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Ordinanza

Ordinanza n. 251/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento di revoca -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, notificati in data 2 febbraio 2025; -di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuti e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi;

Giustizia amministrativa202600393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca del nulla osta e del visto d'ingresso, notificati il 2 febbraio 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti di revoca del nulla osta e del visto d'ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emerge che contestava la revoca nonostante un'asseverazione rilasciata da un professionista ai sensi dell'art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998, richiamando altresì il principio di proporzionalità e la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in attesa di occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del medesimo decreto. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità della revoca in ragione della mancata allegazione della documentazione prescritta nell'istanza di nulla osta.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, allo stato della sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non fosse assistito da fumus boni iuris. Ha rilevato che il sopravvenuto accertamento della mancata allegazione della documentazione prescritta all'istanza di nulla osta comporta la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso. Nel caso concreto, l'istanza del 18 marzo 2024 risultava priva della documentazione inderogabilmente richiesta dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. L'asseverazione ex art. 24-bis, oltre a essere stata prodotta tardivamente, non era idonea a sanare le ulteriori e plurime carenze documentali. Sono stati ritenuti privi di pregio anche il richiamo alla proporzionalità e quello al permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché quest'ultimo presuppone una previa assunzione valida, mancante nella fattispecie. Il periculum in mora non è stato espressamente esaminato, essendo sufficiente il difetto di fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha respinto la domanda di sospensione dopo una sommaria valutazione negativa del fumus boni iuris.

  • art. 42, comma 2, d.lgs. 21 giugno 2022, n. 73, convertito in l. n. 122/2022

    Richiamato insieme alle disposizioni del testo unico sull'immigrazione quale base della revoca del nulla osta e del visto in caso di mancata allegazione della documentazione prescritta.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    La mancata produzione della documentazione inderogabilmente richiesta per l'istanza di nulla osta giustifica la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso.

  • artt. 22 e 24, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 268

    Richiamati dal giudice, nel combinato disposto con l'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 73/2022, per fondare la conseguenza revocatoria della mancata allegazione documentale.

  • art. 24-bis, d.lgs. n. 286/1998

    L'asseverazione del professionista, se tardiva e comunque non idonea a comprovare tutti i requisiti documentali richiesti, non sana le ulteriori carenze dell'istanza.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno in attesa di occupazione presuppone una previa assunzione valida; in sua assenza l'istituto non è invocabile.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, anche a una sommaria delibazione, le censure non appaiono assistite da fumus boni iuris; non è necessario procedere a un autonomo esame del periculum in mora.
  • La mancata allegazione della documentazione inderogabilmente prescritta per l'istanza di nulla osta all'ingresso e al lavoro subordinato può comportare la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso, ove tale conseguenza sia prevista dalla disciplina applicabile.
  • Un'asseverazione prodotta tardivamente e comunque non idonea a comprovare la totalità della documentazione richiesta non sana le ulteriori e plurime carenze documentali dell'istanza.
  • Il permesso di soggiorno in attesa di occupazione presuppone una previa assunzione valida; in mancanza di tale presupposto, il richiamo all'istituto non può impedire la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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