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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/606

Regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione, del 21 marzo 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione

Normativa europea32025R0606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2023/1542 definendo criteri uniformi per calcolare e verificare l’efficienza di riciclaggio e il recupero dei materiali dai rifiuti di batterie. Introduce definizioni tecniche, formule di calcolo, regole sulla ripartizione per tipologia di batteria e un modello standardizzato di documentazione da trasmettere annualmente alle autorità competenti. Stabilisce inoltre modalità di verifica, inclusi controlli documentali, audit e autocontrollo, per garantire tracciabilità, comparabilità dei dati e coerenza applicativa nell’Unione.

Stabilisce la metodologia per il calcolo, la verifica e la documentazione dei tassi di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché i relativi formati di rendicontazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai riciclatori di rifiuti di batterie e alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito del regolamento (UE) 2023/1542. Riguarda i rifiuti di batterie al piombo-acido, al litio, al nichel-cadmio e le altre batterie, con regole specifiche anche per il recupero di cobalto, rame, piombo, litio e nichel, nonché per la documentazione relativa a mercurio e cadmio. Si applica ai flussi di rifiuti trattati nell’Unione e, per i casi pertinenti, anche alle frazioni o ai trattamenti effettuati al di fuori dell’Unione, con obblighi di prova documentale e verifica; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento delegato (UE) 2025/606: metodologia di calcolo, verifica e documentazione per il riciclaggio delle batterie

Il regolamento delegato dà attuazione all’articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1542, completando il quadro normativo sui rifiuti di batterie con regole tecniche uniformi per il calcolo degli obiettivi di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali. La finalità dichiarata nei considerando è duplice: garantire elevata qualità del recupero e, al contempo, evitare distorsioni della concorrenza e ostacoli al mercato interno delle materie prime seconde, mantenendo coerenza con l’evoluzione tecnologica e con la precedente disciplina della direttiva 2006/66/CE.

Finalità e ratio della disciplina

La Commissione evidenzia che la metodologia serve a creare un quadro armonizzato per l’intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato dell’Unione, inclusa la gestione dei relativi rifiuti. La disciplina mira a rendere comparabili i dati, a rafforzare la tracciabilità dei flussi e a consentire un’applicazione equa delle regole di calcolo, minimizzando gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. Particolare attenzione è riservata alla documentazione delle sostanze pericolose, in particolare mercurio e cadmio, e alla specificazione del trattamento delle sostanze in flussi identificabili nel processo di riciclaggio.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si rivolge ai riciclatori di rifiuti di batterie e alle autorità competenti degli Stati membri. Copre i rifiuti di batterie al piombo-acido, al litio, al nichel-cadmio e le altre batterie, con distinguo specifici a seconda della composizione chimica trattata. La disciplina si applica ai processi di riciclaggio svolti nell’Unione e, per i profili documentali e di verifica, anche ai casi in cui parte del trattamento avvenga al di fuori dell’UE, purché vi sia prova documentale conforme. È richiamato anche il collegamento con l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1542, relativo alla fornitura annuale di informazioni a partire dall’anno civile 2026.

Definizioni e categorie di massa

L’allegato introduce definizioni essenziali per il calcolo: la "frazione iniziale" è la massa dei rifiuti di batterie preparati per il riciclaggio e immessi nel processo per anno civile, al netto dell’acqua, e comprende anche specifiche componenti come fluidi e acidi a base acquosa, involucri, cavi integrati, parti esterne, moduli ed elementi scartati dalla preparazione per il riutilizzo o per il cambio di destinazione, nonché rifiuti di fabbricazione di batterie quando in forma di elementi, moduli o pacchi. La "frazione intermedia" è un flusso che non è né iniziale né derivato ed è destinato a una o più fasi successive del riciclaggio. La "frazione derivata" è invece la massa ottenuta dal riciclaggio e convertita in materiali, sostanze o prodotti destinati all’uso originario o ad altre finalità, con esclusione di discarica, riempimenti, combustibile e recupero energetico.

