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Ordinanza

Ordinanza n. 1903/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio favorevole alla parte privata e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. La parte appellata si è costituita e ha proposto ricorso incidentale. Nel corso della camera di consiglio ha assunto l’impegno a non proporre un giudizio risarcitorio fino alla definizione nel merito della controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito. La misura è stata ritenuta adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari dell’Università, mediante contemperamento degli opposti interessi e anche in considerazione dell’impegno della parte appellata a non promuovere, nelle more, il giudizio risarcitorio. L’ordinanza non anticipa la decisione sulla fondatezza dell’appello né dispone una definitiva riforma della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda incidentale dell’appellante di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nel contesto cautelare, di adottare una misura finalizzata alla sollecita fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto l’istanza è stata accolta ai soli fini della rapida trattazione del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente salvaguardate attraverso una rapida definizione della controversia, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell’impugnazione.
  • Nella ponderazione cautelare possono assumere rilievo gli impegni processuali della parte appellata idonei a neutralizzare o ridurre il pregiudizio prospettato dall’appellante, come l’impegno a non proporre un’azione risarcitoria fino alla decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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