizzate nella procedura di valutazione della conformità.

La questione giuridica

Se, ai sensi della direttiva 1999/5/CE, il fabbricante di un’apparecchiatura radio che segue la procedura di cui all’allegato III e si avvale di norme armonizzate per definire le prove radio essenziali debba comunque coinvolgere un organismo notificato e indicarne il numero sulla marcatura CE; e, in caso di consultazione volontaria di tale organismo, se il suo numero debba comunque essere apposto sul prodotto e sull’imballaggio.

Principio di diritto

Quando il fabbricante di un’apparecchiatura radio applica la procedura di cui all’allegato III della direttiva 1999/5/CE e si basa su norme armonizzate per definire le prove radio essenziali, non è obbligato a rivolgersi a un organismo notificato né ad apporre sulla marcatura CE il numero di identificazione di tale organismo. Lo stesso vale se l’organismo notificato è stato consultato solo volontariamente per confermare l’elenco delle prove armonizzate: in tal caso il suo numero non deve essere aggiunto alla marcatura CE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 1999/5/CE
  • Regolamento (CE) n. 596/2009
  • Direttiva 2014/53/UE
  • Direttiva 98/34/CE
  • Direttiva 73/23/CEE
  • Direttiva 89/336/CEE
  • Decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269

Obbligo di organismo notificato e numero di identificazione sulla marcatura CE per apparecchi radio

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) relativo all’interpretazione della direttiva 1999/5/CE sulle apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione. La controversia opponeva COBRA SpA al Ministero dello Sviluppo economico in merito a sanzioni e misure di sequestro per l’assenza, sugli apparecchi e sulle confezioni, del numero di identificazione di un organismo notificato.

Fatti e procedimento principale

COBRA commercializzava un ripetitore domestico a marchio Pascal, che utilizza lo spettro radio. Durante un controllo, il MISE constatò che il numero di identificazione dell’organismo notificato non era riportato sul prodotto né sull’imballaggio, ma solo nel manuale di istruzioni. Ritenendo violati la direttiva 1999/5/CE e il decreto legislativo n. 269/2001, l’amministrazione sequestrò gli apparecchi, irrogò una sanzione e ordinò la messa in conformità dei prodotti già sul mercato.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/5, che istituisce il quadro normativo per immissione sul mercato, libera circolazione e messa in servizio;
  • l’articolo 2, lettere c) e h), sulle definizioni di apparecchiatura radio e norma armonizzata;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, sui requisiti essenziali di salute, sicurezza e compatibilità elettromagnetica;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, sulla presunzione di conformità derivante dalle norme armonizzate;
  • l’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 5, sulle procedure di valutazione della conformità;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, sugli organismi notificati;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, sulla marcatura CE e sull’obbligo del numero di identificazione quando si ricorre alle procedure degli allegati III, IV o V;
  • l’allegato III, che disciplina il controllo di fabbricazione interno con prove specifiche dell’apparecchio;
  • l’allegato VII, relativo alla marcatura CE. Viene inoltre richiamato il decreto legislativo italiano n. 269/2001, di recepimento della direttiva.

Questioni pregiudiziali

Il giudice italiano chiede sostanzialmente:

  • se il fabbricante che utilizza la procedura dell’allegato III, secondo comma, e si avvale di norme armonizzate debba comunque rivolgersi a un organismo notificato e apporre il relativo numero sulla marcatura CE;
  • se l’obbligo sussista anche quando il fabbricante abbia consultato volontariamente un organismo notificato solo per confermare l’elenco delle prove radio essenziali;
  • in subordine, se il numero dell’organismo debba figurare anche sul prodotto e sull’imballaggio.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il tenore dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, potrebbe, isolatamente, suggerire l’obbligo di accompagnare la marcatura CE con il numero dell’organismo notificato quando si utilizza la procedura dell’allegato III. Tuttavia, tale disposizione va letta in combinato con l’allegato III stesso.

Dall’allegato III emerge che:

  • le prove radio essenziali sono effettuate dal fabbricante o per suo conto;
  • l’individuazione delle prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo notificato solo salvo che tali prove siano definite dalle norme armonizzate.

Ne deriva che, quando le norme armonizzate definiscono già le prove essenziali, il fabbricante può dimostrare da sé la conformità senza intervento dell’organismo notificato. La Corte collega tale interpretazione anche all’articolo 5, paragrafo 1, che istituisce una presunzione di conformità per gli apparecchi conformi alle norme armonizzate, nonché ai considerando 27 e 32, che valorizzano la circolazione libera dei prodotti e la possibilità di dimostrare la conformità con mezzi alternativi.

La Corte evidenzia inoltre che imporre comunque l’intervento di un organismo notificato contrasterebbe con la logica del sistema, perché introdurrebbe un controllo aggiuntivo in una situazione in cui la conformità si presume già. L’organismo notificato, ai sensi dell’articolo 11, ha il compito di svolgere quelli previsti dalle procedure di valutazione, non di certificare ogni apparecchio in astratto.

La soluzione è confermata anche dalla nota esplicativa della Commissione sull’interpretazione della direttiva 1999/5, che esclude l’obbligo di indicare il numero dell’organismo notificato quando le norme armonizzate definiscono l’insieme delle prove tecniche essenziali.

Quanto alla seconda questione, la Corte afferma che, se il fabbricante non era tenuto a ricorrere all’organismo notificato, non può esserlo neppure per il solo fatto di averlo interpellato volontariamente per confermare le prove armonizzate. In tale ipotesi, il numero di identificazione sarebbe privo di funzione, poiché l’organismo non ha assunto la responsabilità della selezione delle prove.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5/CE deve essere interpretato nel senso che:

  • il fabbricante di un’apparecchiatura radio che applica la procedura dell’allegato III e si basa su norme armonizzate per definire le prove radio essenziali non è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato né ad apporre il suo numero sulla marcatura CE;
  • lo stesso vale quando l’organismo notificato sia stato consultato volontariamente per confermare l’elenco delle prove armonizzate. La terza questione è assorbita.

Principio affermato

La presenza di norme armonizzate che definiscono le prove radio essenziali esonera il fabbricante dall’obbligo di coinvolgere un organismo notificato e di riportarne il numero sulla marcatura CE; la consultazione volontaria dell’organismo non fa sorgere tale obbligo.

Come è indicizzato

Materieapparecchiature radiomarcatura cevalutazione della conformitànorme armonizzateorganismi notificati

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