Sentenza del 12/10/2020 n. 2944 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento emesso in autotutela - Discrezionalità dell'Amministrazione - Assenza di nuovi elementi - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'avviso di accertamento era stato emesso in sostituzione di un precedente atto annullato; il ricorrente contestava la legittimità del nuovo avviso sostenendo che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, l'amministrazione poteva riesercitare il potere solo in presenza di sopravvenuti "nuovi elementi". Il giudizio si è concentrato sulla natura dell'atto sostitutivo, sulla portata del potere di autotutela e sull'eventuale necessità di nuovi elementi rispetto a quelli già in possesso dell'Ufficio (es. mancata attualizzazione dello stato dell'immobile rispetto alla concessione edilizia).
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento sostitutivo: esso non è una mera integrazione dell'atto annullato ma l'esercizio dell'ordinario potere di accertamento e del generale potere di autotutela. L'emissione dell'atto in autotutela non gode di un margine discrezionale tali da richiedere per forza "nuovi" elementi; può fondarsi anche su una diversa o più approfondita valutazione di elementi già in possesso dell'Ufficio (ad esempio la mancata attualizzazione dello stato dell'immobile rispetto alla concessione edilizia). Di conseguenza il ricorso del contribuente è respinto e l'avviso sostitutivo è dichiarato legittimo.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 43, comma 3 (richiamato nel senso che l'Amministrazione non dovrebbe procedere se non vi sono sopravvenuti nuovi elementi)
La Corte interpreta la norma nel senso che, pur essendo previsto il requisito dei "nuovi elementi" per alcuni tipi di riesame, l'esercizio del potere di accertamento in sostituzione di un atto annullato non necessita necessariamente di elementi sopravvenuti: è sufficiente una diversa o più approfondita valutazione degli elementi già in possesso dell'Ufficio. L'autotutela amministrativa non gode qui di un ampio margine discrezionale che impedisca il riesercizio del potere.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento emesso in sostituzione di uno annullato non è automaticamente illegittimo: si configura come nuovo esercizio del potere di accertamento e può essere fondato su una rivalutazione degli stessi elementi già noti all'Ufficio.
- L'Amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela in materia di accertamento tributario, non può essere bloccata dalla richiesta di "nuovi elementi" in senso stretto: non è necessario che emergano fatti sopravvenuti se l'Ufficio riconsidera e approfondisce i dati già in suo possesso.
- Per il contribuente le censure fondate sull'assenza di nuovi elementi hanno scarso effetto se l'Amministrazione dimostra che la nuova valutazione riguarda fatti o circostanze (es. stato dell'immobile rispetto alla concessione edilizia) che già erano nel fascicolo ma sono stati ora reinterpretati o meglio accertati.
- In situazioni analoghe, il ricorso contro l'avviso sostitutivo può avere successo quando si prova l'arbitrarietà, la carenza di motivazione o l'assenza di qualsiasi elemento concreto che giustifichi la decisione: non basta lamentare solo l'assenza di "nuovi" elementi.
- Prassi consigliata per il contribuente: verificare e documentare lo stato di fatto (p.es. titoli edilizi, aggiornamenti catastali) e contestare specificamente eventuali errori fattuali o la mancanza di idonea motivazione nell'atto di accertamento.
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