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Sentenza

Sentenza n. 682/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari di tutti gli atti relativi alla Procedura selettiva per l’eventuale assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di n 2 risorse nel ruolo di Artista del Coro Soprano indetta con Determinazione del Presidente Fondazione Teatro Lirico di Cagliari n 34 del 09 04 2025 ed in particolare: del verbale della seduta del 30 09 2025, nella parte in cui all’esito della prima prova la ricorrente non è stata dichiarata idonea; del medesimo verbale del 30 09 2025, nella parte in cui la Commissione esaminatrice all’esito della seconda prova ha redatto la graduatoria finale ed ha dichiarato vincitrici le candidate Virginia Zucca e Piccardi Maria Grazia; del medesimo verbale del 30 09 2025, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha determinato i criteri di valutazione successivamente alla presa d’atto del vaglio preliminare delle candidature, nella parte in cui ha omesso di definire i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove e nella parte in cui ha violato le modalità di votazione auto imposte; dell’atto, ad oggi non conosciuto, con il quale è stata approvata la graduatoria finale e sono state nominate le vincitrici; degli eventuali atti di nomina, ad oggi non conosciuti ove e per quanto possa occorrere della Determinazioni del Sovrintendente nn. 118 del 2025, 119 del 2025 e 145 del 2025 di nomina della Commissione esaminatrice e di ogni altro atto anche istruttorio della procedura di concorso comprensivi del verbale del vaglio preliminare del 1.07. 2025 e dell’integrazione del 04,09.2025 nonché di ogni altro atto presupposto connesso e o consequenziale ivi compreso ove occorra il bando di concorso indetto con Determinazione del Presidente n 34 del 09 04 2025 e degli eventuali contratti di lavoro ove stipulati.

Giustizia amministrativa202600307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva per l’assunzione di due artisti del coro soprano, inclusi il verbale della prima prova, la graduatoria finale, la nomina della commissione e gli eventuali atti di nomina delle vincitrici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già proponente di un ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale, ha contestato la procedura selettiva per titoli ed esami indetta dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Ha dedotto: violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di imparzialità e trasparenza e dell’art. 12 d.P.R. 487/1994, assumendo che la commissione avesse predeterminato i criteri di valutazione dopo avere conosciuto i nominativi delle candidate; violazione del bando e difetto di istruttoria, poiché non sarebbero stati definiti criteri per la valutazione dei titoli, con conseguente trasformazione della procedura in una selezione per soli esami; violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e violazione dell’autovincolo, per la mancata predisposizione di una griglia analitica, per l’insufficienza del punteggio numerico e per la mancata comunicazione dei voti individuali dei commissari; manifesta irragionevolezza e travisamento, in ragione della asserita incompatibilità tra il curriculum di eccellenza della candidata e il punteggio conseguito; violazione dell’art. 9 d.P.R. 487/1994, per la mancanza di istruttoria e motivazione circa la competenza specifica dei componenti della commissione nel settore del canto lirico.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., rigettando integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato in fatto: dal verbale risultava che la commissione aveva dapprima esaminato la documentazione e definito i criteri generali e le modalità delle prove, conoscendo i nominativi delle candidate solo al termine della riunione. Tale attestazione, in quanto contenuta nel verbale delle operazioni concorsuali, è assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, non proposta dalla ricorrente. Il secondo motivo è stato respinto perché la struttura della procedura, con due prove pratiche eliminatorie preliminari e valutazione dei titoli ai fini della graduatoria finale soltanto per le candidate che avessero superato entrambe le prove, non snatura il concorso per titoli ed esami. La ricorrente ha conseguito 8 punti nella prima prova, inferiori alla soglia minima di 16 punti su 30, e non ha quindi potuto proseguire né ottenere una valutazione utile dei titoli. Il terzo motivo è stato respinto poiché il bando prevedeva il voto numerico dei commissari e la soglia complessiva di 16 punti su 30, senza imporre una griglia analitica. In relazione alla prova pratica, il giudice ha ritenuto non necessaria una corrispondenza analitica tra punteggio e singoli profili valutativi. La previsione contenuta nel verbale, secondo cui ciascun commissario avrebbe potuto attribuire un voto da 0 a 6 per consentire il raggiungimento del massimo di 30 punti, non imponeva la comunicazione dei singoli voti: il giudizio esterno resta collegiale e i giudizi individuali sono assorbiti nella decisione finale della commissione. Il quarto motivo è stato respinto perché, non avendo superato la prima prova eliminatoria, la ricorrente non aveva titolo a far valere il proprio curriculum ai fini della graduatoria finale. Il quinto motivo, ritenuto generico, è stato respinto poiché l’atto di nomina documentava la competenza dei componenti: il presidente era il sovrintendente, gli altri componenti comprendevano maestri del coro con esperienza presso istituzioni liriche di rilievo e membri interni specificamente riferibili alle figure professionali oggetto della selezione, tra cui una soprano del coro della Fondazione. Non era pertanto necessaria un’ulteriore motivazione o istruttoria sulla competenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti, in favore della Fondazione.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione sono stati richiamati dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una loro violazione nella concreta procedura.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    La censura fondata sulla preventiva determinazione dei criteri è stata respinta perché il verbale attestava che i criteri erano stati definiti prima della conoscenza dei nominativi delle candidate.

  • art. 9 d.P.R. 487/1994

    La contestazione relativa alla competenza della commissione è stata respinta in ragione della composizione risultante dall’atto di nomina, ritenuta coerente con le professionalità richieste.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo sufficiente, per la prova pratica disciplinata dal bando, l’attribuzione del punteggio numerico collegiale e non necessaria una griglia analitica.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, in occasione della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 2700 c.c.

    I verbali delle operazioni concorsuali fanno fede fino a querela di falso quanto alle attività documentate; in assenza di querela, non sono ammissibili contestazioni del loro contenuto attestativo.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, la contestazione secondo cui i criteri di valutazione sarebbero stati predisposti dopo la conoscenza dei candidati non può prevalere sulla specifica attestazione contraria contenuta nel verbale della commissione, se non mediante querela di falso quando si contesti il contenuto attestativo del verbale.
  • Una procedura per titoli ed esami non è illegittimamente trasformata in una procedura per soli esami quando il bando prevede prove preliminari eliminatorie e stabilisce che i titoli concorrano alla graduatoria finale soltanto per i candidati che abbiano superato le prove con la soglia prescritta.
  • Per le prove pratiche o attitudinali, il bando può legittimamente prevedere una valutazione mediante punteggio numerico senza imporre una griglia analitica, quando la natura della prova non consenta o non richieda una scomposizione in indicatori predeterminati.
  • Il giudizio dei singoli commissari costituisce una fase interna e propedeutica alla decisione collegiale; salvo diversa e specifica previsione vincolante del bando, non è necessario rendere conoscibili ai candidati i voti individuali, essendo rilevante il punteggio collegiale finale.
  • Il mancato superamento di una prova eliminatoria rende irrilevante, ai fini della graduatoria finale, la valutazione dei titoli e l’eventuale eccellenza del curriculum del candidato.
  • La competenza specifica dei componenti di una commissione concorsuale può risultare dalla composizione e dall’atto di nomina; non è necessaria un’ulteriore motivazione istruttoria quando tali elementi rendano evidente la professionalità richiesta per la selezione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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