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Ordinanza

Ordinanza n. 467/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza della concessione di un'area cimiteriale, con conseguente ordine di estumulazione delle salme inumate nella sepoltura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale del 5 maggio 2026 con cui il Comune di Carini ha disposto la decadenza della concessione dell'area cimiteriale nella loro disponibilità, chiedendo l'annullamento dell'atto e, in via incidentale, la sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità articolati nel ricorso e si limita a evidenziare che l'esecuzione immediata del provvedimento avrebbe imposto l'estumulazione delle salme inumate nella sepoltura ricadente nell'area concessa.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti necessari a preservare la situazione di fatto fino alla decisione di merito. Ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente al punto c), relativo all'estumulazione delle salme, ritenendo opportuno mantenere la res adhuc integra. Nelle more del giudizio, ha inoltre precisato che non potrà essere consentito a nessuna delle parti l'ulteriore utilizzo dei loculi e degli ossari della sepoltura interessata. La discussione del ricorso è stata fissata all'udienza pubblica del 12 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale prevista dal codice del processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Il richiamo è stato posto a tutela dei diritti e della dignità delle parti private in relazione ai dati personali appartenenti a categorie particolari.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l'immediata esecuzione del provvedimento impugnato determinerebbe una modifica difficilmente reversibile della situazione materiale, il giudice può sospenderne selettivamente l'efficacia nella parte necessaria a mantenere integra la res fino alla decisione di merito.
  • La sospensione cautelare può essere accompagnata da prescrizioni provvisorie idonee a evitare che, durante la pendenza del giudizio, l'utilizzo del bene o della situazione controversa da parte di una delle parti renda inefficace la tutela interinale.
  • La tutela cautelare può essere accordata anche limitatamente a uno specifico segmento esecutivo del provvedimento amministrativo, senza sospenderne integralmente l'efficacia.

Come è indicizzato

MaterieServizi cimiteriali e funebriTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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