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Sentenza

Sentenza n. 1322/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Moncalieri, prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso e, in particolare, del parere della Commissione Igienico Edilizia del-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativo a locali interrati, una voliera/serra e terrazzamenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di sanatoria edilizia, deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge n. 765/1967 e del regolamento edilizio comunale del 1934, nonché travisamento e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che i manufatti sarebbero stati realizzati anteriormente al 1967, fuori dal centro abitato e quindi senza necessità di titolo edilizio, e che l'istanza riguarderebbe soprattutto interventi manutentivi su opere originariamente legittime. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 36 e degli artt. 3 e 6 d.P.R. 380/2001, del d.m. 2 marzo 2018, delle norme tecniche del PRG comunale e del PAI, sostenendo la doppia conformità delle opere e la loro riconducibilità alla manutenzione ordinaria, alla demolizione senza ricostruzione o all'edilizia libera. In memoria il ricorrente ha inoltre sostenuto, per la prima volta, che i limiti edificatori dell'art. 9, comma 2, delle N.T.A. del PAI non sarebbero applicabili alla propria area classificata IIIb3.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato l'eccezione comunale di inammissibilità fondata sul mancato esame dell'autorizzazione paesaggistica, rilevando che il diniego era motivato esclusivamente da ragioni urbanistico-edilizie e non dall'assenza di compatibilità paesaggistica. Ha invece dichiarato inammissibile, perché nuova e proposta soltanto con memoria non notificata, la censura relativa all'inapplicabilità dei limiti edificatori del PAI all'area del ricorrente: tale questione avrebbe dovuto essere dedotta nel ricorso introduttivo, con motivi aggiunti o almeno con memoria notificata, non potendo la memoria ampliare il thema decidendum. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il ricorrente non ha fornito prova sufficiente della data di realizzazione e della corrispondenza tra i manufatti attuali e quelli eventualmente assentiti dai titoli edilizi risalenti. I titoli prodotti erano generici e privi di planimetrie o elaborati idonei a dimostrare la legittima consistenza originaria; inoltre, le opere attuali presentavano caratteristiche costruttive, dimensionali e funzionali significativamente diverse. Il secondo motivo è stato parimenti respinto. I locali interrati, non provati come derivanti da modifiche di preesistenti spazi legittimi, sono stati qualificati come nuove costruzioni. La voliera, per dimensioni, parte in muratura, impianto idraulico e lavandino, non rientrava nell'edilizia libera prevista per ricoveri pertinenziali e di limitate dimensioni. I terrazzamenti, caratterizzati da muri, terrapieni, livellamenti e scale su un'area di circa 100-150 mq, non erano meri movimenti di terra pertinenti all'attività agricola, non essendo stata provata una concreta attività agricola, ma determinavano una significativa alterazione del territorio e richiedevano un permesso di costruire. Le loro caratteristiche escludevano inoltre che fossero interventi diretti soltanto a mitigare la vulnerabilità degli edifici o a tutelare la pubblica incolumità ai sensi del PAI. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, in aggiunta a quelle già liquidate per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L'accertamento di conformità richiede la prova della doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia rilevante; il privato deve dimostrare i presupposti della sanatoria.

  • art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001

    La realizzazione ex novo dei locali interrati, non provati come derivanti da modifiche di spazi preesistenti legittimi, è stata qualificata come nuova costruzione.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

    L'edilizia libera comprende soltanto interventi pertinenziali e accessori, di dimensioni limitate e privi di significativa alterazione permanente dello stato dei luoghi.

  • d.m. 2 marzo 2018, n. 47 del glossario dell'edilizia libera

    installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione

    La voce del glossario non consente di qualificare come edilizia libera una struttura di dimensioni rilevanti, in parte muraria e dotata di impianti.

  • art. 9, comma 2, N.T.A. del PAI

    interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità

    La disposizione non legittima terrazzamenti e opere di sistemazione esterna che non siano specificamente funzionali alla mitigazione della vulnerabilità o alla tutela della pubblica incolumità.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio una possibile questione di inammissibilità e di sottoporla al contraddittorio delle parti.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le memorie conclusive servono a illustrare le domande e i motivi già ritualmente proposti e non possono introdurre nuove censure.

Massime di principio

  • Nell'accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 grava sul privato l'onere di provare la data di realizzazione delle opere e la loro doppia conformità; quando l'intervento insiste su un immobile preesistente, deve essere provata anche la legittimità della consistenza originaria dell'immobile.
  • Titoli edilizi risalenti, generici e privi di planimetrie o elaborati progettuali non sono sufficienti a dimostrare che i manufatti attuali coincidano con quelli originariamente assentiti, soprattutto quando emergano differenze significative nelle caratteristiche costruttive, dimensionali e funzionali.
  • Rientrano nell'edilizia libera soltanto le voliere e i ricoveri per animali pertinenziali, accessori, di dimensioni limitate e inidonei a determinare una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi; una struttura di dimensioni rilevanti, parzialmente muraria e dotata di impianti non può essere ricondotta a tale regime.
  • Terrazzamenti realizzati mediante muri di contenimento, terrapieni, livellamenti e scale, quando determinano una significativa alterazione dell'assetto del territorio e non risultano funzionali a una comprovata attività agricola, costituiscono nuova costruzione e necessitano di permesso di costruire.
  • Nel processo amministrativo una censura nuova, introdotta per la prima volta con memoria non notificata, è inammissibile anche se formalmente collegata a un motivo già dedotto quando modifica sostanzialmente la questione controversa; la memoria può solo illustrare i motivi già proposti e non ampliare il thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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