Cassazione Penale, Sentenza n. 13520/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza n.17346/17.02.2022 per (a) erronea applicazione degli artt.581 e 591 c.p.p.; (b) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 c.p. (si sosteneva che l'azione criminosa si era svolta sotto continua sorveglianza dell'addetto alla sicurezza) e (c) richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per lo stato di salute dell'imputato e le dichiarazioni testimoniali. Il ricorrente lamentava che la Corte d'appello avesse dichiarato inammissibile l'appello perché, a suo avviso, aveva semplicemente riproposto doglianze già trattate dal primo giudice e ciò sarebbe incompatibile con l'effetto devolutivo dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità e per il mancato confronto con la motivazione del primo giudice. La Suprema Corte ha richiamato la riforma dell'art.581 c.p.p. (legge 23 giugno 2017, n.103) che consente al giudice d'appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando i motivi mancano di specificità o non affrontano la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che le argomentazioni proposte in appello erano meramente reiterative e prive di novità o di un confronto puntuale con la motivazione di primo grado, il che ha precluso la verifica di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
La riforma operata dalla legge n.103/2017 consente al giudice d'appello di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettano di specificità o non affrontano la motivazione spesa nella sentenza impugnata; pertanto la mera riproposizione di questioni già esaminate in primo grado, senza nuovo argomento o confronto specifico, può legittimare la declaratoria di inammissibilità.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato dalla parte ricorrente nell'impugnazione; la Corte di Cassazione ha però fondato la decisione soprattutto sul rispetto dei criteri di specificità richiesti dall'art.581, non rilevando un vizio nella valutazione dell'art.591 in questo caso concreto.
art. 625 n.7 cod. pen.
Norma penale che prevede un'aggravante contestata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'appellante non abbia apportato argomenti nuovi rispetto alla decisione di primo grado per dimostrare l'erronea applicazione dell'aggravante.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: a seguito del rigetto del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza - Sez. U. n.8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Richiamata dalla Corte come principio sul nesso tra la struttura motivazionale della sentenza e il contenuto dell'atto di impugnazione: l'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla specificità con cui il giudice di primo grado ha motivato la decisione.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017 dell'art.581 c.p.p., un'appello può essere dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici o non confrontano espressamente la motivazione del primo giudice; non basta riproporre pedissequamente le stesse doglianze.
- La riproposizione di censure già esaminate in primo grado è ammessa solo se accompagnata da argomentazioni nuove o da un confronto specifico e puntuale con la motivazione impugnata, in modo da giustificare una diversa valutazione.
- Quando si contesta l'applicazione di circostanze aggravanti o la negazione di attenuanti, è necessario indicare chiaramente gli elementi di fatto o di diritto non considerati o valutati erroneamente dal primo giudice e spiegare perché la decisione va ritenuta viziata.
- In sede di legittimità e di impugnazione, la genericità o l'acritica ripetizione delle stesse deduzioni (sia in appello sia in cassazione) espone alla declaratoria di inammissibilità o al rigetto per carenza di specificità; va sempre effettuato il necessario scrutinio della portata demolitoria dei motivi rispetto alla decisione impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali; pertanto, prima di proporre appello è opportuno verificare se le motivazioni contestate siano state adeguatamente affrontate in primo grado e predisporre un atto di impugnazione che confronti punto per punto quelle ragioni.
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