Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/10/2020 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Importazioni con "trasporto merci su strada". - Imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di trasporto, relative a beni in importazione dalla Repubblica di San Marino. Necessaria la prova documentale da parte del contribuente per dimostrare che il corrispettivo del trasporto (e non il costo industriale del servizio) sia stato effettivamente incluso nella base imponibile della prestazione principale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'imponibilità IVA dei servizi di trasporto su strada relativi a beni importati dalla Repubblica di San Marino: il vettore fatturava mensilmente trasporti alla cedente sammarinese riportando la dicitura "Iva non imponibile ai sensi degli artt. 9 e 71 D.P.R. n. 633/1972" richiamando la clausola contrattuale "franco destino". L'Ufficio riteneva imponibili le tratte nazionali (applicando l'aliquota ordinaria) perché, per l'Agenzia, l'assenza di un è concreto assolvimento dell'IVA in dogana e la mancata inclusione e prova documentale del corrispettivo del trasporto nella base imponibile doganale escludevano la non imponibilità. La questione centrale è stata dunque l'onere probatorio del contribuente circa l'effettiva inclusione del corrispettivo del trasporto (e non di un costo forfettario) nella base imponibile della cessione ai fini doganali/IVA.

La decisione

La Commissione Regionale delle Marche ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, confermando gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta (2008-2010). Il giudice ha ritenuto che il contribuente non abbia assolto l'onere di provare che il corrispettivo del trasporto fosse effettivamente compreso nella base imponibile della cessione (e corrispondesse ai corrispettivi fatturati), e che la sola indicazione "franco destino" in fattura non sia sufficiente. Condanna della contribuente alle spese del grado, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972 - art. 9

    comma 1, n. 2 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili)

    La non imponibilità dei trasporti relativi a beni in importazione opera solo se il corrispettivo del servizio accessorio è compreso nella base imponibile ai sensi dell'art. 69; la modifica normativa e la giurisprudenza hanno chiarito che la condizione è l'inclusione nella base imponibile (anche se non assoggettata in dogana), ma la prova spetta al contribuente.

  • D.P.R. n. 633/1972 - art. 69

    Fissa la determinazione della base imponibile delle importazioni, includendo le spese di inoltro fino al luogo di destinazione; la non imponibilità del servizio di trasporto nazionale è giustificata solo se il relativo corrispettivo figura nella dichiarazione doganale (ossia concorre alla base imponibile).

  • D.P.R. n. 633/1972 - art. 71

    Disciplina le operazioni con la Repubblica di San Marino; richiamata dal contribuente ma non sostitutiva dell'onere di prova richiesto dall'art. 9/69.

  • D.P.R. n. 633/1972 - art. 7

    Stabilisce il criterio di territorialità proporzionale per i servizi di trasporto (assoggettamento in proporzione alla distanza percorsa sul territorio italiano); la parte di tratta nazionale è in linea di principio imponibile salvo l'ipotesi di inclusione nella base doganale.

  • D.P.R. n. 633/1972 - art. 21

    Obbligo di fatturazione: l'Ufficio ha contestato la mancata esposizione dell'IVA nelle fatture quando la prestazione fosse imponibile.

  • Legge 3 maggio 2019, n. 37 (modifica art. 9 DPR 633/1972)

    Ha precisato che le spese di trasporto relative all'importazione sono non imponibili purché il corrispettivo sia compreso nella base imponibile, anche se non assoggettato ad IVA in dogana; ha allineato la disciplina alla giurisprudenza e alla normativa UE.

  • Direttiva 2006/112/CE (artt. 86 e 144) e giurisprudenza UE (C-273/16)

    Principio secondo cui gli Stati membri esentano dall'IVA i servizi accessori connessi all'importazione se il loro valore concorre alla base imponibile; la Corte di Giustizia ha affermato che non è richiesta la prova del pagamento dell'IVA in dogana per riconoscere l'esenzione, ma rimane decisiva l'inclusione del corrispettivo nella base imponibile.

Massime di principio

  • Onere della prova: il vettore/contribuente che invoca la non imponibilità per trasporto relativo a beni in importazione deve documentare che il corrispettivo del trasporto è effettivamente incluso nella base imponibile della cessione (art. 69) e che l'importatore lo ha dichiarato in dogana o comunque che il prezzo di cessione comprende quella esatta componente.
  • La semplice indicazione contrattuale o fatturale "franco destino" o "franco destinazione" non è, di per sé, prova sufficiente dell'inclusione del corrispettivo nella base imponibile; occorre documentazione operazione per operazione (es. documenti di trasporto, CMR, dichiarazioni doganali, fatture del cedente che mostrino la componente di trasporto coincidente con l'importo fatturato dal vettore).
  • Se il trasporto è pattuito "franco confine" la tratta nazionale resta imponibile salvo prova che la spesa nazionale sia stata inclusa nella base doganale; se è "franco destinazione" e la spesa è inclusa nella base doganale, la non imponibilità può trovare applicazione.
  • Evitare sia la doppia imposizione sia la mancata imposizione: il coordinamento tra fatturazione del vettore e dichiarazioni doganali dell'importatore deve essere coerente; in mancanza di prova il Fisco può recuperare l'IVA relativa alla tratta nazionale.
  • Prassi consigliata per i privati/vettori: conservare e produrre per ogni singola spedizione il contratto di trasporto, il documento di trasporto (con indicazione separata o riconciliazione della componente trasporto), le fatture tra importatore e venditore che evidenziano inclusione della spesa nella base imponibile, e le dichiarazioni doganali o altra documentazione comprovante l'effettiva inclusione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.