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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-447/25

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 luglio 2026. — Surovina RECE d.o.o. contro Pest Vármegyei Kormányhivatal. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) – Direttiva 2008/98/CE – Trasferimento – Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero – Potere dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione di sollevare obiezioni in merito alla spedizione – Motivi – Mancata conformità ai piani nazionali di gestione dei rifiuti. — Causa C-447/25

Giurisprudenza europea62025CJ0447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il regime del regolamento n. 1013/2006 non impedisce allo Stato membro di destinazione di opporsi a spedizioni di rifiuti destinati al recupero se esse contrastano con il piano nazionale di gestione dei rifiuti, quando questo sia stato adottato nel rispetto della direttiva 2008/98/CE. Il riferimento al considerando 39 rafforza un’interpretazione che tutela la coerenza delle spedizioni con la pianificazione nazionale e con la gerarchia dei rifiuti. La decisione valorizza la funzione dei piani di gestione come strumento principale di attuazione della disciplina UE sui rifiuti.

Spedizioni di rifiuti destinati al recupero: uno Stato membro di destinazione può opporsi alla spedizione se non conforme al proprio piano di gestione dei rifiuti, purché il piano sia elaborato ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006, letto alla luce del considerando 39 della direttiva 2008/98/CE, consenta allo Stato membro di destinazione di opporsi a una spedizione di rifiuti destinati al recupero ma non all’incenerimento, perché ritenuta non conforme al proprio piano di gestione dei rifiuti.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, interpretato alla luce del considerando 39 della direttiva 2008/98/CE, consente allo Stato membro di destinazione di formulare obiezioni a una spedizione di rifiuti destinati al recupero, anche se non destinati all’incenerimento, quando la spedizione non è conforme al piano nazionale di gestione dei rifiuti, purché tale piano sia stato elaborato conformemente all’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE; le obiezioni devono però fondarsi su motivi specifici relativi alla singola spedizione o a gruppi omogenei di spedizioni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1013/2006
  • Direttiva 2008/98/CE
  • Direttiva 2006/12/CE
  • Articolo 28 della direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE
  • Considerando 39 della direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006
  • Articolo 4 della direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 13 della direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE
  • Regolamento (UE) 2024/1157

Spedizioni di rifiuti e piani nazionali di gestione dei rifiuti

Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) in una controversia tra una società slovena e l’autorità ungherese competente, relativa all’opposizione a spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati al recupero. La Corte è chiamata a chiarire se uno Stato membro di destinazione possa opporsi alla spedizione perché non conforme al proprio piano nazionale di gestione dei rifiuti.

Fatti e procedimento principale

La Surovina RECE d.o.o. aveva chiesto l’autorizzazione preventiva per numerose spedizioni di rifiuti dalla Slovenia verso l’Ungheria, classificati come combustibile derivato da rifiuti, destinati alla produzione di combustibile solido da recupero presso un operatore ungherese. L’autorità ungherese ha sollevato obiezioni richiamando l’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 1013/2006 e sostenendo che la spedizione non fosse conforme al piano nazionale di gestione dei rifiuti 2021-2027, il quale mirava a evitare che le importazioni compromettessero il recupero dei rifiuti nazionali.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, letto alla luce del considerando 39 e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, consenta a uno Stato membro di destinazione di opporsi a una spedizione di rifiuti destinati al recupero, ma non all’incenerimento, per mancata conformità al piano di gestione dei rifiuti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, che consente obiezioni motivate quando la spedizione o il recupero previsto non sia conforme alla normativa sui rifiuti;
  • la direttiva 2008/98/CE, che ha sostituito la direttiva 2006/12/CE;
  • l’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, sui piani di gestione dei rifiuti;
  • il considerando 39 della medesima direttiva, che richiama espressamente la possibilità per gli Stati membri di adottare misure per impedire spedizioni non conformi ai rispettivi piani;
  • l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, che disciplina specificamente il caso dei rifiuti destinati agli inceneritori come impianti di recupero.

Ragionamento della Corte

La Corte riformula la questione escludendo la pertinenza dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, perché tale disposizione riguarda soltanto i rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, mentre il giudice nazionale ha indicato che i rifiuti di causa erano destinati al recupero senza incenerimento.

Sul piano letterale, la Corte osserva che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006 rinvia alla direttiva 2006/12/CE, i cui riferimenti devono oggi intendersi alla direttiva 2008/98/CE secondo la tavola di concordanza. In tale logica, il rinvio all’articolo 7 della direttiva abrogata deve essere letto come rinvio all’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, che disciplina i piani di gestione dei rifiuti. Ne deriva che le autorità competenti possono opporsi alle spedizioni non conformi alla direttiva 2008/98/CE, e in particolare ai piani adottati conformemente all’articolo 28.

Sul piano sistematico, il considerando 39 conferma che gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per impedire spedizioni di rifiuti non conformi ai propri piani di gestione. La Corte richiama anche la precedente disciplina delle direttive sui rifiuti, dalla quale non emerge l’intenzione del legislatore di sopprimere tale motivo di obiezione.

Sul piano teleologico, la Corte sottolinea che il regolamento n. 1013/2006 mira a istituire un sistema armonizzato di controlli sulle spedizioni di rifiuti per garantire la tutela dell’ambiente. I piani nazionali di gestione dei rifiuti, previsti dall’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, sono strumenti centrali per organizzare il trattamento dei rifiuti, rispettare la gerarchia dei rifiuti e proteggere l’ambiente. Privare tali piani di efficacia utile comprometterebbe l’attuazione della disciplina UE.

La Corte richiama infine il nuovo regolamento (UE) 2024/1157, che a decorrere dal 21 maggio 2026 prevede espressamente la possibilità di opporsi alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero se non saranno trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti.

Condizioni e limiti richiamati dalla Corte

La Corte precisa che spetta al giudice nazionale verificare:

  • che il piano di gestione dei rifiuti sia stato elaborato conformemente all’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE;
  • che le obiezioni siano basate su motivi precisi riferiti a ciascuna spedizione prevista o a un insieme di spedizioni aventi le stesse caratteristiche.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, letto alla luce del considerando 39 della direttiva 2008/98/CE, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro di destinazione può opporsi alla spedizione di rifiuti provenienti da un altro Stato membro e destinati al recupero senza incenerimento, se ritiene che la spedizione non sia conforme al proprio piano di gestione dei rifiuti, a condizione che tale piano sia stato redatto conformemente all’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE.

Principio affermato

La sentenza conferma che i piani nazionali di gestione dei rifiuti possono fondare obiezioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati al recupero, anche al di fuori dell’ipotesi specifica dell’incenerimento, purché siano rispettati i requisiti della direttiva 2008/98/CE e le obiezioni siano concretamente motivate.

Come è indicizzato

Materierifiutispedizioni transfrontaliere di rifiutirecupero dei rifiutipiani di gestione dei rifiutitutela dell’ambiente

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