Massa nera, impurità e primo riciclatore

La "massa nera" è qualificata come frazione intermedia prodotta dal trattamento termo-meccanico di una frazione iniziale; non può essere considerata frazione derivata ai fini del recupero dei materiali, perché il recupero dei metalli in essa contenuti richiede un’ulteriore trasformazione. Le impurità, sia nelle frazioni iniziali sia in quelle derivate, non sono considerate materiale obiettivo se derivano da errori di cernita o da reazioni secondarie/incomplete. Il "primo riciclatore" è l’operatore che avvia il riciclaggio dei moduli e/o elementi quando il processo si svolge in più impianti; non può coincidere con un mero preparatore per il riciclaggio che si limiti a stoccaggio, manipolazione, smantellamento dei pacchi batterie o separazione di frazioni estranee al rifiuto di batteria.

Metodo di calcolo dell’efficienza di riciclaggio

Il tasso di efficienza di riciclaggio è espresso in percentuale di massa come rapporto tra frazioni derivate considerate ai fini del riciclaggio e frazioni iniziali per anno civile. Il calcolo va effettuato separatamente per quattro flussi: batterie al piombo-acido, batterie al litio, batterie al nichel-cadmio e altre batterie. La determinazione della composizione chimica della frazione iniziale può avvenire, alternativamente, tramite informazioni fornite dai produttori (ove disponibili in formato elettronico, come il passaporto della batteria ex articolo 77 del regolamento 2023/1542), tramite determinazione della composizione delle frazioni derivate più le emissioni e i rifiuti derivanti dal trattamento, oppure tramite campionamento e analisi della frazione iniziale.

Componenti considerati e regime transitorio fino al 2030

Le emissioni nell’atmosfera, nell’acqua e nel suolo, come definite nella direttiva 2010/75/UE, sono escluse dal calcolo. Fino al 31 dicembre 2029, possono essere considerate anche l’ossigeno, il carbonio a livello elementare, il ferro a livello elementare, il fosforo, il cloro e lo zolfo. Dal 1° gennaio 2030, carbonio, ferro e fosforo restano computabili; per ossigeno, cloro e zolfo, l’inclusione diventa facoltativa. Questa scansione temporale mostra l’intento di accompagnare l’evoluzione dei processi industriali e dei metodi di misurazione.

Metodo di calcolo del recupero dei materiali

Il tasso di recupero dei materiali si calcola per ciascun materiale obiettivo indicato nell’allegato XII, parte C, del regolamento (UE) 2023/1542: cobalto, rame, litio, nichel e piombo. La formula rapporta la massa del materiale obiettivo contenuta nelle frazioni derivate al punto di calcolo del recupero alla massa di materiale obiettivo contenuta nelle frazioni iniziali. Il punto di calcolo del recupero è la fase del riciclaggio in cui il materiale obiettivo è recuperato come materiale, sostanza o prodotto sostituibile con input primari nei processi industriali; solo le frazioni derivate presenti in tale punto sono rilevanti per il calcolo. Il materiale recuperato deve avere il contenuto tecnicamente più elevato possibile, evitando costi eccessivi.

Documentazione standardizzata e flussi informativi

Il regolamento impone un formato standard di documentazione, distinto per tipologia di batteria. I riciclatori devono trasmettere annualmente i dati alle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il trattamento, ripartiti per Stato membro di raccolta. La documentazione deve coprire tutte le fasi del riciclaggio e tutti gli impianti coinvolti, non solo le singole operazioni interne agli impianti. Devono essere indicati, tra l’altro, il nome completo e l’ubicazione del primo riciclatore, l’anno civile di riferimento, la composizione chimica trattata, un diagramma di flusso del processo, l’elenco delle frazioni iniziali/intermedie/derivate, i tassi rRE e rRM e i dati su mercurio e cadmio, se pertinenti.

