Regolamento (UE) 2025/591
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/591 della Commissione, del 21 marzo 2025, che istituisce un dazio provvisorio sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido gliossilico dalla Cina, a seguito di un'inchiesta avviata nel luglio 2024 e condotta in base al regolamento di base antidumping (regolamento UE 2016/1036). La Commissione ha accertato provvisoriamente l'esistenza di dumping, pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, nesso di causalità e, per alcuni fattori produttivi, distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis. Le aliquote provvisorie variano in funzione del produttore e vanno dal 27,2 % al 175,8 %, mentre per tutte le altre importazioni originarie della RPC il dazio è fissato al 280,3 %.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di acido gliossilico, di purezza almeno pari al 95 % in peso secco, in forma solida o in soluzione acquosa con concentrazione superiore al 40 % in peso, classificato attualmente al codice NC ex 2918 30 00 (TARIC 2918 30 00 13), originario della Repubblica popolare cinese. Il regolamento disciplina sia le importazioni dei produttori esportatori specificamente indicati (Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Xinjiang Guolin New Materials Co., Ltd. e gli altri esportatori collaboranti elencati in allegato) sia le importazioni di tutte le altre imprese cinesi. Prevede inoltre obblighi procedurali per gli operatori interessati, inclusa la presentazione di fattura commerciale valida per applicare le aliquote individuali, e la sospensione della registrazione delle importazioni disposta in precedenza.
Dazio antidumping provvisorio sull'acido gliossilico originario della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/591 della Commissione istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di acido gliossilico dalla Repubblica popolare cinese. L'intervento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) 2016/1036 e segue un'inchiesta avviata il 25 luglio 2024 su denuncia dell'industria dell'Unione.
Contesto procedurale e oggetto dell'inchiesta
La Commissione ha registrato le importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2715 e ha svolto attività di campionamento, questionari e verifiche in loco/da remoto. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è acido gliossilico con purezza almeno del 95 % in peso secco, in forma solida o in soluzione acquosa oltre il 40 %, classificato al codice NC ex 2918 30 00.
Definizione del prodotto e richiesta di esenzione di un utilizzatore
La Commissione ha ritenuto che il prodotto importato dalla RPC, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto nell'Unione abbiano caratteristiche fisiche e chimiche di base e impieghi di base analoghi, costituendo quindi prodotti simili. Un utilizzatore, L. Brüggemann, ha chiesto un'esenzione nel quadro del regime di uso finale per un particolare grado tecnico destinato alla produzione di FFSRA; la Commissione ha respinto la richiesta, ritenendo non dimostrata l'indisponibilità del prodotto dell'Unione e non verificata una differenza sostanziale rispetto al prodotto UE.
Dumping e metodologia di calcolo del valore normale
Poiché sono state ravvisate distorsioni significative nella RPC, la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, costruendo il valore normale con costi e prezzi esenti da distorsioni. È stata scelta la Colombia come paese rappresentativo appropriato, sulla base di livello di sviluppo economico analogo, disponibilità di dati e presenza di produzione di acido acetico, assunto come prodotto comparabile per metodologia produttiva e fattori produttivi. Per alcune materie prime sono stati usati prezzi all'importazione colombiani dal GTA; per altre, un valore di riferimento internazionale, quando i dati nazionali risultavano inattendibili o non rappresentativi.
Distorsioni significative nella RPC
La Commissione ha richiamato la propria prassi recente nel settore chimico e ha descritto un quadro di intervento pubblico sostanziale nella RPC: presenza statale nelle imprese, pianificazione industriale vincolante, distorsioni nei mercati finanziari, del lavoro, dei terreni e delle materie prime, nonché inefficienze nel diritto fallimentare e patrimoniale. Tali distorsioni sono state considerate estese anche al sottosettore dell'acido gliossilico, rendendo inidonei i prezzi e i costi interni cinesi ai fini della determinazione del valore normale.
Margini di dumping provvisori
Per i produttori esportatori collaboranti nel campione, i margini di dumping provvisori sono risultati pari al 27,2 % per Hubei Hongyuan e al 175,8 % per Xinjiang Guolin. Per le altre società collaboranti il margine è stato fissato al 78,5 % e per tutte le altre importazioni originarie della RPC al 280,3 %. La Commissione ha anche adottato misure anti-elusione procedurali, richiedendo una fattura commerciale valida per beneficiare delle aliquote individuali.
Pregiudizio all'industria dell'Unione e nesso causale
L'unico produttore dell'Unione ha registrato un forte deterioramento di produzione, vendite, quota di mercato, produttività, flussi di cassa, redditività e rendimento del capitale investito, con un aumento dei costi di produzione e una compressione dei prezzi. Parallelamente, le importazioni cinesi hanno mantenuto prezzi inferiori a quelli dell'Unione, guadagnando quota di mercato. La Commissione ha concluso provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole e che gli altri fattori esaminati non interrompono il nesso causale.
Livello delle misure e interesse dell'Unione
Poiché il denunciante aveva allegato distorsioni relative alle materie prime, la Commissione ha applicato l'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base e ha ritenuto che per Xinjiang Guolin il dazio dovesse essere fissato al livello del margine di dumping. Ha inoltre concluso che l'istituzione delle misure è nell'interesse dell'Unione, tenuto conto della capacità inutilizzata in Cina, delle distorsioni sulle materie prime e dell'impatto sulle catene di approvvigionamento europee. La Commissione ha quindi disposto anche la cessazione della registrazione delle importazioni, pur conservando i dati rilevanti in vista di eventuali misure definitive.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese. Il prodotto è definito come acido gliossilico (CAS 298-12-4 o 6000-59-5), di purezza almeno pari al 95 % in peso secco, in forma solida o soluzione acquosa oltre il 40 %, classificato al codice NC ex 2918 30 00 (TARIC 2918 30 00 13).
Aliquote per impresa e codice TARIC
Le aliquote provvisorie sul prezzo netto franco frontiera Unione, dazio non corrisposto, sono: 27,2 % per Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 89M2); 175,8 % per Xinjiang Guolin New Materials Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 89M3); 78,5 % per le altre società collaboranti elencate in allegato; 280,3 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (codice addizionale TARIC 8999).
Condizione della fattura commerciale
L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell'emittente, contenente la formula prescritta dal regolamento e l'indicazione del volume, del fabbricante e del codice addizionale TARIC. In mancanza, si applica il dazio per tutte le altre importazioni cinesi.
Garanzia all'importazione
L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto in esame è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Termini per osservazioni e audizioni
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore. Le richieste di audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall'entrata in vigore, ferma la possibilità per il consigliere-auditore di esaminare anche domande tardive.
Interruzione della registrazione
Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2715. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell'UE non oltre 90 giorni prima dell'entrata in vigore devono essere conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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