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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/622

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/622 della Commissione, del 21 marzo 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Gula Kelapa Kulonprogo Jogja (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/622 dispone l’iscrizione della denominazione «Gula Kelapa Kulonprogo Jogja» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come DOP. La Commissione vi procede sulla base del regolamento (UE) 2024/1143, rilevando che la domanda era stata pubblicata e che non è stata presentata alcuna opposizione nei termini. Il provvedimento ha natura esecutiva e rende la denominazione tutelata e riconosciuta nell’Unione dal momento della sua entrata in vigore.

Iscrizione nel registro UE delle indicazioni geografiche della denominazione «Gula Kelapa Kulonprogo Jogja» come DOP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Gula Kelapa Kulonprogo Jogja», relativa a un prodotto agricolo/alimentare per il quale è stata presentata una domanda di registrazione dalla società indonesiana MPIG-GKKP Jogja. Produce effetti nell’ordinamento dell’Unione europea mediante l’iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non disciplina in modo generale altre indicazioni geografiche, ma il singolo riconoscimento della denominazione indicata, all’esito della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143.

Iscrizione della DOP «Gula Kelapa Kulonprogo Jogja»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/622 della Commissione dà attuazione al nuovo sistema UE delle indicazioni geografiche previsto dal regolamento (UE) 2024/1143, disponendo l’iscrizione della denominazione «Gula Kelapa Kulonprogo Jogja» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come DOP. Il provvedimento si fonda sull’esito positivo della procedura di registrazione, avviata con una domanda presentata da un’associazione indonesiana e già pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Contesto normativo e procedura

La Commissione richiama l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 come base giuridica dell’iscrizione. Nei considerando si precisa che la domanda era stata originariamente presentata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, circostanza che consente l’applicazione del nuovo regime procedurale.

Assenza di opposizioni

La Commissione evidenzia che, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2. In mancanza di contestazioni, la registrazione può essere disposta.

Effetti dell’iscrizione

Con l’articolo 1, la denominazione «Gula Kelapa Kulonprogo Jogja» è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’iscrizione comporta il riconoscimento della denominazione nel sistema di tutela UE delle indicazioni geografiche, con effetti diretti negli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP nel registro UE

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica «Gula Kelapa Kulonprogo Jogja» come DOP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del რეგolamento (UE) 2024/1143.

Base giuridica e procedura di registrazione

La Commissione adotta il regolamento in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda era stata presentata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale e successivamente esaminata secondo il nuovo quadro normativo.

Assenza di opposizioni

È richiamato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento; ciò ha consentito l’iscrizione senza ulteriori contestazioni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàregistri e tutela delle denominazionimercato interno

Testo integrale

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