Sentenza n. 2385/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale di Gela – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 42/2025 del Tribunale di Gela – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’anno scolastico 2021/2022 e per il valore di euro 500,00, oltre agli accessori calcolati ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994. Il Ministero era stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del procuratore antistatario. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione aveva eseguito soltanto il capo relativo alle spese di lite, senza attribuire la Carta elettronica né corrispondere i relativi accessori. Il ricorrente ha quindi dedotto l’inottemperanza parziale al giudicato, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e non era stata integralmente eseguita, essendo rimasto ineseguito il capo relativo all’attribuzione della Carta elettronica del docente e ai relativi accessori. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, ritenendo non manifestamente iniqua la sua applicazione in ragione dell’ingiustificata protrazione dell’inadempimento e della non complessità degli adempimenti dovuti. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della presente pronuncia sino all’integrale pagamento, ferma l’attivazione del commissario dopo il termine assegnato per l’adempimento spontaneo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
"somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato"
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora quando l’inadempimento persiste; nel caso concreto la penalità è stata ritenuta applicabile perché il ritardo era ingiustificato, gli adempimenti erano semplici e non ricorrevano effetti manifestamente iniqui.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
"Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente"
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
È richiamato dal titolo esecutivo per la determinazione degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta al docente.
art. 22 legge n. 724/1994
Richiama e rende applicabile il criterio previsto dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per gli accessori dovuti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, dopo la notificazione del titolo esecutivo, consente di rilevare la persistente inerzia dell’Amministrazione ai fini dell’ottemperanza.
art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora applicata nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione soltanto parziale di una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza anche quando l’Amministrazione abbia adempiuto ad alcuni capi del titolo, restando ineseguito il capo principale relativo alla prestazione dovuta al privato.
- Quando il titolo giudiziale è stato ritualmente notificato e il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è decorso senza integrale adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successivo inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell’esecuzione del giudicato quando l’inadempimento sia ingiustificato, gli adempimenti imposti dal titolo non presentino particolare complessità e la misura non produca un effetto manifestamente iniquo.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, per ogni giorno di ulteriore ritardo decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’integrale esecuzione, restando ferma l’attivazione del commissario ad acta decorso il termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
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