Corte di giustizia, Sentenza C-261/25
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 luglio 2026. — Bank BPH S.A. e Raiffeisen Bank International AG contro AS e a. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Invalidazione del contratto – Azione di restituzione promossa dal professionista – Termine di prescrizione dell’azione del professionista – Dies a quo – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Arricchimento senza causa. — Cause riunite C-261/25 e C-262/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato due rinvii pregiudiziali polacchi relativi a mutui ipotecari in valuta estera dichiarati nulli per clausole abusive. Il problema era stabilire da quando decorresse la prescrizione del credito della banca per la restituzione del capitale prestato. La Corte ha ritenuto compatibile con il diritto UE la regola nazionale che fa decorrere il termine dalla prima contestazione del consumatore al professionista.
Prescrizione del credito restitutorio della banca dopo l'invalidazione di un mutuo per clausole abusive: il dies a quo può coincidere con la prima contestazione del consumatore al professionista.
La questione giuridica
Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta e dei principi di effettività, equivalenza, proporzionalità e certezza del diritto, ostino a un'interpretazione del diritto nazionale secondo cui il termine di prescrizione del credito della banca verso il consumatore, relativo alla restituzione del capitale erogato in esecuzione di un contratto di mutuo poi dichiarato nullo per clausole abusive, decorre dalla data in cui il consumatore contesta per la prima volta al professionista il carattere vincolante delle clausole e del contratto.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la direttiva 93/13, letta alla luce dell'articolo 47 della Carta e dei principi di effettività, equivalenza, proporzionalità e certezza del diritto, non osta a una regola nazionale secondo cui il termine di prescrizione del credito della banca per la restituzione del capitale erogato in base a un contratto dichiarato nullo per clausole abusive decorre dalla prima contestazione del consumatore al professionista del carattere vincolante delle clausole e del contratto; tale soluzione è compatibile con la tutela del consumatore, con la parità delle armi e con la prevedibilità delle situazioni giuridiche.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 118 del codice civile polacco
- Articolo 405 del codice civile polacco
- Articolo 410, paragrafi 1 e 2, del codice civile polacco
- Articolo 203, paragrafo 4, del codice di procedura civile polacco
Prescrizione del credito restitutorio della banca dopo l'invalidazione di un mutuo per clausole abusive
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Sąd Okręgowy w Warszawie in controversie tra banche e consumatori relative a contratti di mutuo ipotecario denominati in franchi svizzeri, dichiarati invalidi per la presenza di clausole abusive. Il nodo centrale è il dies a quo del termine di prescrizione del credito restitutorio della banca per il capitale erogato.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C‑261/25, AS e NS avevano concluso nel 2008 un mutuo con la dante causa di Bank BPH S.A.; nel 2019 contestavano alla banca il carattere abusivo di alcune clausole e nel 2023 ottenevano dal giudice nazionale la declaratoria di nullità del contratto e la restituzione delle somme versate. Successivamente, Bank BPH agiva contro i consumatori per ottenere la restituzione del capitale di PLN 460 000, con interessi di mora.
Nella causa C‑262/25, MZ aveva concluso nel 2006 un mutuo analogo con la dante causa di Raiffeisen Bank International AG; anche qui vi erano azioni contrapposte di consumatore e banca in relazione agli effetti restitutori della nullità del contratto. Nel corso del procedimento, la banca aveva tentato di rinunciare all'azione, ma il giudice del rinvio ha ritenuto irricevibile la rinuncia perché diretta ad eludere il rinvio pregiudiziale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva se fossero compatibili con la direttiva 93/13, con l'articolo 47 della Carta e con i principi di effettività, equivalenza, proporzionalità e certezza del diritto le norme o la giurisprudenza nazionale che fanno decorrere la prescrizione del credito della banca dalla data in cui il consumatore contesta per la prima volta alla banca di non essere vincolato dalle clausole contrattuali.
Il giudice proponeva tre possibili dies a quo:
- la messa a disposizione del capitale al consumatore;
- l'iscrizione nel registro delle clausole illecite di clausole corrispondenti;
- la prima contestazione del consumatore al professionista.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore;
- l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive;
- l'articolo 47 della Carta;
- gli articoli 405 e 410 del codice civile polacco in tema di arricchimento senza causa e prestazione indebita;
- l'articolo 118 del codice civile polacco sui termini di prescrizione;
- l'articolo 203, paragrafo 4, del codice di procedura civile polacco, richiamato nella vicenda processuale della causa C‑262/25.
Ricevibilità
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità. Nella causa C‑261/25, osserva che non è manifesto che la questione sia ipotetica, anche alla luce della precedente sentenza Lubreczlik, poiché il giudice nazionale aveva già accolto le domande dei consumatori prima di tale pronuncia. Nella causa C‑262/25, precisa che la critica secondo cui la questione riguarderebbe solo il diritto nazionale attiene al merito, non alla ricevibilità.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, quando una clausola è abusiva, essa deve essere considerata come se non fosse mai esistita; se il contratto non può sopravvivere senza di essa, l'invalidazione deve ripristinare la situazione di diritto e di fatto del consumatore e può fondare pretese restitutorie reciproche.
La Corte ribadisce inoltre che il professionista, per evitare un arricchimento senza causa del consumatore e per rispettare la parità delle armi, deve poter far valere un proprio credito restitutorio, limitato però alla restituzione del capitale prestato e, se del caso, agli interessi moratori dalla domanda di pagamento; non gli spetta alcuna remunerazione del capitale.
Quanto alla prescrizione, la Corte afferma che, in assenza di disciplina UE specifica, spettano all'ordinamento nazionale le modalità processuali, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività. Sotto il profilo dell'effettività, esclude che il termine possa decorrere dalla mera messa a disposizione del capitale, perché il professionista non dispone ancora di un credito restitutorio finché il consumatore non esprime la volontà di far valere l'invalidità del contratto. Ugualmente, l'iscrizione di clausole nel registro delle clausole illecite non può fungere da dies a quo, poiché non determina di per sé la nullità del contratto, che richiede una valutazione giudiziale e tiene conto della volontà del consumatore.
Al contrario, la Corte ritiene che la prima contestazione del consumatore al professionista renda ragionevolmente prevedibile per la banca l'eventuale insorgere del credito restitutorio e le consenta di agire entro un termine non eccessivamente difficoltoso. Tale soluzione non compromette il diritto di accesso a un giudice, è coerente con la certezza del diritto e impedisce che la banca resti inattiva attendendo la prescrizione del credito del consumatore mentre il proprio credito si estingue.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta e dei principi di effettività, equivalenza, proporzionalità e certezza del diritto, non ostano a un'interpretazione giurisprudenziale nazionale secondo cui il termine di prescrizione del credito della banca contro il consumatore decorre dalla data della prima contestazione, presso il professionista, del carattere vincolante delle clausole e del contratto che le contiene.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la pronuncia conferma che, nei contenziosi su mutui con clausole abusive, la banca conserva un'azione restitutoria per il capitale, ma il termine per esercitarla non può essere ancorato a un momento puramente contrattuale o astratto; il momento rilevante è quello in cui il consumatore manifesta la volontà di contestare la validità del rapporto. Ciò riduce il rischio di prescrizione "anticipata" del credito bancario e rafforza la simmetria restitutoria tra le parti dopo la caducazione del contratto.
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