Cassazione Civile, Ordinanza n. 19528/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria)
La controversia
La controversia nasce da un progetto di investimento nel settore turistico finanziato con contributo pubblico regionale. La società beneficiaria aveva chiesto l’accertamento della legittimità della propria condotta e l’insussistenza di inadempimenti alle obbligazioni connesse al contributo; la Regione, in via riconvenzionale, aveva chiesto la declaratoria di legittimità della revoca e la restituzione della somma residua già erogata. Il Tribunale aveva respinto la domanda della società e accolto la riconvenzionale della Regione. In appello la società aveva dedotto, tra l’altro, che le irregolarità riscontrate nella domanda e nella rendicontazione del contributo non integravano un inadempimento grave idoneo a giustificare la revoca, che la documentazione finale dimostrava la spesa effettiva per il progetto finanziato, che la presunta non conformità urbanistica non era un presupposto della revoca o era comunque sanata, che non era stata esaminata la possibilità di una revoca parziale e che era stata illegittimamente negata la CTU. La Corte d’appello ha però dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità, ritenendo che non fosse stata adeguatamente contestata la ricostruzione dei fatti e che la parte si fosse limitata a dissentire dalla qualificazione giuridica operata dal primo giudice. Il ricorso per cassazione censurava proprio tale declaratoria di inammissibilità, sostenendo che i motivi di appello erano invece specifici e idonei a contrastare la motivazione di primo grado, oltre a dedurre ulteriori violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi in tema di inadempimento e prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti esposti in motivazione, i motivi relativi alla declaratoria di inammissibilità dell’appello. Ha affermato che, anche sotto il testo dell’art. 342 c.p.c. anteriore alla riforma del 2012, l’atto di appello deve contenere una parte argomentativa specifica, ma nel caso concreto i motivi di gravame della società erano sufficientemente chiari e dettagliati, perché contestavano in modo puntuale le ragioni poste a base della decisione di primo grado, sia quanto alle irregolarità fatturative, sia quanto alla conformità urbanistica, sia quanto alla revoca totale e alla mancata CTU. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, affinché esamini il merito dell’appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
testo antecedente alla riforma del D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
anche nel regime previgente l’atto di appello deve contenere una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni della sentenza impugnata, ma non è richiesta una formula sacramentale; la specificità va valutata in relazione alla capacità di far comprendere con chiarezza il contenuto delle censure
art. 360 n. 3 c.p.c.
è il parametro formale invocato per le doglianze di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360 n. 5 c.p.c.
è invocato per l’omesso esame di fatti decisivi
art. 112 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali violate nei motivi di ricorso
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali violate nei motivi di ricorso
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali violate nei motivi di ricorso
art. 191 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione alla mancata CTU
art. 1218 c.c.
richiamato per la qualificazione dell’asserito inadempimento e per la ripartizione dell’onere di provare che l’inesatto adempimento dipenda da causa non imputabile
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all’onere della prova dell’inesistenza del preteso inadempimento
art. 43 l.fall.
richiamato in memoria per escludere che il fallimento della parte nel giudizio di cassazione determini l’interruzione del processo
D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
la Corte precisa che la nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c. non era applicabile all’appello notificato nel 2011
Massime di principio
- Nel regime previgente all’art. 342 c.p.c. riformato nel 2012, l’appello è ammissibile se contiene censure specifiche che si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una mera riproposizione del dissenso o una critica generica alla decisione di primo grado.
- La specificità dei motivi di appello richiede l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata e la loro confutazione, ma la valutazione deve essere sostanziale e non formalistica.
- La mancanza di allegazione può incidere sull’ammissibilità della domanda o dell’impugnazione; la mancanza di prova, invece, attiene al merito. Le due questioni non possono essere confuse.
- In tema di revoca di contributi pubblici, quando la contestazione riguardi l’asserito inadempimento del beneficiario, l’impugnazione deve confrontarsi con i singoli fatti posti a base della revoca e con la loro qualificazione giuridica, potendo il beneficiario dedurre l’assenza di un inadempimento rilevante o la sua riferibilità a cause non imputabili.
- Nel giudizio di cassazione l’intervenuto fallimento della parte non determina, di per sé, l’interruzione del processo, che resta dominato dall’impulso d’ufficio.
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