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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06891/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È quindi rimasta ferma la conferma della responsabilità penale pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un fatto qualificato come furto in abitazione in concorso. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e omessa motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella forma tentata, sostenendo quindi che la sottrazione non si sarebbe consumata. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non ammissibile perché meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il furto è consumato quando l'agente consegue, anche solo per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto, circostanza che nel caso concreto era stata già accertata nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con la fattispecie patrimoniale contestata

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato come titolo di reato contestato e confermato nei gradi di merito; la Corte ribadisce che la consumazione si realizza quando l'agente ottiene la disponibilità autonoma ed effettiva del bene sottratto, anche per un tempo breve

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 13505 del 04/03/2020

    Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, SHEHI VILDAN, Rv. 279134

    richiamato come precedente consolidato sul momento consumativo del furto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e disattese in modo congruo dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata dia conto delle ragioni del rigetto.
  • Il furto deve ritenersi consumato quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto, anche se per un intervallo di tempo breve; in tale ipotesi non è configurabile il mero tentativo.
  • La qualificazione del fatto come tentato o consumato dipende dall'accertamento in fatto sulla concreta acquisizione della disponibilità della cosa, accertamento che, se logicamente motivato nei gradi di merito, non può essere sovvertito in cassazione con una mera diversa lettura del compendio probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, quando dovuta.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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