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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-718/21

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 19 October 2022. — Katarzyna Kaczorowska v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark MAESELLE – Earlier EU figurative mark MARCELLE – Relative ground for refusal – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-718/21

Giurisprudenza europea62021TJ0718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione del titolare del marchio anteriore MARCELLE contro la registrazione del segno MAESELLE. Ha ritenuto corretta la valutazione di identità dei prodotti cosmetici, di similarità dei servizi di vendita e della somiglianza complessiva dei segni, soprattutto sul piano fonetico. La presenza di una possibile percezione del termine MARCELLE come nome proprio da parte di una parte del pubblico non esclude il rischio di confusione, poiché per il resto del pubblico la comparazione concettuale è impossibile.

Marchio UE MAESELLE: confermata l'opposizione fondata sul marchio anteriore MARCELLE per rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

La questione giuridica

Se la domanda di registrazione del segno denominativo MAESELLE dovesse essere respinta per rischio di confusione con il marchio figurativo anteriore MARCELLE, tenendo conto dell'identità dei prodotti di classe 3, della similarità dei servizi di classe 35, del livello di attenzione del pubblico rilevante, della distintività del marchio anteriore e della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni.

Principio di diritto

Quando i prodotti di classe 3 sono identici e i servizi di classe 35 sono simili in misura media ai prodotti coperti da un marchio anteriore, il rischio di confusione può essere accertato anche se la comparazione concettuale è impossibile o neutra per una parte del pubblico: è sufficiente che i segni presentino una somiglianza visiva almeno media e una forte somiglianza fonetica, unita a una distintività normale del marchio anteriore. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che MAESELLE e MARCELLE generano un rischio di confusione per il pubblico rilevante e ha respinto il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE MAESELLE: opposizione fondata sul marchio anteriore MARCELLE

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione. Il Tribunale esamina la sussistenza di un rischio di confusione tra il segno richiesto MAESELLE e il marchio anteriore MARCELLE, nel settore dei cosmetici e dei servizi di commercio al dettaglio e all’ingrosso.

Fatti e procedimento amministrativo

Katarzyna Kaczorowska aveva chiesto la registrazione del marchio UE denominativo MAESELLE per numerosi prodotti di classe 3, relativi principalmente a cosmetici e preparazioni per la cura dei capelli, nonché per servizi di classe 35 consistenti nel dettaglio e all’ingrosso di cosmetici. Groupe Marcelle Inc. aveva proposto opposizione sulla base di un marchio UE figurativo anteriore MARCELLE, registrato per "Skincare preparations and cosmetics" in classe 3, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

L’opposizione era stata accolta dalla Divisione di opposizione e, successivamente, la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto della domanda, rilevando in particolare:

  • identità tra tutti i prodotti di classe 3;
  • similarità media tra i servizi di classe 35 e i prodotti coperti dal marchio anteriore;
  • somiglianza visiva media tra i segni;
  • forte somiglianza fonetica;
  • assenza di comparazione concettuale per il pubblico germanofono rilevante;
  • distintività normale del marchio anteriore.

Normativa rilevante e criteri giuridici

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio non può essere registrato se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto.

Vengono ribaditi i principi consolidati secondo cui:

  • il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi;
  • l’esistenza del rischio presuppone sia la somiglianza dei segni sia quella dei prodotti o servizi;
  • il pubblico rilevante è composto dal consumatore medio, ragionevolmente informato, attento e avveduto, con un livello di attenzione variabile a seconda della categoria merceologica;
  • basta che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione per impedire la registrazione del marchio UE.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

Il Tribunale conferma che, per i prodotti di classe 3 e per i servizi di vendita al dettaglio in classe 35, il pubblico rilevante è il grande pubblico; per i servizi di vendita all’ingrosso, invece, si tratta di operatori professionali. Con riguardo ai cosmetici e ai prodotti analoghi, il livello di attenzione del consumatore medio è considerato normalmente medio, anche se tali prodotti sono destinati al corpo e possono incidere sull’aspetto estetico.

