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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40552/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava l'ordinanza che convalidava il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive (DASPO) per 7 anni e prescriveva l'obbligo di presentarsi in Questura per 3 anni, sostenendo: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per mancata verifica dei presupposti e per non aver considerato una memoria difensiva depositata; 2) insufficiente motivazione circa la pericolosità sociale attuale e concreta del ricorrente; 3) omissione di valutazione circa la necessità e l'urgenza del provvedimento e mancata considerazione di quanto dedotto nella memoria difensiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo (contestazione dell'identificazione tramite immagini) è inammissibile perché riguarda un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. La presunta omissione di valutazione della memoria difensiva è stata ritenuta generica: il ricorrente non ha indicato contenuti e tempistica della memoria tali da dimostrare che vi fossero censure decisive omesse. Quanto a necessità e urgenza, la Corte ha ritenuto sussistere i requisiti formali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 401/1989 e ha ritenuto plausibile la valutazione del Gip sulla pericolosità del ricorrente, avvalorata da un precedente provvedimento analogo emesso nel 2005 dal Questore di Treviso e dall'imminenza di altre competizioni calcistiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989

    art. 6, comma 1, lett. b)

    La norma consente l'adozione del divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive quando ricorra la partecipazione a tumulti collegati a eventi sportivi; la Corte ha ritenuto che la partecipazione ai disordini, unitamente a precedenti analoghi e all'imminenza di nuove gare, possa legittimare la valutazione di necessità e urgenza del provvedimento

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile rimettere in discussione valutazioni di fatto fondate su elementi probatori come l'identificazione tramite immagini; tali censure vanno sollevate nei gradi di merito con elementi specifici
  • L'omessa menzione o valutazione di una memoria difensiva non comporta automaticamente nullità del provvedimento: occorre dimostrare che la memoria conteneva censure specifiche e decisive che, se ricevute, avrebbero potuto influire sulla decisione
  • Per dichiarare legittimo un DASPO è necessario dimostrare partecipazione a tumulti o condotte violente; elementi come precedenti provvedimenti analoghi e l'imminenza di eventi simili possono giustificare inferenze sulla pericolosità e sulla necessità/urgenza
  • Chi impugna per carenza di motivazione deve indicare in modo specifico quali parti della motivazione sarebbero insufficienti e quale prova o documento (con indicazione di contenuto e data) non sarebbe stato valutato
  • La genericità delle doglianze in sede di legittimità comporta alta probabilità di inammissibilità: per avere successo è necessario proporre censure puntuali, documentate e rilevanti sotto il profilo giuridico

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