Cassazione Penale, Sentenza n. 16481/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza cautelare di custodia in carcere adottata dal GIP del Tribunale di Catanzaro per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con il rilievo che il provvedimento si fonda su dichiarazioni generiche e non circostanziate di collaboratori di giustizia (Noblea, Celestino Abruzzese, Vincenzo De Rose e altri) e su valutazioni prive di un effettivo giudizio critico sull'attendibilità e sulla individualizzazione degli indizi. Il ricorso sostiene che non emergono episodi specifici, intercettazioni o riscontri esterni che colleghino il ricorrente all'associazione mafiosa; al più si configurerebbe un illecito in materia di stupefacenti (art. 73-74 DPR 309/1990) per il quale andrebbe provato un contributo causale minimo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che quella del GIP del 2 agosto 2022 e ha disposto l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altro. La Corte ha motivato l'annullamento osservando che le dichiarazioni dei collaboratori risultano generiche, centrate sulla moglie del ricorrente e prive di riscontri oggettivi idonei a dimostrare la partecipazione consapevole, stabile e riconosciuta del ricorrente all'associazione mafiosa, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità; pertanto mancava la gravità indiziaria necessaria per la custodia cautelare.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione di tipo mafioso; la Corte interpreta che per applicarla in sede cautelare occorrono indizi gravi e circostanziati della partecipazione consapevole, stabile e riconosciuta del singolo nell'organizzazione, con apporto che trascenda singoli reati.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; nella vicenda è utilizzata per censurare l'assenza di un effettivo giudizio critico sulle dichiarazioni utilizzate come base indiziaria.
art. 73-74 DPR 309/1990
Norme sui delitti in materia di stupefacenti; il giudice di legittimità osserva che, ove emergessero soltanto condotte di finanziamento o spaccio non specificamente collegate all'associazione, tali condotte potrebbero configurare reati in materia di stupefacenti per i quali va comunque provato un contributo causale minimo.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi all'esecuzione dell'ordine di liberazione del detenuto; qui viene indicata come misura amministrativa conseguente all'annullamento dell'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) servono indizi gravi, specifici e circostanziati relativi alla partecipazione consapevole e stabile dell'indagato; elementi generici o riferiti ad altri soggetti (es. coniuge) non sono sufficienti.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono un concreto esame critico da parte del giudice cautelare: deve emergere la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca e devono essere, se possible, corroborate da riscontri oggettivi individualizzanti.
- L'accertamento cautelare deve precisare tempi, luoghi, modalità e ruolo dell'indagato nell'organizzazione; valutazioni generiche o affermazioni assertive del collegamento all'associazione possono portare all'annullamento della misura.
- Condotte riconducibili al traffico di stupefacenti non implicano automaticamente la partecipazione a un'associazione mafiosa: occorre dimostrare il vincolo associativo, la consapevolezza dell'appartenenza e l'apporto stabile.
- La documentazione difensiva, se idonea a sollevare dubbi significativi sulla fondatezza degli indizi, può essere valutata dal giudice cautelare come elemento che scalfisce la gravità indiziaria.
- In caso di insufficienza degli elementi indiziari la Corte di legittimità può annullare senza rinvio le misure cautelari con ordine di immediata liberazione se il detenuto non è trattenuto per altro motivo.
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