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Sentenza

Sentenza n. 2331/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 3237/2024 emessa 25 maggio 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti per euro 3.115,96

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 3237/2024 del Tribunale di Milano, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere dal Ministero dell'Istruzione e del Merito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999, per l'importo di euro 3.115,96, con condanna dell'Amministrazione al pagamento. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata esecuzione della sentenza. La ricorrente ha dedotto, quindi, l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a un titolo giudiziale passato in giudicato e notificato al Ministero il 4 giugno 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che risultava inoltre notificata al Ministero. Il Collegio ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e dovrà eseguire l'incarico nei successivi sessanta giorni, determinando l'importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale condizione ulteriore per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione, ritenuta soddisfatta nel caso concreto mediante la notificazione della sentenza al Ministero.

  • art. 7 CCNL del 31 agosto 1999

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta alla ricorrente dal giudice ordinario per l'importo indicato nel titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'amministrazione, quando quest'ultima non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione resistente, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato e della notificazione del titolo, consente di ritenere soddisfatte le condizioni per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
  • Quando l'attività demandata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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