Cassazione Penale, Sentenza n. 35392/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto che ha rideterminato la durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; dedotte violazioni dell'art. 4 lett. b) e dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6/9/2011 n. 159 e carente/erronea motivazione. Il ricorrente contestava che la pericolosità sociale non fosse stata provata specificamente: le pendenze sarebbero risalenti nel tempo, l'unica contestazione pendente riguardava armi con intercettazioni prive di precisa collocazione temporale e senza rinvenimento delle armi; i furti erano stati prosciolti per mancanza di condizione di procedibilità; la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato il concetto di abitualità e avrebbe presunto che il ricorrente vivesse di proventi illeciti basandosi su un'indicazione patrimoniale non specifica, senza considerare redditi leciti non contrattualizzati e aiuti familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità sociale alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019): era stata dimostrata l'abitualità delinquenziale mediante un quadro di fatti omogenei e continuativi, ricavabile sia da condanne passate in giudicato sia da procedimenti pendenti; il requisito di attualità era supportato dalla recente misura cautelare e dalla persistenza della condotta; il requisito che i proventi illeciti costituissero una fonte di reddito è risultato sorretto dalle indagini patrimoniali sugli anni 2017-2021 che evidenziavano redditi leciti insufficienti. I rilievi della difesa sono stati ritenuti generici e non hanno fornito una confutazione concreta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
Applicato nel suo complesso: art. 1 lett. b) e c) richiamati per la nozione di pericolosità generica; art. 4 lett. b) e art. 14 comma 2-ter richiamati nel motivo di impugnazione. La Corte ha confermato che, per l'applicazione della misura, devono sussistere abitualità nel delinquere, profitti derivanti dall'attività illecita e rilevanza di tali profitti quale fonte di reddito
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Impone al giudice d'appello l'obbligo di motivare il decreto; la Corte ha richiamato tale requisito per valutare la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla nozione di vizio di motivazione; la Corte ha distinto tra mera censura motivazionale e violazione di legge rilevante in cassazione
Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019
Indica il triplice requisito per l'applicazione della misura basata sulla pericolosità generica: delitti commessi abitualmente, che abbiano generato profitti e che costituiscano una fonte significativa di reddito. La Corte ha applicato tali criteri nel confermare la decisione di merito
Sentenza Corte EDU De Tommaso c. Italia (23/02/2017)
Richiamata come parametro giurisprudenziale sovranazionale che esige una valutazione oggettiva delle prove e segni specifici esteriori per giustificare misure di prevenzione; la Corte di Cassazione ha valutato positivamente l'analisi di merito alla luce di tale principio
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata ai fini della statuizione sulle ammende: ha consentito alla Corte di disporre l'obbligo pecuniario inflitto per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Per applicare una misura di prevenzione basata sulla pericolosità generica il giudice deve motivare concretamente tre elementi: abitualità delinquenziale (ripetute occasioni di accertamento penale), effettiva produzione di profitti illeciti e rilevanza di tali profitti quale fonte di reddito
- La prova può fondarsi sia su condanne definitive sia su elementi emergenti da procedimenti penali pendenti, purché rivelino una continuità e omogeneità di condotte
- La valutazione della motivazione del giudice di merito in Cassazione è limitata: il ricorso è ammissibile in cassazione solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente; censure generiche non sono sufficienti
- Intercettazioni o indizi privi di precisa collocazione temporale o elementi meramente indiziari non sono automaticamente decisivi, ma possono concorrere al quadro probatorio se inseriti in un contesto di fatti ripetuti e coerenti
- Per contestare con efficacia una misura preventiva il resistente deve fornire elementi documentali concreti che dimostrino: interruzione temporale delle condotte, redditi leciti sufficienti e continuativi, prova della collocazione temporale degli eventi contestati e la mancanza di continuità dell'attività delittuosa
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda se la corte riscontra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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