Il ricorrente sosteneva che i cosmetici richiedessero un’attenzione superiore alla media; il Tribunale respinge l’argomento richiamando la giurisprudenza secondo cui si tratta in linea generale di beni di consumo quotidiano, non medicinali, acquistati da consumatori medi con attenzione ordinaria.

Confronto dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale rileva che la Commissione di ricorso aveva correttamente affermato:

  • l’identità di tutti i prodotti di classe 3 rispetto a quelli del marchio anteriore;
  • una similarità media dei servizi di classe 35 rispetto ai prodotti coperti dal marchio anteriore.

L’argomento della ricorrente, secondo cui i servizi non sarebbero simili, è ritenuto generico e non idoneo a infirmare la valutazione amministrativa.

Distintività del marchio anteriore

La ricorrente sosteneva che il termine "Marcelle" fosse un nome proprio francese molto diffuso e quindi scarsamente distintivo nel settore cosmetico, poiché frequentemente utilizzato per evocare l’idea di qualità francese. Il Tribunale respinge tale tesi: in assenza di elementi probatori idonei, il termine MARCELLE non ha significato rispetto ai prodotti in questione e conserva un carattere distintivo normale, cioè medio.

Quanto all’argomento secondo cui esisterebbero numerosi marchi dell’Unione contenenti "marcelle", "ma" o "elle", il Tribunale osserva che la mera elencazione di marchi anteriori non prova una reale coesistenza sul mercato né, soprattutto, l’assenza di rischio di confusione; non può quindi essere dedotta una riduzione della distintività del marchio anteriore.

Confronto visivo dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso: i segni coincidono nelle sequenze iniziale "ma" e finale "elle", con differenze limitate alle lettere centrali. La stilizzazione del marchio anteriore è minima, perfettamente leggibile e priva di elementi fantasiosi o particolarmente caratterizzanti, sicché non altera l’impressione complessiva.

Il Tribunale ribadisce che, nella comparazione tra un marchio figurativo contenente elementi verbali e un marchio denominativo, la presenza di un numero significativo di lettere identiche nella stessa posizione può fondare una somiglianza visiva, soprattutto se la stylizzazione è modesta.

Confronto fonetico dei segni

La comparazione fonetica è decisiva. Il Tribunale evidenzia che i segni coincidono nella pronuncia delle parti comuni "ma" e "elle" e divergono solo in alcune lettere centrali, differenze giudicate minime e difficilmente percepibili. Inoltre, il consumatore tende a prestare maggiore attenzione all’inizio del segno, che qui è identico nelle prime due lettere.

Ne deriva che la Commissione di ricorso ha correttamente qualificato i segni come "highly similar" sotto il profilo fonetico.

Confronto concettuale

La Commissione di ricorso aveva escluso la comparazione concettuale, ritenendo che né MARCELLE né MAESELLE evocassero un concetto per il pubblico germanofono. Il Tribunale precisa che "Marcelle" è effettivamente un nome proprio francese e che una parte del pubblico potrebbe percepirlo come tale; tuttavia:

  • per una parte non trascurabile del pubblico germanofono, il termine non sarà riconosciuto come nome proprio;
  • per tale parte del pubblico, entrambi i segni restano privi di significato e la comparazione concettuale è impossibile;
  • per la parte che percepisce "Marcelle" come nome proprio, la comparazione concettuale può risultare neutra o dissimile, ma ciò non basta a neutralizzare le somiglianze visiva e fonetica.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, se uno dei segni ha significato e l’altro no, o se nessuno dei due ha significato, il confronto concettuale è rispettivamente dissimile o impossibile.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che:

  • i prodotti di classe 3 sono identici;
  • i servizi di classe 35 sono simili in misura media;
  • i segni sono visivamente simili in misura media;
  • i segni sono fortemente simili sul piano fonetico;
  • la comparazione concettuale è assente o non idonea a compensare le altre somiglianze;
  • la distintività del marchio anteriore è normale.

Perciò, il pubblico rilevante può ritenere che i prodotti e i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il Tribunale conclude quindi che la Commissione di ricorso aveva correttamente ravvisato un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Dispositivo

Il ricorso è integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente è condannata alle spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionesettore cosmeticiservizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso

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