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Sentenza

Sentenza n. 6402/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202400706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione a demolire ulteriori opere abusive realizzate presso un immobile sito in area vincolata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania, Salerno, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione. In primo grado e in appello ha sostenuto, anzitutto, che le opere contestate non sarebbero state soggette a permesso di costruire, ma a mera SCIA, con conseguente inapplicabilità dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha inoltre dedotto che l’ordinanza non avrebbe individuato con sufficiente precisione gli interventi abusivi, non li avrebbe distinti dalle opere preesistenti e autorizzate e si sarebbe limitata a recepire gli esiti del sopralluogo, senza adeguata istruttoria e motivazione. Sono stati denunciati error in iudicando, omessa motivazione, violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione degli artt. 3, comma 1, lett. b), e 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e del presupposto, illogicità, arbitrarietà, perplessità, erroneità e sviamento. Con il secondo motivo l’appellante ha riproposto la tesi secondo cui gli interventi sarebbero risalenti, anteriori al febbraio 2011, e dunque non potrebbe sussistere un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione. Il Consiglio di Stato, con precedente sentenza non definitiva, aveva già respinto il secondo motivo e disposto istruttoria sul primo, ordinando al Comune di depositare una relazione sulla consistenza delle opere, sul titolo edilizio necessario e sulla distinzione rispetto agli abusi preesistenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Quanto al primo motivo, la relazione del tecnico comunale relativa al sopralluogo del 26 maggio 2017, acquisita tramite istruttoria, ha individuato specificamente quattro ulteriori opere abusive, distinte da quelle già sanzionate: l’ampliamento e la trasformazione di locali interni con modifica della scala; la realizzazione di una tettoia in lamiera su un pergolato; la creazione di locali sotto la tettoia; la pavimentazione di un giardino agricolo con realizzazione di un terrazzo, di un pergolato e di un forno in muratura. La documentazione fotografica ha confermato la consistenza degli interventi. Le opere sono state ritenute ulteriori rispetto a quelle oggetto della precedente ordinanza, relativa agli abusi per i quali erano stati respinti i condoni edilizi, e risultano assoggettate a permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. È stata quindi esclusa la dedotta genericità dell’ordinanza e ritenuta adeguata la ricostruzione istruttoria della consistenza e della distinzione degli abusi. Quanto al secondo motivo, già respinto con la sentenza non definitiva, il Collegio ha confermato che la risalenza degli interventi non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione; il precedente richiamo all’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale è stato disatteso anche in ragione del principio secondo cui, per gli abusi edilizi, l’interesse pubblico alla rimozione è in re ipsa e l’obbligo motivazionale è soddisfatto dal richiamo alla natura abusiva dell’intervento. Le note difensive depositate tardivamente sono state stralciate perché depositate in violazione dei termini dell’art. 73, comma 3, c.p.a., senza giustificazione ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a. Non vi è stata pronuncia sulle spese poiché il Comune non si è costituito in appello.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La demolizione è applicabile alle opere abusive soggette a permesso di costruire; nel caso concreto le opere accertate sono state ritenute assoggettate a permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    Richiamato dall’appellante per sostenere la diversa qualificazione edilizia degli interventi; la censura è stata ritenuta infondata alla luce della consistenza delle opere accertate.

  • art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001

    Richiamato dall’appellante in relazione alla tesi della sottoposizione degli interventi a SCIA; la tesi non è stata accolta.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza è stata ritenuta sufficientemente motivata e istruita, poiché individuava le opere abusive e risultava coerente con il sopralluogo e con la documentazione fotografica.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata, non ravvisandosi l’omesso esame denunciato dall’appellante.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il termine per il deposito delle memorie è stato ritenuto violato dalle note difensive depositate nell’istanza di passaggio in decisione; tali note sono state stralciate.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    L’assenza di una giustificazione della tardività ha impedito di ritenere ammissibili le note depositate oltre il termine.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Richiamato per descrivere il diverso giudizio relativo all’accertamento dell’inottemperanza e all’irrogazione della sanzione pecuniaria; tale giudizio non è stato ritenuto consequenziale rispetto alla presente controversia.

  • Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017

    Il richiamo all’abusività dell’intervento è sufficiente, in via generale, a motivare l’ordine di demolizione, poiché l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso edilizio è in re ipsa.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione può essere legittimamente adottato quando l’amministrazione individui in modo concreto e verificabile le opere abusive, distinguendole dagli interventi preesistenti o autorizzati e indicando, almeno in termini essenziali, il titolo edilizio necessario per la loro realizzazione.
  • La motivazione dell’ordine di demolizione di un abuso edilizio non deve dimostrare uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata: l’interesse alla rimozione dell’abuso è in re ipsa e il richiamo alla natura abusiva dell’intervento è sufficiente a integrare la motivazione minima richiesta.
  • La risalenza dell’abuso edilizio non rende di per sé illegittimo l’ordine di demolizione e non determina la necessità di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, anche quando l’intervento sia stato realizzato diversi anni prima.
  • Quando l’ordinanza di demolizione si fonda sugli esiti di un sopralluogo, la relazione tecnica e la documentazione fotografica possono dimostrare la consistenza, l’autonomia e la riferibilità delle opere contestate, purché consentano di distinguerle dagli abusi già sanzionati e dalle opere autorizzate.
  • Le memorie o note difensive depositate oltre i termini processuali possono essere stralciate quando abbiano sostanza di memoria e la parte non dimostri una giustificazione della tardività ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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