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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33829/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, assunto con una successione di contratti a tempo determinato nel settore teatrale, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dal 2011, oltre al risarcimento del danno, fondando la pretesa su un accordo sindacale del 2008 che gli attribuiva un diritto di precedenza rispetto ad altri lavoratori per anzianità di servizio. La corte di appello ha però riformato la decisione, ritenendo nulle le previsioni pattizie invocate perché contrastanti con norme imperative in tema di assunzioni nel pubblico impiego e nel settore soggetto a controllo pubblico. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla natura privata dell'ente e sulla disciplina delle assunzioni, sostenendo che l'ente teatrale fosse un'associazione di diritto privato e che non si potessero applicare le regole sulle procedure selettive pubbliche; 2) violazione della normativa speciale sul collocamento dello spettacolo, assumendo che fosse vigente e applicabile la legge n. 8/1979; 3) omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia sulle domande relative al diritto di precedenza nelle assunzioni a termine e a tempo indeterminato, nonché sulle istanze istruttorie e sull'appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva infatti fondato il rigetto anche sulla contrarietà dell'accordo sindacale alle norme imperative che impongono l'assunzione mediante procedure selettive o avviamento dagli uffici di collocamento, sicché le censure sulla natura dell'ente e sulla legge speciale non erano idonee a scalfire tale autonoma base argomentativa. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché l'omesso esame di questioni processuali o l'omessa pronuncia non può essere veicolato come vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. se non si denuncia la nullità della sentenza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, D.M. n. 479/1999

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura privata dell'ente teatrale e quindi l'inapplicabilità delle regole proprie degli enti pubblici.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Invocato per negare che l'ente potesse essere qualificato come amministrazione pubblica soggetta alle regole del pubblico impiego.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dal ricorrente in chiave interpretativa per contestare la lettura della disciplina applicata dal giudice di merito.

  • artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001

    Considerati dalla corte territoriale norme imperative che impongono, per le assunzioni, procedure selettive pubbliche o avviamento tramite collocamento; la Cassazione rileva che la sentenza di merito si fondava anche su tale ratio.

  • art. 49 legge regionale siciliana n. 15/2004

    Ritenuto dalla corte territoriale applicabile anche a enti, associazioni e aziende private soggetti al controllo e alla vigilanza della Regione o di altri enti territoriali, con obbligo di procedure selettive pubbliche.

  • legge n. 8/1979

    Esaminata dalla corte territoriale e ritenuta comunque non utile alla domanda; la Cassazione rileva che, per quanto evocata, non scalfisce l'autonoma ratio sulla necessità di assunzione tramite collocamento o procedure pubbliche.

  • art. 39 d.l. n. 112/2008

    Indicato come norma abrogatrice della legge n. 8/1979.

  • legge n. 133/2008

    Norma di conversione del d.l. n. 112/2008, richiamata in relazione all'abrogazione della legge n. 8/1979.

  • art. 1 CCNL 2005

    Richiamato dal ricorrente come fonte negoziale collettiva che avrebbe regolato l'assunzione e il rapporto di lavoro.

  • art. 21 del regolamento organico del Teatro

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina interna invocata a sostegno delle proprie pretese.

  • art. 35 lett. b) d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le norme sul collocamento riguarderebbero solo l'assunzione di operai privi di titolo superiore all'obbligo scolastico.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Cassazione afferma che il vizio di omesso esame è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non copre l'omesso esame di questioni processuali.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dalle Sezioni Unite nel chiarire che i motivi di ricorso devono essere immediatamente riconducibili a una delle tassative ipotesi di impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nella parte in cui la Corte ricorda che l'omessa pronuncia deve essere denunciata come nullità della sentenza, non come mera insufficienza motivazionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a giustificare il decisum, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; l'omessa censura di una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze rivolte alle altre.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che si sviluppi su un piano astratto o su una diversa base normativa senza scardinare la ragione effettiva della decisione.
  • Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per denunciare l'omesso esame di questioni processuali o la sola omessa pronuncia su domande o eccezioni, se non viene dedotta la nullità della decisione.
  • Nel giudizio di cassazione, la doglianza di omessa pronuncia deve essere veicolata come nullità della sentenza e non come semplice critica alla motivazione o come violazione di legge priva di specifico aggancio all'art. 112 c.p.c.
  • Se il giudice di merito qualifica come imperative le norme che impongono procedure selettive o avviamento al collocamento per l'assunzione di personale, le pattuizioni collettive o individuali che prevedano assunzione diretta contrastante con tali norme sono irrilevanti o nulle ai fini della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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