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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/611

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/611 della Commissione, del 21 marzo 2025, recante trecentoquarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32025R0611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/611 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche per il collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La Commissione recepisce le modifiche decise l’11 marzo 2025 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sostituendo i dati identificativi di dodici persone fisiche. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 mediante modifica dei dati identificativi di dodici persone fisiche soggette a misure restrittive connesse a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri e produce effetti diretti nei confronti delle persone fisiche elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, ossia soggetti per i quali opera il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento delle voci nominative di dodici persone fisiche incluse nell’elenco sanzionatorio; non introduce nuove categorie di soggetti né modifica il regime sostanziale delle misure restrittive. La modifica si innesta sul sistema di designazione collegato alle decisioni del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015).

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/611 interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione contro persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L’atto ha una funzione essenzialmente di aggiornamento tecnico-sanzionatorio: recepisce nell’ordinamento UE le modifiche approvate l’11 marzo 2025 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adeguando di conseguenza l’elenco delle persone soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.

Base giuridica e contesto

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina le misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. In particolare, l’adozione si fonda sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e sull’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento del 2002. Nei considerando si precisa che l’allegato I contiene l’elenco dei soggetti colpiti dal congelamento di fondi e risorse economiche e che, a seguito della decisione del comitato sanzioni ONU, è necessario allineare l’elenco UE.

Ambito dell’intervento

L’atto non modifica il regime sostanziale delle sanzioni, né introduce nuove categorie di soggetti. Esso si limita a sostituire i dati identificativi di dodici persone fisiche già presenti nell’allegato I, aggiornando elementi quali:

  • nome completo e grafia originale;
  • alias certi e incerti;
  • data e luogo di nascita;
  • cittadinanza;
  • indirizzi noti;
  • numeri di passaporto o di identificazione nazionale;
  • ulteriori informazioni di contesto, incluse appartenenza a gruppi terroristici, ruoli ricoperti, eventuali fotografie per l’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza ONU;
  • date di designazione rilevanti ai fini del regolamento.

In alcuni casi le informazioni sono aggiornate per riflettere circostanze successive, come il presunto decesso di taluni soggetti o la precisazione delle loro funzioni all’interno di Al-Qaeda, dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante o di formazioni collegate.

Contenuto dell’allegato: persone interessate

L’allegato modifica le voci relative a dodici persone fisiche, tra cui figurano, in sintesi:

  • Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri;
  • Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli;
  • Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman;
  • Zaki Ezat Zaki Ahmed;
  • Abdul Haq;
  • Qasim Mohamed Mahdi Al-Rimi;
  • Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai;
  • Mustafa Hajji Muhammad Khan;
  • Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim Al Charekh;
  • Abou Mohamed al Adnani;
  • Sofiane Ben Goumo;
  • Hamza Usama Muhammad bin Laden.

Per ciascuna voce il regolamento sostituisce integralmente il testo dei dati identificativi, spesso con una formulazione più precisa o aggiornata. In particolare, il testo distingue più nettamente tra alias certi e incerti e, per alcune posizioni, specifica elementi ulteriori di identificazione o di contesto operativo.

Effetti giuridici

L’effetto giuridico immediato consiste nell’aggiornamento dell’anagrafica sanzionatoria UE: gli operatori soggetti alla disciplina del regolamento (istituti finanziari, soggetti obbligati e autorità competenti) devono fare riferimento alle nuove formulazioni delle voci per l’applicazione delle misure di congelamento. Poiché l’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, non richiede recepimento nazionale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento le modifiche all’allegato I diventano operative nell’ordinamento dell’Unione e negli ordinamenti nazionali degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato contiene la revisione puntuale delle voci riferite a dodici persone fisiche, con aggiornamento di nomi, alias, dati anagrafici, luoghi di nascita, cittadinanza, indirizzi, numeri di passaporto o identificazione, ulteriori informazioni e date di designazione. In diversi casi la denominazione è uniformata in maiuscolo, vengono distinti alias certi e incerti e sono aggiornate informazioni fattuali, incluse notizie sul decesso o sul ruolo ricoperto nei gruppi sanzionati.

Base normativa e recepimento delle decisioni ONU

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Nei considerando si richiama la decisione dell’11 marzo 2025 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha modificato dodici voci dell’elenco internazionale; la Commissione adegua quindi l’elenco UE in modo coerente con il quadro ONU.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalicongelamento di fondiantiterrorismopolitica estera e di sicurezza comunecooperazione con nazioni unite

Testo integrale

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