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Sentenza

Sentenza del 12/10/2020 n. 65 - Comm. Trib. II grado di Trento

Imposta sul reddito delle società - Sottofatturazione di operazioni di vendita - Rettifica del corrispettivo di cessioni immobiliari - Valore desunto dallo stato patrimoniale della società - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la rettifica, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del corrispettivo dichiarato a fini fiscali per cessioni immobiliari effettuate dalla società. L'ente impositore ha ritenuto che il valore reale delle cessioni fosse superiore a quello dichiarato e ha operato una sottofatturazione, determinando maggiori imposte. La questione giuridica verteva sull'ammissibilità di desumere il "corrispettivo di valore superiore" da un documento contabile interno della società, specificamente dallo stato patrimoniale redatto ai sensi dell'art. 2424 c.c., alla luce dell'art. 15 del d.l. n. 41/1995 e del criterio di valutazione del d.P.R. n. 131/1986.

La decisione

I giudici hanno ritenuto ammissibile l'utilizzo dello stato patrimoniale come "atto o documento" idoneo a dimostrare che il corrispettivo reale fosse superiore a quello dichiarato. Pertanto la rettifica del corrispettivo dichiarato dalla società è stata considerata legittima: lo stato patrimoniale, in quanto documento disciplinato dall'art. 2424 c.c. e redatto per fornire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, può essere utilizzato dall'Amministrazione per dimostrare l'effettiva entità del corrispettivo e giustificare la rettifica fiscale ai sensi dell'art. 15 d.l. n. 41/1995, salva prova contraria fornita dal contribuente.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. n. 41/1995

    "da un atto o un documento risultasse un corrispettivo di valore superiore a quello dichiarato dal contribuente"

    La norma precludeva in generale il potere di rettifica del corrispettivo per cessioni di fabbricati quando il corrispettivo dichiarato non era inferiore al valore determinato secondo il d.P.R. 131/1986, ma consente una deroga quando da un "atto o documento" risulti un corrispettivo superiore: la Corte interpreta tale espressione in senso ampio includendo anche il bilancio (stato patrimoniale).

  • d.P.R. n. 131/1986

    Fornisce il criterio di valutazione del valore ai fini IVA per le cessioni immobiliari; tale criterio è rilevante per valutare se il corrispettivo dichiarato sia congruo rispetto al valore normale, ma non esclude l'uso di altri documenti probatori che dimostrino un corrispettivo effettivamente maggiore.

  • art. 2424 c.c.

    Definisce lo stato patrimoniale come documento contabile obbligatorio che deve fornire un'informativa completa e una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale: per la giurisprudenza è un "documento" idoneo a desumere elementi rilevanti ai fini fiscali, compreso il corrispettivo reale delle cessioni.

Massime di principio

  • Lo stato patrimoniale e, più in generale, i documenti contabili obbligatori (bilancio, nota integrativa) possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria come prova che il corrispettivo reale di una cessione immobiliare sia superiore a quello formalmente dichiarato.
  • La deroga prevista dall'art. 15 d.l. n. 41/1995 alla disciplina che limita la rettifica del corrispettivo non è circoscritta ai soli atti negoziali (es. contratto di compravendita) ma comprende qualsiasi "atto o documento" idoneo a dimostrare il maggior valore, incluso il bilancio societario.
  • Al contribuente spetta l'onere di dimostrare l'effettiva esiguità del corrispettivo dichiarato qualora emergano incongruenze nei documenti contabili; in mancanza di valida prova contraria, l'Amministrazione può rettificare il valore ai fini fiscali.
  • Per evitare contestazioni è opportuno che le operazioni di cessione immobiliari siano correttamente rilevate in contabilità, corredate da documentazione esterna (contratti, pagamenti tracciabili, perizie di stima) che giustifichi il corrispettivo pattuito rispetto al valore di mercato.
  • La valutazione secondo il d.P.R. 131/1986 rimane parametro di riferimento, ma non esclude la rilevanza probatoria di altri documenti idonei a dimostrare il maggior valore delle operazioni.

Testo integrale

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