Corte di giustizia, Sentenza C-67/25
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 luglio 2026. — Staatsanwaltschaft Saarbrücken contro R e a. — Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 833/2014 – Articolo 2 septies, paragrafo 1 – Nozione di “operatore” – Divieto di radiodiffusione di contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV del regolamento n. 833/2014 – Radiodiffusione di tali contenuti da parte di persone fisiche su un sito Internet che genera introiti solo sotto forma di contributi volontari. — Causa C-67/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio la nozione di "operatore" prevista dal regime sanzionatorio contro la Russia. Esclude che il divieto di radiodiffusione dei contenuti di RT e degli altri soggetti elencati dipenda dalla natura economica dell’attività o dalla presenza di un corrispettivo, e afferma che contano solo la responsabilità della diffusione e la finalità repressiva delle misure restrittive. Ne deriva che anche un sito gestito da persone fisiche e finanziato da donazioni volontarie può ricadere nel divieto.
Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione della nozione di "operatore" ex articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014: il divieto di radiodiffusione si applica anche a una persona fisica che gestisce un sito Internet finanziato solo da donazioni volontarie.
La questione giuridica
Se l’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di "operatori" anche le persone fisiche che, attraverso un sito Internet da esse gestito, diffondono contenuti di soggetti elencati nell’allegato XV e traggono introiti soltanto da contributi volontari di terzi (offerte o donazioni).
Principio di diritto
La nozione di "operatore" di cui all’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 comprende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della radiodiffusione o della messa a disposizione dei contenuti vietati, indipendentemente dal fatto che l’attività sia commerciale, professionale o lucrativa e senza che rilevi che il sito Internet sia finanziato solo da contributi volontari di terzi; pertanto, anche una persona fisica che gestisce un sito finanziato da offerte o donazioni rientra nel divieto di radiodiffusione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 833/2014
- Articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014
- Allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014
- Regolamento (UE) 2022/350
- Regolamento (UE) 2024/1745
- Articolo 3 novodecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 11
- Außenwirtschaftsgesetz, articolo 18, paragrafo 1, punto 1, lettera b), e paragrafo 7, punto 2
Radiodiffusione di contenuti di RT tramite sito Internet finanziato da donazioni volontarie
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Saarbrücken in un procedimento penale avviato in Germania contro tre persone fisiche, accusate di aver diffuso sul web video provenienti dal canale RT Germany, soggetto inserito nell’allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014. La questione centrale concerne l’estensione soggettiva del divieto di radiodiffusione previsto dall’articolo 2 septies, paragrafo 1, di tale regolamento, nel contesto di un sito Internet che non percepisce corrispettivi per l’accesso ma si finanzia con offerte e donazioni volontarie.
Fatti e procedimento principale
Secondo la decisione di rinvio, R avrebbe curato la progettazione redazionale del sito Internet "traugott-ickeroth", accessibile al pubblico e contenente un blog denominato "Live-Ticker". Su quel sito sarebbero stati diffusi quattro volte nel 2023 video del canale RT Germany. Gli utenti potevano accedere gratuitamente ai contenuti, ma erano invitati a sostenere finanziariamente il sito tramite offerte; tra il 1º aprile 2022 e il 3 agosto 2023 sarebbero stati ricevuti versamenti per un importo complessivo di EUR 60 038,65. Il diritto tedesco, in particolare l’articolo 18 della legge sul commercio estero, punisce la violazione di divieti di diffusione previsti da atti dell’Unione che attuano sanzioni PESC.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se la nozione di "operatori" di cui all’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 comprenda anche persone fisiche che, tramite un sito Internet da esse gestito, generano introiti soltanto sotto forma di contributi volontari di terzi. La procura aveva contestato la necessità del rinvio, ma la Corte ha ribadito la presunzione di rilevanza delle questioni interpretative e ha dichiarato la domanda ricevibile.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, che vieta agli operatori la radiodiffusione, il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato XV. Tra i soggetti elencati figura RT – Russia Today Germany. Viene inoltre considerato il regolamento (UE) 2022/350, che ha introdotto la misura restrittiva in risposta all’aggressione russa contro l’Ucraina, e il regolamento (UE) 2024/1745, richiamato solo per evidenziare che, quando il legislatore dell’Unione vuole limitare una misura agli "operatori economici", lo dice espressamente. Sono menzionati anche l’articolo 267 TFUE, la Carta dei diritti fondamentali, articolo 11, e la normativa penale tedesca di attuazione.
Ragionamento della Corte
Sul piano letterale, la Corte osserva che il termine "operatore" non è definito dal regolamento n. 833/2014 e non rinvia al diritto nazionale. Applicando il significato ordinario del termine e il contesto della disposizione, la Corte ritiene che esso comprenda qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della diffusione o messa a disposizione dei contenuti vietati, anche se l’attività non è remunerata. La presenza di canali di diffusione tipicamente gratuiti, come piattaforme o applicazioni di condivisione video, conferma che il legislatore non ha voluto limitare il divieto ad attività commerciali.
La Corte respinge il richiamo alle FAQ della Commissione, qualificandole come documento di lavoro privo di forza vincolante, che peraltro introduce un requisito non previsto dal testo, cioè l’esercizio di un’attività commerciale o professionale. Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che in altre disposizioni del regolamento il legislatore menziona espressamente gli "operatori economici"; il fatto che ciò non avvenga nell’articolo 2 septies conferma che la disposizione si applica indipendentemente dalla natura economica dell’attività.
Dal punto di vista teleologico, il divieto mira a contrastare la propaganda e la disinformazione diffuse da media controllati dalla Federazione russa, proteggendo l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione e aumentando la pressione sulla Russia affinché ponga fine all’aggressione contro l’Ucraina. Restringere il divieto alle sole attività lucrative svuoterebbe la misura del suo effetto utile, consentendo a soggetti non remunerati di fungere da canale di diffusione della propaganda. La Corte aggiunge che il finanziamento tramite donazioni può rendere meno tracciabile l’origine delle risorse e facilitare ingerenze esterne.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che una persona fisica che gestisce un sito Internet nel quale diffonde contenuti di soggetti elencati nell’allegato XV e ricava soltanto introiti da contributi volontari di terzi rientra nella nozione di "operatore" ai sensi dell’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014. Né la natura non commerciale dell’attività, né il finanziamento tramite offerte o donazioni, né la limitata estensione o durata della diffusione escludono l’applicabilità del divieto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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