Corte di giustizia, Sentenza C-154/17
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 luglio 2018. — SIA «E LATS» contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 311, paragrafo 1, punto 1 – Regime speciale dei beni d’occasione – Nozione di “beni d’occasione” – Beni contenenti metalli preziosi o pietre preziose rivenduti da un commerciante – Trasformazione di detti beni dopo la vendita – Recupero dei metalli preziosi o delle pietre preziose – Nozione di “metalli preziosi o pietre preziose”. — Causa C-154/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte è intervenuta sul regime speciale IVA del margine di utile applicabile ai beni d’occasione, chiarendo se gioielli e altri oggetti usati contenenti oro, argento o pietre preziose possano ancora essere trattati come "beni d’occasione" quando sono rivenduti per recuperare i metalli preziosi. Ha escluso tale qualificazione quando l’oggetto non è più idoneo alla sua funzione originaria e conserva solo il valore legato ai materiali preziosi. La valutazione deve basarsi su elementi oggettivi dell’operazione, da accertare dal giudice nazionale.
Interpretazione della nozione di "beni d’occasione" ai fini del regime del margine IVA per beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose rivenduti per recuperarne il contenuto materiale.
La questione giuridica
Se l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che rientrano nei "beni d’occasione" i beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose che il commerciante rivende principalmente per estrarre tali metalli o pietre; in caso affermativo, se per escludere il regime speciale rilevi la conoscenza del commerciante circa l’intenzione dell’acquirente di recuperare i metalli o le pietre, ovvero se contino solo le caratteristiche oggettive dell’operazione.
Principio di diritto
L’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la nozione di "beni d’occasione" non comprende beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose quando tali beni non sono più idonei a svolgere la loro funzionalità iniziale e conservano soltanto la funzionalità inerente ai metalli o alle pietre in essi incorporati; la verifica spetta al giudice nazionale sulla base di tutte le circostanze oggettive rilevanti del caso concreto, senza che rilevi, di regola, la mera intenzione soggettiva dell’acquirente o la conoscenza che ne abbia il venditore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 311, paragrafo 1, punto 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 311, paragrafo 1, punto 5, direttiva 2006/112/CE
- Considerando 51 direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 94/5/CE
- Sesta direttiva 77/388/CEE
Beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose e regime del margine IVA
La pronuncia nasce da un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema lettone) in una controversia tra SIA "E LATS" e l’amministrazione tributaria lettone. La questione riguarda l’applicabilità del regime speciale del margine di utile, previsto dalla direttiva IVA per i beni d’occasione, a beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose rivenduti essenzialmente per recuperarne il contenuto materiale.
Fatti e procedimento principale
SIA "E LATS", soggetto passivo IVA, concedeva prestiti a privati in cambio di pegni costituiti da beni contenenti oro, argento e talvolta pietre preziose, come gioielli, posate o materiali dentari. I pegni non riscattati venivano rivenduti ad altri soggetti passivi, classificati per tipo e purezza, e l’impresa applicava il regime del margine di utile, versando l’IVA solo sulla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.
A seguito di controllo, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che tali beni fossero rivenduti come scarti, e non come beni d’occasione, negando quindi l’accesso al regime speciale. Il ricorso di E LATS è stato respinto in primo grado; in cassazione il giudice lettone ha chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato soprattutto l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, che definisce i "beni d’occasione" come beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi da oggetti d’arte, antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri. È stato richiamato anche il considerando 51 della direttiva IVA, secondo cui il regime speciale per i beni d’occasione mira a evitare doppia imposizione e distorsioni della concorrenza. La Corte ha inoltre ricordato l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, quale espressione del sistema comune IVA.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose, rivenduti principalmente per estrarre tali materiali, possano essere qualificati come "beni d’occasione";
- se, per limitare l’applicazione del regime speciale, rilevi la conoscenza del venditore circa l’intenzione dell’acquirente di recuperare i metalli o le pietre, oppure se siano determinanti solo elementi oggettivi dell’operazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ha interpretato la disposizione seguendo il criterio letterale, contestuale e teleologico.
Sul piano letterale, ha rilevato che l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, esclude espressamente i "metalli preziosi o pietre preziose", ma non menziona gli oggetti che li contengono. Tuttavia, ciò non basta per includere automaticamente tali oggetti nei beni d’occasione.
Sul piano sistematico, la Corte ha osservato che il capo 4 della direttiva IVA disciplina regimi speciali derogatori rispetto al regime generale e va quindi interpretato restrittivamente. Nessuna norma del capo 4 offre elementi decisivi per qualificare gli oggetti contenenti metalli o pietre preziose.
Sul piano teleologico, la Corte ha chiarito che il regime del margine serve a evitare doppia imposizione nei casi in cui un bene usato resti nel medesimo ciclo economico. Al contrario, metalli preziosi e pietre preziose sono esclusi perché il loro valore dipende in misura preponderante dal valore intrinseco della materia e tali materiali conservano valore anche quando vengono recuperati e trasformati. Quando un oggetto non conserva una funzionalità diversa da quella del materiale che lo compone, esso non resta nel ciclo economico originario ma è destinato a un nuovo ciclo, sicché viene meno la logica del margine di utile.
Criterio decisivo e ruolo delle circostanze oggettive
La Corte ha precisato che, per stabilire se un bene rientri nei "beni d’occasione" oppure nei "metalli preziosi o pietre preziose", occorre considerare tutte le circostanze oggettive dell’operazione di rivendita. In linea generale, le nozioni IVA hanno carattere oggettivo e la volontà soggettiva delle parti non è rilevante, salvo casi eccezionali. Tra gli elementi oggettivi che il giudice nazionale può valutare sono stati indicati:
- la presentazione degli oggetti;
- il metodo di valutazione del loro valore;
- il metodo di fatturazione, ad esempio a peso o a pezzo;
- la contabilità e le fatture del soggetto passivo-rivenditore, se idonee a verificare le condizioni di applicazione del regime.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che la nozione di "beni d’occasione" non comprende beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose se tali beni non sono più idonei a soddisfare la loro funzionalità iniziale e hanno conservato solo la funzionalità inerente ai metalli o alle pietre contenuti. Spetta al giudice nazionale verificare tali circostanze alla luce di tutti gli elementi oggettivi del caso.
Principio affermato
Un bene usato contenente metalli preziosi o pietre preziose non beneficia del regime del margine di utile quando, di fatto, non è più destinato al reimpiego come oggetto dotato di una propria funzionalità, ma solo al recupero dei materiali preziosi che lo compongono; in tal caso, il bene non è un "bene d’occasione" ai sensi dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva IVA.
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