Cassazione Civile, Ordinanza n. 29905/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, emessi per recuperare un'IVA già rimborsata alla società contribuente. La società, tour operator statunitense operante in Paesi fuori dall'Unione europea e che acquista in Italia servizi di autonoleggio poi rivenduti in pacchetti turistici "tutto compreso", aveva ottenuto il rimborso dell'IVA corrisposta ai fornitori italiani. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, essendo il rimborso già avvenuto ma non ancora recuperato alla data di entrata in vigore dell'art. 55 del d.l. n. 69/2013, trovasse applicazione la disciplina transitoria ivi prevista, con conseguente preclusione al recupero. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 19, 38-ter e 74-ter del d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 26 della direttiva 2006/112/CE, dell'art. 55 del d.l. n. 69/2013 e dell'art. 10, comma 2, l. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina transitoria interna, incompatibile con il diritto unionale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento. Ha inoltre condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, compensando invece le spese dei gradi di merito per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo successivamente alla proposizione del ricorso originario. La ragione decisiva è che la disciplina dell'art. 74-ter del d.P.R. n. 633/1972, come interpretata dall'art. 55 del d.l. n. 69/2013, comporta per le agenzie di viaggio/tour operator stabilite fuori dall'UE la non detraibilità e non rimborsabilità dell'IVA assolta in Italia sui beni e servizi inclusi nel pacchetto turistico; la regola transitoria che salvava i rimborsi già effettuati e non recuperati entro l'entrata in vigore del decreto è incompatibile con la direttiva IVA e deve essere disapplicata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la base formale del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
artt. 19, 38-ter, 74-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte richiama la disciplina IVA applicabile ai rimborsi e al regime speciale delle agenzie di viaggio/tour operator; l'art. 74-ter, come interpretato, comporta non detraibilità e non rimborsabilità dell'imposta assolta in Italia da operatori stabiliti fuori dall'Unione europea.
art. 26 direttiva 2006/112/CE
Richiamato come disciplina unionale di riferimento nel settore dei servizi turistici; la Corte valorizza il coordinamento con la direttiva IVA.
art. 310 direttiva 2006/112/CE
La Corte afferma che il disposto dell'art. 74-ter, come interpretato, costituisce applicazione di tale norma, che consente la non detraibilità né rimborsabilità dell'IVA assolta in Italia dagli operatori extra-UE.
art. 55 d.l. 21 giugno 2013, n. 69
È norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo, ma la parte transitoria che fa salvi i rimborsi già effettuati e non recuperati entro la sua entrata in vigore è disapplicata perché incompatibile con il diritto unionale.
l. 9 agosto 2013, n. 98
Norma di conversione del d.l. n. 69/2013, richiamata insieme all'art. 55.
art. 10, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel ricorso quale parametro di violazione, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo contenuto decisorio specifico nel testo riportato.
Massime di principio
- Per i tour operator o agenzie di viaggio stabiliti fuori dall'Unione europea che acquistano in Italia beni o servizi da includere in pacchetti turistici venduti ai clienti, l'IVA assolta sugli acquisti in Italia non è detraibile né rimborsabile quando il regime speciale dell'art. 74-ter del d.P.R. n. 633/1972 sia applicabile secondo l'interpretazione autentica nazionale e il coordinamento con la direttiva IVA.
- Una norma interna di interpretazione autentica non può essere applicata nel segmento in cui introduce un regime transitorio incompatibile con il diritto unionale: in tal caso la disposizione interna deve essere disapplicata dal giudice nazionale.
- Quando la questione di diritto è già stata risolta in modo conforme da precedenti di legittimità, il giudice di cassazione può aderire a tale orientamento e cassare la decisione di merito che vi sia contraria, decidendo la causa nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- La disciplina speciale IVA per le agenzie di viaggio mira ad attribuire il gettito dell'imposta agli Stati in cui le prestazioni sono materialmente rese ed evitare disparità di trattamento tra operatori stabiliti dentro e fuori l'Unione europea.
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