Regole particolari per mercurio e cadmio

Per le batterie al nichel-cadmio e per i rifiuti contenenti mercurio sono previste tabelle dedicate. La documentazione deve indicare la massa iniziale di cadmio o mercurio, la massa riciclata/derivata e la massa immobilizzata e smaltita in modo sicuro. Il regolamento prevede una verifica di coerenza specifica: la quantità totale di cadmio riciclato e/o smaltito, e quella di mercurio immobilizzato e smaltito, deve corrispondere alla quantità totale presente nella frazione iniziale. Le sezioni dedicate ai modelli contengono tabelle dettagliate per batterie al piombo-acido, al litio, al nichel-cadmio e per altri rifiuti di batterie, con campi separati per i componenti rilevanti.

Modelli per tipologia di batteria

Le sezioni 6, 7, 8 e 9 forniscono i format di documentazione rispettivamente per batterie al piombo-acido, al litio, al nichel-cadmio e per altri rifiuti di batterie. I modelli distinguono i risultati del primo riciclatore per rifiuti raccolti nello stesso Stato membro del riciclatore e per rifiuti raccolti in un altro Stato membro. Le tabelle richiedono l’indicazione delle masse iniziali e derivate, della frazione derivata prodotta nell’UE e fuori dall’UE, dei tassi rRE e rRM, nonché delle quantità di rifiuti/elementi specifici come piombo, acido solforico secco, plastica, acciaio, elettroliti, manganese, alluminio, ossigeno, carbonio, ferro, fosforo, cloro, zolfo, mercurio o cadmio, a seconda del tipo di batteria.

Fasi del riciclaggio, catena e tracciabilità

La parte 2 dei modelli richiede la documentazione delle singole fasi del riciclaggio, cioè di tutti gli impianti coinvolti. Per ciascuna fase devono essere indicati il tipo di rifiuto o frazione in ingresso, il codice CER, la massa, il trattamento supplementare, l’operatore supplementare e la successiva fase del riciclaggio. Per le frazioni intermedie, il modello richiede anche la descrizione della composizione chimica e delle eventuali massa nera, con indicazione specifica della chimica principale nel caso di miscele. Deve inoltre essere garantita la coerenza matematica tra le somme delle masse di tutte le fasi e i valori totali di massa iniziale e derivata.

Verifica da parte delle autorità competenti

La sezione 10 disciplina la verifica dei dati e dei calcoli. L’autorità competente dello Stato membro in cui avviene il trattamento effettua la verifica dei calcoli complessivi e può ricevere i dati pertinenti dagli Stati membri di raccolta, se diversi. La verifica minima deve coprire la completezza, accuratezza e coerenza della documentazione e dei calcoli; se il riciclaggio avviene in tutto o in parte fuori dall’UE, deve essere verificata anche la prova documentale approvata dall’autorità competente del paese di destinazione, attestante condizioni equivalenti a quelle del regolamento e il rispetto delle altre norme UE pertinenti. Sono inoltre possibili aggregazioni dei dati di più primi riciclatori, richieste di prove documentali, audit, visite agli impianti e autocontrollo con aziende esterne. La verifica è annuale e, al termine, l’autorità deve completare la documentazione indicando il numero di tecniche di verifica utilizzate.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e allegato tecnico unico

L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato, che contiene la metodologia di calcolo e verifica dei tassi di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione relativa all’efficienza di riciclaggio, al recupero dei materiali e alla destinazione/rendimento delle frazioni derivate finali.

Definizioni operative

L’allegato definisce, tra l’altro, batteria al litio, frazione iniziale, frazione intermedia, frazione derivata, massa nera, impurità e primo riciclatore. Le definizioni distinguono chiaramente tra masse considerate nel calcolo, flussi intermedi e frazioni non computabili, con regole specifiche per le impurezze e per la massa nera, qualificata come frazione intermedia e non come frazione derivata.

Calcolo dell’efficienza di riciclaggio

Il tasso di efficienza di riciclaggio è calcolato come rapporto percentuale tra massa delle frazioni derivate considerate ai fini del riciclaggio e massa delle frazioni iniziali per anno civile. Il calcolo va effettuato separatamente per batterie al piombo-acido, al litio, al nichel-cadmio e altre batterie. Sono previste indicazioni su come determinare la composizione chimica delle frazioni iniziali, anche tramite passaporto della batteria ex articolo 77 del regolamento (UE) 2023/1542, e sul trattamento delle emissioni, escluse dal calcolo.

