Sentenza del 12/10/2020 n. 602 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, che recuperavano IVA, IRES e IRAP per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti con la N.L. S.p.a., a seguito di verifica della Guardia di Finanza. I motivi di impugnazione erano sia processuali (presunta tardività dei ricorsi nonostante la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione; notifiche oltre i termini per 2011-2012; mancato contraddittorio preventivo; mancata allegazione degli atti di indagine) sia di merito (insufficiente motivazione, inversione dell'onere della prova, mancata considerazione dei costi sostenuti, illegittimità delle sanzioni per mancanza del dolo).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado solo sul profilo della tempestività dei ricorsi, ritenendo che la mera presentazione dell'istanza di accertamento con adesione abbia l'effetto di sospendere per 90 giorni il termine di impugnazione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 218/1997; di conseguenza i ricorsi sono stati considerati tempestivi. Sul merito però la CTR ha respinto tutti i motivi di doglianza: ha dichiarato non intervenuta la decadenza per gli avvisi 2011-2012 grazie al raddoppio del termine ex art. 1 comma 132 L. 208/2015 in presenza di denuncia all'A.G. (art. 331 c.p.p.), ha ritenuto valido il contraddittorio preventivo (PVC della GdF notificato il 11/04/2017 e termine dei 60 giorni), ha ritenuto gli avvisi adeguatamente motivati (anche per relationem rispetto al PVC già notificato), e ha ritenuto provata dall'Ufficio, attraverso elementi indiziari, l'inesistenza delle operazioni fatturate (es. vettore R.R. privo di licenza e mezzi). Poiché l'Amministrazione ha fornito indizi sufficienti, la contribuente non ha fornito la prova contraria dell'effettiva esecuzione delle operazioni; pertanto le imposte e le sanzioni sono state confermate. Esito finale: rigetto dei ricorsi della T. S.r.l.; confermata la condanna alle spese del primo grado e aggiunta la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado di appello (liquidate in euro 7.000,00).
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 21 comma 1
Termine ordinario di impugnazione degli atti tributari; la questione della tempestività è stata risolta considerando applicabile la sospensione prevista per l'accertamento con adesione, per cui i ricorsi sono stati ritenuti tempestivi.
D.Lgs. 218/1997, art. 6 comma 3
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, e il protrarsi della relativa procedura, sterilizzano il termine di impugnazione per 90 giorni, indipendentemente dal comportamento successivo del contribuente nelle trattative; la sospensione non è condizionata a valutazioni di dilatorietà.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12 comma 7
Garantisce il contraddittorio preventivo con comunicazione del PVC e termine di 60 giorni per osservazioni: la notificazione del PVC alla contribuente è stata ritenuta sufficiente ad adempiere a tale obbligo.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 comma 1
La norma sul dovere di allegare i documenti richiamati nella motivazione non richiede la nuova allegazione di atti già portati nella piena e legale conoscenza del contribuente tramite precedente notificazione (es. PVC già notificato).
DPR 600/1973, art. 43
Norma citata dalla contribuente in relazione ai termini di accertamento; la CTR non ha ritenuto sussistente la decadenza per i primi periodi d'imposta in ragione dell'applicazione delle disposizioni speciali (raddoppio dei termini).
D.Lgs. 446/1997, art. 25
Richiamato nelle censure in materia di sanzioni, ma la CTR ha ritenuto legittima l'irrogazione delle sanzioni alla luce dell'onere probatorio e dell'assenza di prova da parte del contribuente dell'assenza di colpa.
DPR 633/1972, art. 57
Norma richiamata nella contestazione sull'IVA; la CTR ha ritenuto che, essendo dimostrata l'inesistenza delle operazioni tramite indizi, la detrazione IVA fosse illegittima.
L. 11 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 132
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di denuncia all'Autorità Giudiziaria: applicato nel caso per escludere la decadenza degli avvisi relativi al 2011 e 2012 a seguito della denuncia della GdF.
Codice di Procedura Penale, art. 331
Richiamato per l'effetto della denuncia all'Autorità Giudiziaria e per giustificare il raddoppio dei termini di accertamento ai sensi della legge.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
Sull'onere della prova per l'esclusione di responsabilità in materia di sanzioni: grava sul contribuente la prova dell'assenza assoluta di colpa (ignoranza incolpevole).
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende automaticamente per 90 giorni il termine di impugnazione dell'atto impositivo (art. 6 D.Lgs. 218/1997): la sospensione opera indipendentemente dall'atteggiamento successivo del contribuente nelle trattative e non può essere disapplicata dal giudice per presunta dilatorietà.
- Se la Guardia di Finanza ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria (art. 331 c.p.p.), il termine per l'accertamento può raddoppiare ai sensi dell'art. 1 comma 132 L. 208/2015; ciò può impedire la decadenza dell'Ufficio per notifiche in ritardo.
- La notifica del verbale di constatazione (PVC) da parte della Guardia di Finanza integra l'avvio del contraddittorio preventivo ex art. 12 L. 212/2000; se il contribuente riceve il PVC e non produce osservazioni nei 60 giorni, l'obbligo dell'Ufficio si considera adempiuto.
- Non è necessario allegare nuovamente agli avvisi di accertamento documenti già posti nella piena e legale conoscenza del contribuente tramite precedente notifica (principio della motivazione per relationem alla luce dello Statuto del contribuente).
- Sull'inesistenza delle operazioni fatturate grava inizialmente l'onere probatorio dell'Amministrazione (elementi indiziari attendibili); ove questa produca presunzioni affidabili, spetta al contribuente fornire la prova dell'effettiva esecuzione delle operazioni e della fonte legittima dei costi/detraibilità.
- Per la contestazione delle sanzioni tributarie, il contribuente deve provare l'assenza assoluta di colpa (ignoranza incolpevole) per escludere la responsabilità; l'applicazione delle sanzioni segue l'accertamento ove la prova contraria non sia fornita.
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