Corte di giustizia, Sentenza C-629/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 luglio 2018. — Causa promossa da CX. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti internazionali su strada – Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia – Articolo 9 – Protocollo addizionale – Articoli 41 e 42 – Libera prestazione dei servizi – Clausola di standstill – Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE‑Turchia – Articoli 5 e 7 – Libera circolazione delle merci – Normativa nazionale che limita il diritto delle imprese di trasporto merci aventi sede in Turchia di far circolare i propri veicoli nel territorio dello Stato membro interessato – Obbligo di ottenere vuoi un’autorizzazione rilasciata nei limiti di un contingente fissato sulla base di un accordo bilaterale stipulato tra tale Stato membro e la Turchia vuoi un permesso accordato per un singolo trasporto che presenti un rilevante interesse pubblico. — Causa C-629/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte qualifica la controversia come attinente ai servizi di trasporto e non alla libera circolazione delle merci, escludendo così l’applicabilità della decisione n. 1/95. Poiché nel settore dei trasporti il Consiglio di associazione non ha ancora esteso alla Turchia una disciplina specifica, restano rilevanti le norme nazionali e gli accordi bilaterali, salvo il limite della clausola di standstill dell’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale. Il regime austriaco non è quindi, di per sé, incompatibile con il diritto UE-Turchia, ma il giudice nazionale deve verificare se esso costituisca una nuova restrizione.
Trasporti internazionali su strada: compatibilità con l’accordo UE-Turchia di un regime austriaco di contingentamento/autorizzazione per i vettori turchi
La questione giuridica
Se l’accordo CEE-Turchia, il protocollo addizionale e la decisione n. 1/95 ostino a una normativa austriaca che consente alle imprese di trasporto merci con sede in Turchia di effettuare trasporti verso o attraverso l’Austria solo in presenza di documenti rilasciati entro un contingente fissato da accordo bilaterale oppure di un permesso individuale subordinato alla dimostrazione di un rilevante interesse pubblico; in particolare, se tale regime integri una restrizione alla libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti e/o una discriminazione vietata.
Principio di diritto
Le disposizioni dell’accordo CEE-Turchia, del protocollo addizionale e della decisione n. 1/95 non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che subordini l’accesso delle imprese di trasporto merci con sede in Turchia al mercato dei trasporti nello Stato membro a un sistema di contingenti bilaterali o a un permesso individuale per rilevante interesse pubblico; tuttavia, resta necessario verificare se tale normativa introduca una nuova restrizione alla libera prestazione dei servizi vietata dall’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale, disposizione che ha efficacia diretta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Accordo CEE-Turchia
- Articolo 2 dell’Accordo CEE-Turchia
- Articolo 5 dell’Accordo CEE-Turchia
- Articolo 7 dell’Accordo CEE-Turchia
- Articolo 9 dell’Accordo CEE-Turchia
- Articolo 10 dell’Accordo CEE-Turchia
- Articolo 14 dell’Accordo CEE-Turchia
- Articolo 15 dell’Accordo CEE-Turchia
- Protocollo addizionale all’Accordo CEE-Turchia
- Articolo 41 del protocollo addizionale
- Articolo 42 del protocollo addizionale
- Articolo 62 del protocollo addizionale
- Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia
- Articolo 5 della decisione n. 1/95
- Articolo 6 della decisione n. 1/95
- Articolo 7 della decisione n. 1/95
- Regolamento (CE) n. 1072/2009
- Articolo 56 TFUE
Trasporti internazionali su strada: regime austriaco e accordi UE-Turchia
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in una controversia sull’ammenda inflitta a un amministratore di una società turca per un trasporto commerciale di merci effettuato attraverso l’Austria senza il permesso richiesto. La Corte esamina la compatibilità di un sistema nazionale di autorizzazioni e contingentamento con l’accordo CEE-Turchia, il protocollo addizionale e la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione.
Fatti e procedimento principale
CX è amministratore della FU, impresa di trasporto internazionale di merci con sede in Turchia. L’autorità austriaca gli ha irrogato un’ammenda per un trasporto di articoli tessili dalla Turchia alla Germania, transitato in Austria, privo dell’autorizzazione necessaria. Il giudice austriaco rileva che il regime interno impone, per i trasportatori turchi, o un’autorizzazione rilasciata entro un contingente fissato in un accordo bilaterale Austria-Turchia o un permesso individuale subordinato alla prova di un rilevante interesse pubblico.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto l’accordo CEE-Turchia, in particolare:
- l’articolo 2, che prevede l’istituzione progressiva di un’unione doganale;
- l’articolo 9, che vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità;
- l’articolo 14, che rinvia alle disposizioni del Trattato CEE in materia di servizi;
- l’articolo 15, in materia di trasporti, che rimette al Consiglio di associazione la definizione delle condizioni di estensione delle norme UE.
Richiama poi il protocollo addizionale, soprattutto:
- l’articolo 41, paragrafo 1, contenente la clausola di standstill;
- l’articolo 42, paragrafo 1, sui trasporti.