Regole transitorie e componenti considerati nel calcolo

Fino al 31 dicembre 2029, ossigeno, carbonio a livello elementare, ferro a livello elementare, fosforo, cloro e zolfo possono essere considerati nel calcolo dell’efficienza di riciclaggio; dal 1° gennaio 2030 carbonio, ferro e fosforo restano considerati, mentre l’inclusione di ossigeno, cloro e zolfo diventa facoltativa.

Calcolo del recupero dei materiali

Il tasso di recupero dei materiali è calcolato per ciascun materiale obiettivo di cui all’allegato XII, parte C, del regolamento (UE) 2023/1542, rapportando la massa del materiale recuperato nel punto di calcolo del recupero alla massa contenuta nella frazione iniziale. Il punto di calcolo è la fase in cui il materiale obiettivo è recuperato come materiale, sostanza o prodotto sostitutivo di input primari nei processi industriali; solo le frazioni derivate in tale punto sono computabili. Il materiale recuperato deve avere il più alto contenuto tecnicamente possibile, compatibilmente con costi non eccessivi.

Documentazione su mercurio e cadmio

Il formato di documentazione richiede l’indicazione esplicita dei flussi contenenti mercurio e cadmio derivanti dal riciclaggio, con regole dedicate per la massa iniziale, la massa riciclata/derivata e la massa immobilizzata e smaltita in modo sicuro. Le sezioni 4, 6, 7, 8 e 9 distinguono i casi relativi a batterie al piombo-acido, al litio, al nichel-cadmio e ad altri rifiuti di batterie.

Obblighi annuali di trasmissione e contenuto minimo della documentazione

I riciclatori devono trasmettere ogni anno i dati relativi alle sezioni 2, 3 e 4, ripartiti per Stato membro di raccolta, alle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il trattamento. La documentazione deve coprire tutte le fasi del riciclaggio e tutti gli impianti coinvolti, e includere almeno: dati identificativi del primo riciclatore, anno civile, composizione chimica trattata, diagramma di flusso, elenco delle frazioni iniziali/intermedie/derivate, tassi rRE e rRM per composizione chimica, e dati su mercurio/cadmio ove pertinenti.

Prime riciclatori ed esportazioni

Quando il riciclaggio avviene in più impianti, il primo riciclatore raccoglie le informazioni e le trasmette all’autorità competente; gli operatori a monte devono fornirgli i dati necessari. Per i detentori o riciclatori che esportano rifiuti di batterie a fini di trattamento, la documentazione deve includere il quantitativo esportato e i dati su avvio di preparazione/riciclaggio, efficienza di riciclaggio, recupero dei materiali e destinazione/rendimento delle frazioni finali.

Modelli di documentazione per tipologia di batteria

Le sezioni 6, 7, 8 e 9 stabiliscono modelli separati per batterie al piombo-acido, al litio, al nichel-cadmio e per altri rifiuti di batterie. I modelli richiedono l’indicazione dell’impianto, del processo completo, delle quantità in ingresso, dei risultati per ciascun elemento/composto, della quota eventualmente generata fuori dall’UE e della verifica effettuata dalle autorità competenti.

Verifica da parte delle autorità competenti

La sezione 10 disciplina la verifica dei tassi e della documentazione: almeno verifica della completezza, accuratezza e coerenza dei calcoli e delle informazioni; per batterie riciclate in tutto o in parte fuori dall’UE, verifica della prova documentale approvata dall’autorità del paese di destinazione; aggregazione dei dati dei diversi primi riciclatori. Sono possibili ulteriori controlli, inclusi richieste di prove, audit con visite in impianto e autocontrollo mediante aziende esterne. La verifica è annuale e l’autorità deve indicare il numero di tecniche utilizzate.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientegestione dei rifiutieconomia circolareprodotti e batteriemercato interno

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