Sentenza del 12/10/2020 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Notificazione a mezzo PEC - Avviso di Accertamento IRES; IVA; IRAP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni 2008-2014 per maggiori imposte a titolo di IRES, IVA e IRAP. Le censure principali della contribuente riguardavano: inesistenza o vizi nella notifica (irritualità tramite mezzi telematici), invalidità per difetto di sottoscrizione (presunta incompatibilità della firma digitale per atti di accertamento ex art. 2 CAD), contraddittorietà della motivazione, infondatezza delle contestazioni (si sostiene che le subvettrici fossero società reali e autonome) e illegittimità/sproporzionalità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha integralmente riformato la sentenza di primo grado e ha respinto tutti i ricorsi della A S.r.l. Motivi essenziali: la sottoscrizione digitale degli avvisi era legittima e applicabile agli atti di accertamento (interpretazione dell'art. 2 CAD e della novella del 2017 con comma 6 bis); la notificazione irrituale non ha determinato la nullità degli atti perché è stato raggiunto lo scopo legale (giurisprudenza delle Sezioni Unite). Sotto il profilo di merito l'Ufficio ha fornito elementi indiziari e riscontri (intercettazioni, indagini finanziarie e patrimoniali, flussi di denaro anomali, travaso di personale, uso delle strutture e istruzioni gestionali centralizzate) idonei a dimostrare l'esistenza di un sistema di interposizione e di fatturazioni fittizie o sovrafatturate; una volta acquisiti tali elementi, il comune onere della prova imponeva alla contribuente di dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni, cosa non avvenuta. Anche le sanzioni sono state ritenute legittime e motivatamente quantificate. Il Fallimento A S.r.l. è stato condannato alle spese processuali: primo grado € 6.000,00; secondo grado € 7.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 2, comma 6 e comma 6-bis
"Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria,..."
La CTR ha ritenuto che il CAD sia applicabile agli atti di accertamento; l'esclusione prevista dal comma 6 (riferita alle attività ispettive e di controllo) non impedisce l'uso della sottoscrizione digitale per gli avvisi di accertamento, e la modifica operata dal comma 6-bis conferma l'operatività del CAD rispetto agli atti di accertamento, rimandando a D.P.C.M. la disciplina delle modalità applicative per le attività ispettive.
D.P.R. 633/1972, art. 19
Riferimento normativo per l'indetraibilità dell'IVA in presenza di fatture relative ad operazioni inesistenti o ineseguite; la CTR ha ritenuto che, alla luce degli elementi raccolti, l'IVA risultasse indetraibile ai sensi di tale norma.
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 109
Applicato per la riclassificazione e l'indeducibilità dei costi sovrafatturati: il costo deve essere inerente all'attività d'impresa, e i costi derivanti da operazioni fittizie o non inerenti sono indeducibili.
D.P.R. 602/1973 art. 26, comma 5; D.P.R. 600/1973 art. 60; art. 156 c.p.c.
Richiami normativi e di diritto processuale per affermare che l'irritualità della notificazione (anche tramite PEC) non determina automaticamente nullità quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo legale (sanatoria per raggiungimento dello scopo).
D.Lgs. 74/2000, art. 2 (norma penale citata nella sentenza)
La sentenza penale di condanna nei confronti del rappresentante della società per frode fiscale è stata richiamata come riscontro fattuale non vincolante ma rafforzativo dell'interpretazione dell'Ufficio in sede amministrativa/tributaria.
Giurisprudenza: Cass. S.U. 28/09/2018 n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016 n. 7665
L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo anche per notifiche tramite PEC; la CTR lo applica per respingere l'eccezione di nullità delle notifiche.
Massime di principio
- La sottoscrizione digitale degli atti amministrativi tributari (avvisi di accertamento) è ammissibile: l'applicabilità del CAD agli atti di accertamento è stata confermata, salvo disciplina specifica per attività ispettive che resta demandata a normativa secondaria.
- L'irritualità nella modalità di notifica (es. tramite PEC o difformità formali) non comporta automaticamente nullità: se la notificazione ha comunque raggiunto lo scopo legale (il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto e può esercitare i suoi rimedi), il vizio è sanato.
- In contenzioso tributario l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori e indiziari sull'inesistenza o sull'inaffidabilità delle operazioni denunciate; una volta forniti tali elementi (intercettazioni, indagini finanziarie, anomalie nei flussi, travaso di personale, utilizzo di strutture comuni), l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esistenza e inerenza delle operazioni.
- La regolarità formale delle fatture e la loro mera annotazione contabile non basta a provare la realtà delle operazioni quando esistono riscontri contrari: prove documentali sostanziali (pagamenti tracciati, documenti di consegna, timesheet, contratti effettivi, autonomia gestionale dei fornitori) sono decisive per la difesa.
- L'attestazione di conformità della copia notificata rispetto all'originale digitale è idonea se resa da un soggetto qualificato (responsabile del procedimento); il semplice disconoscimento generico della copia non è sufficiente: la contestazione deve indicare chiaramente le difformità.
- Le sanzioni tributarie sono legittime se l'atto contiene adeguata motivazione sia sui fatti sia sui criteri di quantificazione; impugnazioni generiche senza allegare prova contraria concreta hanno scarse possibilità di successo.
- Pratiche difensive consigliate in casi analoghi: raccogliere e produrre documentazione concreta che dimostri l'effettiva esecuzione delle prestazioni (contratti, ordini, ddt/bolle, registri di lavoro, pagamenti tracciati, rapporti di servizio), indicare con precisione eventuali vizi di notifica o di copia (specificando le difformità) e contestare puntualmente gli elementi indiziari prodotti dall'Ufficio con documenti probatori alternativi.
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