Infine, considera la decisione n. 1/95, in particolare gli articoli 5, 6 e 7 sulla libera circolazione delle merci e sulle eccezioni.
Sul piano interno, vengono descritti il GütbefG austriaco e l’accordo Austria-Turchia relativo al trasporto su strada, che prevedono autorizzazioni contingentate e permessi individuali per singoli trasporti.
Qualificazione della normativa: servizi di trasporto, non circolazione delle merci
Il punto centrale del ragionamento è la qualificazione della normativa contestata. La Corte osserva che, nell’associazione CEE-Turchia, libera circolazione delle merci, servizi e trasporti sono ambiti distinti e con livelli diversi di liberalizzazione. Per stabilire quale libertà sia in gioco, occorre guardare all’oggetto della normativa.
Nel caso concreto, la disciplina austriaca non riguarda una tassa o un onere imposto alle merci trasportate, ma l’accesso stesso al mercato del trasporto internazionale su strada mediante autorizzazione preventiva. Essa condiziona quindi la prestazione di servizi di trasporto, indipendentemente dalle merci trasportate. Per questo motivo, la decisione n. 1/95 sulla libera circolazione delle merci non è applicabile.
La Corte distingue espressamente questa fattispecie da quella decisa nella causa Istanbul Lojistik, in cui una tassa sui veicoli pesanti era stata considerata pertinente alla libera circolazione delle merci perché colpiva le merci trasportate al momento della frontiera.
Settore dei trasporti e assenza di una disciplina specifica UE-Turchia
La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 15 dell’accordo CEE-Turchia e dell’articolo 42, paragrafo 1, del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione può estendere alla Turchia le disposizioni UE in materia di trasporti, ma ciò è facoltativo. Poiché fino a quel momento non è stata adottata alcuna disciplina di estensione, nel settore dei servizi di trasporto non esiste una regolamentazione specifica che sostituisca quella nazionale o gli accordi bilaterali.
Ne consegue che, allo stato attuale, le condizioni di accesso dei trasportatori turchi al mercato dei trasporti degli Stati membri restano disciplinate dal diritto nazionale e dagli accordi bilaterali, come quello tra Austria e Turchia.
Clausola di standstill dell’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale
La Corte afferma che l’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale ha efficacia diretta e può essere invocato dinanzi ai giudici nazionali. Tale disposizione vieta agli Stati membri di introdurre nuove restrizioni alla libera prestazione dei servizi per i cittadini turchi rispetto alla situazione esistente al 1° gennaio 1995 per l’Austria.
La normativa austriaca di autorizzazione preventiva costituisce, in astratto, una restrizione alla libertà di prestazione di servizi, poiché subordina l’esercizio dell’attività dei trasportatori turchi al rilascio di un permesso o di un titolo contingentato. Tuttavia, la Corte precisa che spetta al giudice del rinvio stabilire se tale disciplina sia davvero "nuova" rispetto al quadro normativo vigente alla data rilevante. La Corte osserva che, dato l’esistenza pregressa del sistema di contingentamento nell’accordo Austria-Turchia, potrebbe non trattarsi di una restrizione nuova.
Discriminazione e trattamento dei trasportatori turchi
CX sosteneva anche una violazione dell’articolo 9 dell’accordo CEE-Turchia, invocando una discriminazione fondata sulla nazionalità. La Corte respinge sostanzialmente l’argomento: il regime non è riservato ai soli trasportatori turchi, poiché l’Austria ha concluso analoghi accordi di contingentamento con altri Stati terzi, mentre gli operatori stabiliti nell’Unione sono soggetti alla disciplina generale, inclusa la licenza comunitaria prevista dal regolamento n. 1072/2009.
La differenza di trattamento deriva dunque dalla diversa cornice normativa applicabile ai trasportatori stabiliti nell’Unione e a quelli stabiliti in Turchia o in altri Stati terzi, non da una discriminazione vietata fondata sulla nazionalità.
Decisione della Corte
La Corte conclude che l’accordo CEE-Turchia, il protocollo addizionale e la decisione n. 1/95 non ostano a una normativa nazionale come quella austriaca, che impone ai trasportatori turchi autorizzazioni contingentate o permessi individuali per rilevante interesse pubblico. La compatibilità della disciplina resta però subordinata alla verifica, rimessa al giudice nazionale, che essa non introduca nuove restrizioni alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale.
Principio affermato
Nel settore dei trasporti tra Unione e Turchia, in assenza di una disciplina specifica adottata dal Consiglio di associazione, gli Stati membri possono continuare ad applicare le proprie norme e gli accordi bilaterali, purché non introducano nuove restrizioni alla libera prestazione dei servizi rispetto alla situazione esistente alla data rilevante. Una normativa che subordini l’accesso dei trasportatori turchi al mercato nazionale a contingenti o a permessi individuali non ricade nella disciplina sulla libera circolazione delle merci, ma nel settore dei servizi di trasporto, e non viola di per sé l’accordo UE-Turchia.
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